CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 32546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19359-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 30 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 41/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Napoli, per quel che in questa sede rileva, ha accolto l’appello proposto dal MIUR avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 19359 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- Annunziata, n. 691 del 26 marzo 2015, che, adito da Antonella e [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato la reiterazione abusiva dei contratti a termine intercorsi fra le parti ed aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno,determinato sulla base dei parametri indicati dall’art. 32 della legge n. 183del 2010; 2. la Corte territoriale ha premesso che [OSCURATO:PERSONA] era stata immessa in ruolo in qualità di docente con decorrenza dal 1° settembre 2015 ed ha precisato che la circostanza, dedotta dal Ministero, non era stata specificamente contestata dalla appellata la quale, nelle note di trattazione depositate 23 dicembre 2020, aveva reiterato «le generiche contestazioni relative alla mancata assunzione con contratto a tempo indeterminato»; 3. il giudice d’appello ha richiamato i principi di diritto enunciati da Cass. n. 22552/2016 ed ha ritenuto che a seguito dell’intervenuta stabilizzazione l’illecito era stato oggettivamente represso e tendenzialmente riparato, con la conseguenza che, in assenza di allegazione e prova di ulteriori danni, la domanda risarcitoria non poteva che essere respinta; 4. ad analoghe conclusioni la Corte territoriale è pervenuta quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale ha osservato che le supplenze avevano riguardato sempre l’organico di fatto e l’originaria ricorrente non aveva dedotto alcuna specifica circostanza idonea a comprovare il ricorso improprio e distorto al contratto a termine di durata pari a quella delle attività didattiche (30 giugno dell’anno scolastico); 5.per la cassazione della sentenza Antonella e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese il Ministero con tempstivo controricorso; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 7. le ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. nell’interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], denuncia «violazione o falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. nonche’ dell’art.2697 c.c. e 115 c.p.c.» e, riportato integralmente l’atto d’appello del Ministero, sostiene che l’intervenuta stabilizzazione, allegata solo con le note Ric. 2021 n. 19359 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- di trattazione scritta per l’udienza del 7 gennaio 2021, non poteva essere in alcun modo apprezzata dalla Corte territoriale, perché con i motivi di impugnazione nulla era stato dedotto al riguardo; 1.1. la ricorrente aggiunge che la circostanza era stata specificamente contestata e, pertanto, non poteva il giudice d’appello fare applicazione del principio di non contestazione; 2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e riferibile alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], denuncia la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE perché erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto che non fossero state dedotte circostanze idonee a comprovare il ricorso improprio alla supplenza su posti dell’organico di fatto; 2.1. la ricorrente trascrive integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e la memoria difensiva con appello incidentale e sostiene che in entrambi i gradi erano stati «più volte dedotti specifici motivi relativi all’uso distorto ed improprio della contrattazione a termine»; 3. il ricorso è inammissibile in entrambe le sue articolazioni; il primo motivo è carente quanto all’esposizione dei fatti di causa perché non fornisce specifiche indicazioni in merito al deposito dell’atto di appello ed al successivo sviluppo del giudizio di impugnazione, sicché non consente di valutare ex actisla fondatezza dell’eccezione di tardività della deduzione; occorre richiamare l’orientamento espresso da questa Corte con l’ordinanza n. 3805/2021 secondo cui «Nel settore scolastico, per le ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, lastabilizzazione o l'immissione in ruolo, conseguenti alla l. n. 107 del 2015, costituiscono misure sanzionatorie idonee ed adeguate a sanzionare l'illecito, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, i cui interventi, incidenti sul fondamento stesso del sistema previgente, devono essere parificati allo "ius superveniens"; ne consegue la ritualità delle deduzioni riguardanti il nuovo assetto giuridico, introdotte nel corso del giudizio di secondo grado, purché sia consentito alle altre parti l'adeguamento delle difese, anche in fatto, conseguenziali.»; sulla base del richiamato principio, al quale il Collegio intende dare continuità, il motivosi rivela carente quanto all’esposizione dei fatti di causa ( nulla è detto quanto ai tempi ed allo sviluppo del giudizio di appello) e, comunque, manifestamente infondato, se si valorizzano le indicazioni desumibili dalla sentenza impugnata,perché la stabilizzazione, disposta con decorrenza dal 1° settembre 2015, non poteva essere dedotta con l’atto di appello ( secondo Ric. 2021 n. 19359 sez. ML -ud. 22-09-2022 -4- la Corte territoriale del 14 luglio 2015) ed andava apprezzata dal giudice del gravame in quanto la pronuncia della Corte Costituzional e n. 187/2016 (successiva al rinvio pregiudiziale definito dalla Corte UE con la sentenza del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C- 418/13, Mascolo ed altri)era intervenuta in corso di causa e della stessa occorreva tener conto nella sua interezza (punto 59 della sentenza n. 22552/2016) e, quindi, anche di quanto osservato in merito alla cancellazione dell’illecito( cfr.Cass. n. 24286/2022); 3.1. egualmente inammissibile è il motivo nella parte in cui assume che la circostanza dell’intervenuta stabilizzazione era stata tempestivamente contestata dall’appellata; 3.2. premesso che «spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019) va detto che la Corte territoriale solo ad abundantiam ha fatto riferimento al principio di non contestazione, poiché ha innanzitutto osservato che il Ministero appellante aveva «provveduto a depositare telematicamente la documentazione comprovante la circostanza allegata»; 4. ad analoghe conclusioni si perviene quanto al secondo motivo che, quanto all’asserito uso distorto della supplenza su organico di fatto, sollecita un giudizio di merito sull’interpretazione degli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio e ciò fa rinviando inammissibilmente all’intero contenuto di detti atti, senza individuare i passaggi significativi e le circostanze concretamente allegate che la Corte distrettuale avrebbe omesso di valorizzare, nonostante la loro decisività; 4.1. si deve poi aggiungere che il motivo insiste sulla deduzione «dell’uso distorto ed improprio della contrattazione a termine» e, quindi, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, nel richiamare i principi di diritto enunciati da questa Corte (in particolare quello di cui alla lettera h della sentenza n. 22552/2016), si riferisce all’allegazione non dell’abusivo ricorso al contratto a termine, bensì dell’utilizzo della tipologia di supplenza prevista dall’art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 124/1999 in luogo di quella annuale prevista dal comma 1; 5. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; Ric. 2021 n. 19359 sez. ML -ud. 22-09-2022 -5- 6. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalle ricorrenti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di co