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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1123/2008

ECLI:EU:T:2008:543
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 2 dicembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Cellutrim) (causa T‑169/07) «Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo Cellutrim – Marchio nazionale denominativo anteriore Cellidrin – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto» Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 1, lett. b), e 52, n. 1, lett. a)] (v. punti 30‑31) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 7 marzo 2007 (procedimento R 1123/2006‑1) relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG, successivamente [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG, e la [OSCURATO:PERSONA], Inc.

Dati della causa Marchio comunitario registrato oggetto di domanda di dichiarazione di nullità: Marchio denominativo Cellutrim, per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 35 – marchio comunitario n. 3 979 036 Titolare del marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA], Inc.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG Marchio del richiedente la nullità: Marchio denominativo Cellidrin per prodotti della classe 5 Decisione della divisione di annullamento: Annullamento del marchio comunitario in questione per prodotti appartenenti alla classe 5 Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 2 dicembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Cellutrim) (causa T‑169/07) «Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo Cellutrim – Marchio nazionale denominativo anteriore Cellidrin – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto» Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 1, lett. b), e 52, n. 1, lett. a)] (v. punti 30‑31) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 7 marzo 2007 (procedimento R 1123/2006‑1) relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, successivamente [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, e la [OSCURATO:PERSONA], Inc. Dati della causa Marchio comunitario registrato oggetto di domanda di dichiarazione di nullità: Marchio denominativo Cellutrim, per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 35 – marchio comunitario n. 3 979 036 Titolare del marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA], Inc. Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG Marchio del richiedente la nullità: Marchio denominativo Cellidrin per prodotti della classe 5 Decisione della divisione di annullamento: Annullamento del marchio comunitario in questione per prodotti appartenenti alla classe 5 Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese.
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