CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13742/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza emessa in data 18 dicembre 2017 ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di associazione per delinquere semplice - di cui al capo a - finalizzata alla commissione di più reati di furto militare di gasolio (con qualifica di promotore o organizzatore) nonché in riferimento a più delitti-scopo ritenuti aggravati dalla finalità di agevolazione di una associazione mafiosa. Quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuta sussistente la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, la pena per il reato continuato è stata determinata in quella di anni sette e mesi cinque di reclusione. 2. La Corte di Appello di Catania con sentenza emessa in data 19 ottobre 2021 ha escluso la ricorrenza in fatto della circostanza aggravante della finalità di agevolazione mafiosa e ha rideterminato la pena in quella di anni cinque e mesi nove di reclusione. 2.1 I punti trattati in secondo grado risultano essere : a) la ricorrenza della aggravante del finalismo mafioso ; b) la qualità di capo/organizzatore dell'Ortisi ; c) la ricorrenza della recidiva ; d) la determinazione della pena. 2.2 Come si è detto, il punto sub a ha trovato accoglimento in sede di merito. Quanto alle residue doglianze la Corte di secondo grado evidenzia che le intercettazioni di conversazioni riportate nella decisione di primo grado e le ulteriori fonti di prova hanno ampiamente sostenuto la avvenuta attribuzione all' Ortisi della qualità di organizzatore del sodalizio criminoso. Quanto alla recidiva si reputa generica la doglianza e in ogni caso si evidenzia che i fatti in esame sono di particolare gravità e incrementano la valutazione di pericolosità soggettiva dell'Ortisi, già condannato per la partecipazione ad una associazione per delinquere di stampo mafioso. Viene pertanto rideterminata la pena esclusivamente in rapporto all'avvenuta elisione della circostanza aggravante di cui all'art.7 del d.l. n.152 del 1991.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 n ricorso è affidato a cinque motivi. Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della recidiva. Si afferma in sintesi che : a) le condotte oggetto di contestazione sono state commesse nel 2008; b) i precedenti delitti sono stati consumati nel 1998 e nel 2007 ma sono stati riuniti in continuazione. Da ciò deriverebbe la impossibilità di ritenere 'reiterata' la recidiva, posto che la continuazione unifica le precedenti condotte in una fattispecie unitaria. Inoltre si rappresenta che la recidiva non sarebbe specifica, posto che la condanna per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, antecedente, non può essere ritenuta analoga a quella oggetto del presente procedimento, ove si reca offesa al patrimonio . 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio conseguente di determinazione della pena per essere stata ritenuta la recidiva specifica e reiterata. 3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Si sostiene che una volta esclusa l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa la Corte di secondo grado avrebbe dovuto rivalutare anche di ufficio il tema delle attenuanti generiche. Si sostiene peraltro che ciò era stato chiesto nell'atto di appello e nella discussione finale. 3.4 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento all'avvenuto incremento di pena ex art. 63 co.4 cod.pen. . 3.5 Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione in rapporto alle modalità di applicazione della recidiva . Quand'anche si volesse ritenere così qualificata la recidiva, la motivazione non sarebbe congrua in rapporto ai parametri espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul tema.4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Punto essenziale delle doglianze risulta essere quello della 'qualificazione' della recidiva, in ragione della unificazione (in continuazione) delle precedenti condotte di reato. Si tratta di una doglianza infondata, posto che per condivisibile indirizzo interpretativo (v. Sez. IV n. 21043 del 22.3.2018, rv 272745) non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della stessa indole di quello oggetto della sentenza impugnata, tra le quali era stata riconosciuta la continuazione). La specificità è data dalla comune radice del reato di cui all'art.416 bis cod.pen. (già giudicato) con quello oggetto dell'odierno procedimento, entrambi posti a tutela dell'ordine pubblico. Ciò esclude che possa trovare accoglimento tanto il primo che il secondo motivo. 4.2 Infondati sono, altresì, il terzo e il quarto motivo. La sola esclusione della aggravante del finalismo mafioso non consentiva - in alcun caso - l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della particolare gravità del reato commesso e del numero dei reati-scopo. Quanto alla commisurazione della pena va rilevato che non si rileva alcun vizio di determinazione, essendo stati i reati riuniti in continuazione ed essendo stata la pena base determinata in ragione della ricorrenza della recidiva. Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell