CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023
Cassazione n. 39807/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i primi quattro motivi del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che eccepiscono vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità, sono inammissibili perché genericamente dedotti, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha logicamente confutato la tesi, sostenuta dall'imputato, secondo cui le scritture contabili si trovavano all'interno di un veicolo che gli era stato rubato e di avere sporto denuncia che, però, non era in grado di esibireopi vca, avendo la Corte di merito accertato che detta denuncia non era mai stata sporta, da ciò logicamente desumendo sia l'effettiva esistenza di tali scritture, la cui esistenza era stata ammessa dall'imputato medesimo, sia il dolo, avendo l'imputato deliberatamente riferito ai militari della G.d.F. una versione la cui falsità è stata pacificamente acclarata; rilevato che il quinto motivo, che censura la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto logicamente motivata, negato i presupposti per una mitigazione della pena in considerazione sia dell'assenza di elementi valorizzabili a tale scopo, sia dei numerosi precedenti penali di cui è gravato l'imputato: elementi del tutto obliterati dal ricorrente; letta la memoria del 7 settembre 2023, che, reiterando le argomentazioni sviluppate nel ricorso, non apporta elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.