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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 02210/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ,/ generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 ottobre 2020 il Tribunale di Palermo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro seicento di ammenda per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 64, 65, 71 e 72, nonché 93, 94 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo la ricorrente, quanto all'omessa motivazione circa la richiesta di assoluzione per non avere commesso il fatto, ha osservato che nella richiesta di condono edilizio l'imputata aveva attestato che le opere erano state ultimate in data 15 marzo 2003, mentre il passaggio di proprietà in suo favore era avvenuto il successivo 30 aprile.

Gli illeciti edilizi risalivano quindi al precedente proprietario, e non erano emerse ulteriori attività dell'acquirente.

2.2. Col secondo motivo è stata invece censurata la mancata declaratoria dì prescrizione, atteso che le opere abusive erano state compiute entro il 15 marzo 2003 e la permanenza degli illeciti era quindi cessata.

In conseguenza di ciò, all'epoca andava fissato il decorso del termine prescrizionale, ormai ampiamente maturato.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. E' stata dimessa memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è fondato.

5.1. I motivi di impugnazione, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente.

5.1.1. Al riguardo, questa Corte ha - con orientamento maggioritario - osservato che, in tema di legislazione antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (Sez. 3, n. 26836 del 08/09/2020, Ofria, Rv. 279882; Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015, dep. 2016, Stabile, Rv. 266015, anche per í riferimenti giurisprudenziali pregressi).

5.1.2. Ciò posto, nella motivazione contenuta nei prodotti titoli abilitativi rilasciati in esito all'istanza di condono edilizio (tant'è che in primo grado era intervenuta declaratoria di non doversi procedere nei reati edilizi per intervenuta concessione in sanatoria), era stato dato atto tanto dell'avvenuta presentazione a suo tempo di istanza di sanatoria da parte della odierna ricorrente, nella qualità di proprietaria dei cespiti, per avere realizzato opere abusive nell'immobile; quanto del risalente rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in data 31 gennaio 2005, nella quale la stessa Amodeo aveva dato conto dell'ultimazione delle opere in data 15 marzo 2003.5.1.3.

Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, e contrariamente ai rilievi della ricorrente che ha rivendicato la propria estraneità alla vicenda, non può in tal modo giungersi ad un proscioglimento nel merito.

In specie infatti, proprio dal tenore della documentazione acquisita, non appare possibile procedere ad un'attività meramente ricognitiva circa l'esistenza di circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato (ad es.

Sez. 6, n. 48527 del 18/11/2003, Tesserin e altro, Rv. 228505; ex multis, altresì, Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo e altro, Rv. 256202).

Deve invece all'evidenza intendersi ampiamente maturata la prescrizione dei residui reati contravvenzionali, anche - e a maggior ragione - nell'eventualità di scelta ermeneutica volta ad avvalorare la natura istantanea dei reati in contestazione (cfr. Sez. 3, n. 20728 del 29/03/2018, Staiano, Rv. 273225).

6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma il 16/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ,/ generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 ottobre 2020 il Tribunale di Palermo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro seicento di ammenda per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 64, 65, 71 e 72, nonché 93, 94 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo la ricorrente, quanto all'omessa motivazione circa la richiesta di assoluzione per non avere commesso il fatto, ha osservato che nella richiesta di condono edilizio l'imputata aveva attestato che le opere erano state ultimate in data 15 marzo 2003, mentre il passaggio di proprietà in suo favore era avvenuto il successivo 30 aprile. Gli illeciti edilizi risalivano quindi al precedente proprietario, e non erano emerse ulteriori attività dell'acquirente. 2.2. Col secondo motivo è stata invece censurata la mancata declaratoria dì prescrizione, atteso che le opere abusive erano state compiute entro il 15 marzo 2003 e la permanenza degli illeciti era quindi cessata. In conseguenza di ciò, all'epoca andava fissato il decorso del termine prescrizionale, ormai ampiamente maturato. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. E' stata dimessa memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è fondato. 5.1. I motivi di impugnazione, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente. 5.1.1. Al riguardo, questa Corte ha - con orientamento maggioritario - osservato che, in tema di legislazione antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (Sez. 3, n. 26836 del 08/09/2020, Ofria, Rv. 279882; Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015, dep. 2016, Stabile, Rv. 266015, anche per í riferimenti giurisprudenziali pregressi). 5.1.2. Ciò posto, nella motivazione contenuta nei prodotti titoli abilitativi rilasciati in esito all'istanza di condono edilizio (tant'è che in primo grado era intervenuta declaratoria di non doversi procedere nei reati edilizi per intervenuta concessione in sanatoria), era stato dato atto tanto dell'avvenuta presentazione a suo tempo di istanza di sanatoria da parte della odierna ricorrente, nella qualità di proprietaria dei cespiti, per avere realizzato opere abusive nell'immobile; quanto del risalente rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in data 31 gennaio 2005, nella quale la stessa Amodeo aveva dato conto dell'ultimazione delle opere in data 15 marzo 2003.5.1.3. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, e contrariamente ai rilievi della ricorrente che ha rivendicato la propria estraneità alla vicenda, non può in tal modo giungersi ad un proscioglimento nel merito. In specie infatti, proprio dal tenore della documentazione acquisita, non appare possibile procedere ad un'attività meramente ricognitiva circa l'esistenza di circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato (ad es. Sez. 6, n. 48527 del 18/11/2003, Tesserin e altro, Rv. 228505; ex multis, altresì, Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo e altro, Rv. 256202). Deve invece all'evidenza intendersi ampiamente maturata la prescrizione dei residui reati contravvenzionali, anche - e a maggior ragione - nell'eventualità di scelta ermeneutica volta ad avvalorare la natura istantanea dei reati in contestazione (cfr. Sez. 3, n. 20728 del 29/03/2018, Staiano, Rv. 273225). 6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 16/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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