CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 25482/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza emessa il 16/10/2025 dalla Corte d’Appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 16/10/2025, la Corte d’Appello di Milano ha dichiaratoinammissibile, per difetto di specificità, la sentenza emessa dal Tribunale di Milano,in data 27/02/2024, con la quale – per quanto qui rileva - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] AbdelHamid Ab R Bassem (d’ora in avanti: ABO) era stato condannato alla pena digiustizia in relazione al reato di illecita detenzione di hashish, come megliospecificato in rubrica.2. Ricorre per cassazione l’ABO, a mezzo del proprio difensore, deducendoviolazione di legge con riferimento alla ritenuta aspecificità del ricorso, dalmomento che, con l’appello, era stata ritualmente dedotta la necessità di unarivalutazione del materiale acquisito, con particolare riferimento alla ritenutaA tale specifico riguardo, il ricorrente evidenzia che nell’atto di appello eranostate valorizzate le considerazioni svolte, sulla dinamica complessiva dei fatti, nellasentenza assolutoria emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano nei confrontidell’originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] (sentenza che era stata allegata algravame): censurando in particolare l’assunto del primo giudice, riproposto anchenel provvedimento impugnato, secondo cui tale esito liberatorio doveva ritenersiinconferente ed irrilevante, essendo il [OSCURATO:PERSONA] stato chiamato a risponderedi un reato diverso (la illecita detenzione di 57 panetti di hashish del pesocomplessivo di kg. 5,700) da quello contestato all’ABO (la detenzione sullapersona, a fini di spaccio, di 28 grammi di hashish).3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecitauna declaratoria di inammissibilità del ricorso, condividendo le argomentazionisvolte dalla Corte territoriale in ordine al difetto di specificità dell’appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. È opportuno anzitutto richiamare, in estrema sintesi, il percorsoargomentativo tracciato dal Tribunale di Milano a sostegno della condannadell’ABO per il reato a lui ascritto (cfr. pag. 3 segg. della sentenza di primo grado).Un percorso imperniato sulle risultanze del verbale di arresto e delle dichiarazionidegli operanti, secondo cui l’odierno ricorrente, alle 22 circa del 27/02/2025, funotato a Milano in via Fiuggi, all’altezza del civico 12/1, mentre era intento aconfabulare con altre due persone (poi identificate in CABADAK [OSCURATO:PERSONA] e inBERGANTINO [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva con sé una borsa a tracolla blu): alla vista dellaPolizia, i tre fuggirono all’interno dello stabile contrassegnato dal predetto numerocivico, gridando “scappate, c’è la Polizia!”.Sempre secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, gli operanti fermaronosubito l’ABO e il CABADAK, trovati in possesso di hashish (l’ABO nascondeva lostupefacente all’interno della scarpa sinistra e del calzino destro, il CABADAK nellatasca del giubbotto), mentre il [OSCURATO:PERSONA], fuggito sulle scale condominiali, fufermato dopo aver gettato in terra la borsa, contenente i 57 panetti di hashish, edessersi disfatto anche di una pistola munita di caricatore (l’operante SETTANNIriferì di aver udito un “forte rumore”).Tali risultanze hanno indotto il Tribunale a ritenere inattendibile, per la totaleassenza di una credibile ricostruzione alternativa, la negazione totale di ogniaddebito formulata dall’odierno ricorrente e dal CABADAK (in particolare, perquanto qui rileva, l’ABO aveva escluso in convalida di avere con sé dell’hashish edi aver urlato “scappate, c’è la Polizia”; in sede di spontanee dichiarazioni, inudienza, egli aveva altresì precisato di essersi trovato da solo in strada e di nonaver fatto “neanche un passo velocemente” (cfr. pag. 6 della sentenzaimpugnata).3. La necessità di una rivalutazione delle risultanze istruttorie, funzionale aduna possibile ricostruzione alternativa della vicenda, era già stata sostenutadinanzi al Tribunale, dalla difesa dell’ABO, sulla scorta della pronuncia assolutoriaemessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] all’esito del giudizio abbreviato da luiprescelto. Il Tribunale aveva peraltro ritenuto del tutto irrilevante quanto accertatoin quella sede, “trattandosi di fatti a sé stanti, in quanto ai tre imputati non èascritta la detenzione della medesima sostanza stupefacente, tant’è vero che nonè stato nemmeno contestato il concorso” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).Investita del corrispondente motivo di appello, la Corte territoriale hainteramente condiviso la prospettazione del Tribunale, ritenendo inammissibile ilgravame sia per la mancanza di un sostanziale confronto con la sentenza di primogrado, che aveva affermato la responsabilità dell’ABO “alla luce dell’unicaricostruzione plausibile del possesso dello stupefacente e della sua destinazioneallo spaccio” (pag. 6 della sentenza impugnata), sia per la diversità dei fatti ascrittial [OSCURATO:PERSONA] rispetto al capo di accusa contestato all’odierno ricorrente (pag.4. Ad avviso di questo Collegio, la declaratoria di inammissibilità dell’appelloproposto dall’ABO, emessa dalla Corte territoriale, non sembra aver tenutoadeguatamente conto delle motivazioni poste a base della sentenza assolutoriaemessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].4.1. Il G.i.p. del Tribunale di Milano, in quel giudizio, aveva invero attribuitovalenza dirimente al contenuto delle immagini registrate dal sistema divideosorveglianza installato dal comune di Milano.In particolare, il G.i.p ha posto in evidenza (pag. 3) che i tre giovanistazionavano in via Fiuggi ma non dinanzi al civico 12/1, “che si trova nella partedi via Fiuggi perpendicolare al tratto ove stazionavano i tre soggetti, che peraltronon pare avessero con loro un borsone delle dimensioni tali da contenere 57panetti di hashish”. Il [OSCURATO:PERSONA], dal canto proprio, aveva nettamente esclusosia di essere scappato per le scale, sia di aver avuto con sé il borsone e la pistolacon cui gli operanti erano usciti dallo stabile, dal momento che egli si era trovatoin zona per acquistare 10 Euro di hashish.Il G.i.p. ha anche sottolineato che le discrasie emerse dalla visione delleimmagini non erano state superate neppure attraverso l’escussione in giudizio diuno degli operanti, la cui ricostruzione non era apparsa “del tutto coincidente conquanto riportato nel verbale di arresto”, nella parte descrittiva del momento in cuiil [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe disfatto del borsone e della pistola. Pertanto, inconsiderazione di tali “imprecisioni”, riscontrate anche quanto “alla dinamica dellavicenda, al luogo dove effettivamente stazionavano i giovani e quello ove è statofermato [OSCURATO:PERSONA] (terzo piano o mentre scendeva i piani più bassi)”, il G.i.p.è pervenuto ad una decisione assolutoria nei riguardi di quest’ultimo.4.2. È del tutto ovvio che la ricostruzione accolta nel giudizio a carico delBERGANTINO non può produrre, come in effetti non produce, automatici effettiliberatori nei confronti dell’ABO: è anzi opportuno porre in evidenza che, standoalle già richiamate spontanee dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], questi era arrivatopresso la palazzina per acquistare 10 euro di hashish, ed era stato ivi condotto da“tale Karim, fratello di ABO [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. pag. 3, cit.).Altrettanto evidente, peraltro, appare il fatto che l’aver sollecitato, in appello,una complessiva rivalutazione della dinamica dei fatti e del ruolo effettivamentesvolto dal ricorrente, facendo leva sul palese contrasto, valorizzato dal G.i.p., traquanto ricostruito nella sentenza di condanna dell’ABO e le immagini acquisite,non può in alcun modo essere considerato un esercizio del potere di impugnazioneconnotato da genericità. Né a diverse conclusioni è possibile pervenirevalorizzando il fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha in qualche modo chiamato incausa il ricorrente: appare invero superfluo evidenziare che l’eventuale emersionedi responsabilità dell’ABO, alla luce delle spontanee dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA],riguarderebbe un fatto radicalmente estraneo all’ipotesi accusatoria formulata acarico dell’odierno ricorrente.5. Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento della sentenzaimpugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello diMilano. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di Appello di Milano.Così deciso in Roma, il 23 giugno 2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreVittorio [OSCURATO:PERSONA]