CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36978/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del 26 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen., condannandolo, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, alla pena di giustizia e dichiarandolo delinquente abituale. In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per tre motivi. 3. Il primo ed il secondo motivo lamentano la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. I motivi sono manifestamente infondati, atteso che la Corte territoriale ha motivato adeguatamente indicando le ragioni della sussistenza della recidiva alla luce dei precedenti penali posti in relazione alla condotta per cui si procede. Infatti, quanto alla recidiva la Corte territoriale così motiva: «... va rilevato che l'imputato ha subito numerose condanne per lo più per reati contro il patrimonio, molti furti e due ricettazioni. Sussiste dunque la recidiva in quanto i precedenti, rapportati anche ai fatti per i quali si procede, costituiscono sintomo di indifferenza da parte dell'imputato rispetto alle prescrizioni di legge e dell'autorità, di una tendenza a soddisfare le proprie esigenze personali anche a costo di commettere reati, dal che la reiterazione dell'illecito è effettiva espressione di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, correlate ad una sua maggiore capacità delinquenziale». Pertanto, del tutto evidente la congrua motivazione in tema di recidiva, che non può ritenersi apparente, come dedotto invece con il motivo, in quanto la Corte territoriale ha motivato in ordine al fatto per cui si procede come manifestazione della accresciuta capacità criminale dell'imputato. In ciò in sintonia con le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, Marciano), che affermano che «sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene sia quando esclude la rilevanza della recidiva, scaturendo ciò dai condivisibili principi affermati nelle appena ricordate sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite. Infatti, esclusi i casi di recidiva cd. obbligatoria, di cui al comma quinto dell'art. 99 cod. pen., il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede». Quanto alle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali e le ragioni espresse in tema di recidiva, dunque la accresciuta capacità a delinquere, sono stati indicati anche quale causa ostativa all'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il che avviene nel caso in esame con riferimento ai precedenti penali e alla capacità a delinquere. In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). In tal senso è evidente che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, l'elemento della consegna spontanea della carta di identità non è stato ritenuto prevalente rispetto a quelli sfavorevoli, senza che sia necessaria una valutazione esplicita a riguardo. Nel caso di specie il diniego, quindi, risulta adeguatamente motivato facendo riferimento alle ragioni relative alla recidiva e alla assenza di elementi favorevoli all'imputato. 3. Anche il terzo motivo, in merito alla dichiarazione di abitualità a delinquere, con il quale il ricorrente sostiene che il possesso del falso documento di identità valido per l'espatrio non dimostrerebbe la sua pericolosità sociale, dovendo considerarsi che egli ha consegnato spontaneamente il documento agli agenti, è inammissibile, in quanto con esso si invoca una rivalutazione del presupposto della pericolosità sociale in punto di fatto. In vero la motivazione della Corte territoriale conferma quello di primo grado, che rilevava come il ricorrente abbia riportato condanne anche dopo il periodo di carcerazione, subendone anche di recenti, e che sia stato trovato con documento di identità falso, a riprova della volontà di continuare a delinquere. La censura non attiene a motivi di diritto, quanto alla disciplina dell'art. 102 cod. pen., bensì alla adeguatezza della motivazione quanto alla pericolosità della quale rende ampiamente conto la Corte, non offrendo una motivazione illogica o apparente. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas