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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 1968

Cassazione n. 26244/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29/10/2021 del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva il rigetto del ricorso. sentiti li avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insistevano per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame della misura cautelare imposta al Guarino, confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la custodia in carcere in relazione ai gravi indizi sia del reato di promozione di una associazione a delinquere funzionale alla consumazione del riciclaggio che dei relativi reati fine, condotte tutte aggravata dalla finalità di agevolare la associazione mafiosa storica nota come "clan dei Casalesi"

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dei gravi indizi di sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione della associazione mafiosa: si allegava che la spartizione del denaro con la sorella Luisa ed il di lei marito Capoluongo sarebbe dettata da ragioni personali e non avrebbe alcuna connessione con la criminalità organizzata; e che non sarebbe stato considerato né il breve lasso temporale in cui la Guarino era stata coinvolta nella associazione, né il fatto che il Capoluongo risultava affiliato solo fino al 2017.

Si deduceva, inoltre, che dalle indagini svolte a carico dei coniugi Capoluongo non era mai emerso che gli stessi fossero stati impegnati nel gestire flussi di denaro verso componenti dell'associazione.

In sintesi si deduceva che (a) mancherebbe la prova di qualsiasi relazione strutturale tra l'associazione mafiosa e l'associazione gestita dal Guarino, (b) che i denari versati ai coniugi Capoluongo sarebbe solo la retribuzione per l'opera da loro prestata; (c) che il riciclaggio era una attività criminale "diffusa", non di esclusivo appannaggio della criminalità organizzata, (d) che non erano stati individuati i destinatari delle somme di denaro il che renderebbe debole il quadro;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura imposta: la massima misura custodiale sarebbe stata applicata sulla base della acritica ricezione delle presunzioni codicistiche, senza considerare che la condotta contestata al Guarino sarebbe terminata nel 2020.

3. Proponeva ricorso per cassazione anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dei gravi indizi di sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione della associazione mafiosa.

Si deduceva. (a) l'omessa motivazione in ordine alle censure proposte nei confronti dei collaboratori Ora bona e Pellegrino, (b) l'erronea interpretazione dell'intercettazione n. 1057 del 2018 nel corso della quale si sarebbe parlato dell'eventuale pentimento di [OSCURATO:PERSONA], intercettazione priva di attinenza cronologica rispetto ai fatti per cui si procede, (c) l'erronea interpretazione della conversazione n. 1517 del 30 marzo 2018 che sarebbe stata ritenuta indicativa della consegna del denaro al clan, laddove era semplicemente dimostrativa dell'attività di spartizione del provento illecito del riciclaggio; (d)la mancata considerazione della brevità temporale dell'apporto prestato dalla [OSCURATO:PERSONA] all'associazione; (e) l'assenza di elementi indicativi della direzione del Capoluongo nella divisione delle somme: (f) la mancata considerazione della autonomia della attività di riciclaggio rispetto alla criminalità organizzata e della sua riconducibilità alla criminalità comune; (g) la erronea enfatizzazione dei rapporti di parentela tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il Capoluongo (h) la mancata dimostrazione del fatto che il Capoluongo avesse una autonomia gestionale nell'ambito del clan;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura imposta: il Tribunale non avrebbe considerato né che la condotta in contestazione era stata interrotta nel 2020, né che mancavano elementi di prova circa la persistenza del sistema di riciclaggio e la sua attualità;

2.4. Le ragioni del ricorsi venivano ribadite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con motivi aggiunti con i quali si deduceva l'assenza di dimostrazione del profilo soggettivo dell'aggravante agevolativa [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1.1. Con l'impugnazione, invero, si invoca la rivalutazione integrale del compendio indiziario, attività, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Il collegio ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Contrariamente a quanto allegato, il Tribunale ha fornito una esaustiva spiegazione del collegamento "strutturale" dell'associazione capeggiata dal ricorrente con la cosca facente capo al Capoluongo rilevando che (a) la scelta di far confluire i proventi dell'attività di riciclaggio nel nucleo del Capoluongo costituiva un "rischio", che era giustificabile logicamente solo se si riteneva sussistente un accordo sottostante con il clan locale, del quale il Capoluogo era espressione, dato che non era verosimile che il clan camorristico egemone sul territorio tollerasse che un proprio affiliato gestisce in proprio la circolazione di ingenti flussi di denaro di provenienza illecita senza farne beneficiare l'associazione; (b) che per il Capoluongo la gestione autonoma di un'attività come quella contestata, lo avrebbe esposto a dei rischi di reazione o di ritorsione; (c) che il fatto che i soggetti ai quali il denaro era destinato fossero rimasti ignoti non impediva la configurazione del collegamento strutturale posto alla base del riconoscimento dell'aggravante: emergeva infatti che le somme di denaro venivano periodicamente erogate a soggetti in virtù di un rapporto di dipendenza che si rinviene - sulla base di consolidate massime dì esperienza - proprio nell'ambito delle organizzazioni di tipo mafioso.

Il coinvolgimento del Capoluongo in questa attività di recupero e diffusione di denaro illecito trovava conferma esplicita in una conversazione in cui si ascolta il Guarino spiegare la sorella di avere già rappresentato la necessità di rinvenire una "copertura formale" alle erogazioni di denaro.

Copertura che era logicamente necessaria solo se riteneva sussistente la matrice illecita del flusso di denaro (pag. 8 dell'ordinanza impugnata).

La motivazione offerta dal Tribunale si presenta, dunque, priva di vizi logici manifesti e decisivi, oltre che coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.

1.2. Anche il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Lo stesso si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi di prova posti alla base della valutazione di sussistenza della gravità del quadro indiziario con riferimento all'aggravante agevolativa, senza individuare vizi logici manifesti e decisivi, né discrasie esiziali tra elementi valutati e raccolti.

Ma, soprattutto, invocando una lettura alternativa delle emergenze procedimentali - comprese le intercettazioni - non effettuabile dalla Corte di legittimità.

Con riguardo alla censurabilità in cassazione dell'interpretazione del contenuto delle intercettazioni il collegio riafferma che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice 4 di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516).

Nel caso in esame insisteva nel rappresentare che il flusso di denaro verso il "nucleo" del Capoluongo non aveva alcun collegamento con la criminalità organizzata, ma ,é / si trattava di un fenomeno correlato ad un'attività criminale comune quale era quella del riciclaggio.

Tale versione alternativa è stata radicalmente esclusa nel corso dell'incidente cautelare: i giudici della cautela hanno infatti ritenuto con valutazione ineccepibile, effettuata nel rispetto dei canoni valutativi che caratterizzano l'incidente cautelare, che il costante flusso di denaro dal Guarino verso il nucleo del Capoluongo fosse giustificato dall'obiettivo di finanziare l'associazione mafiosa storica nota come clan dei Casalesi.

Si tratta di una scelta interpretativa che non risulta effettuata sulla base di un ragionamento assertivo o apodittico, ma risulta la conseguenza della doverosa valorizzazione probatoria delle massime di esperienza che, nella materia della criminalità organizzata, costituiscono una importante base cognitiva per interpretare indizi e prove.

Il collegio riafferma che sia nella interpretazione delle condotte riconducibili alle mafie storiche che ai fini della valutazione dei fatti di criminalità di stampo, il giudice deve tener conto delle massime di esperienza tratte (anche) da indagini storico sociologiche, sebbene con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione; tali dati sono infatti utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, ogni volta che ne sia stata ritenuta l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza senza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016 - dep. 10/11/2016, Falco, Rv. 268403; Cass. sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 - dep. 11/01/2008, P.G. in proc.

Addante e altri, Rv. 238838, Cass. Sez.

I, 5 gennaio - 18 febbraio 1999, n. 84, P.M. in proc.

Cabib, rv. 212579).

1.3. Entrambi i ricorsi contestano la motivazione nella parte in cui afferma la proporzionalità della massima misura cautelare con le esigenze rilevate.

Si tratta di motivi inammissibili.

Il Tribunale, con motivazione ineccepibile, rilevava che a fronte del riconoscimento dell'aggravante agevolativa risultava operativa sia la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che quella di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

E che, nel corso dell'incidente cautelare, non erano emersi elementi di segno positivo idonei a far ritenere insussistenti le esigenze cautelari o adeguate misure meno afflittive.

Veniva infatti evidenziato come il ricorrente fosse il promotore di un'associazione ampiamente ramificata nel territorio, con una eccellente capacità operativa, che si era manifestata nel corso del tempo attraverso il riciclaggio di oltre 80 milioni di euro di provenienza illecita nell'arco di soli quattro anni.

Tale attività era stata svolta anche attraverso la collaborazione di persone operanti all'estero, che smistavano parte dei proventi dell'associazione mafiosa storica nota come "clan dei casalesi".

In sintesi: il compendio indiziario raccolto era stato ritenuto univocamente indicativo di una indiscutibile capacità criminale arginabile solo con l'estrema misura.

Anche in questo caso la motivazione, logica, aderente alle emergenze procedimentali ed alle indicazioni della Corte di cassazione, si sottrae ad ogni censura. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29/10/2021 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva il rigetto del ricorso. sentiti li avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insistevano per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame della misura cautelare imposta al Guarino, confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la custodia in carcere in relazione ai gravi indizi sia del reato di promozione di una associazione a delinquere funzionale alla consumazione del riciclaggio che dei relativi reati fine, condotte tutte aggravata dalla finalità di agevolare la associazione mafiosa storica nota come "clan dei Casalesi" 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dei gravi indizi di sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione della associazione mafiosa: si allegava che la spartizione del denaro con la sorella Luisa ed il di lei marito Capoluongo sarebbe dettata da ragioni personali e non avrebbe alcuna connessione con la criminalità organizzata; e che non sarebbe stato considerato né il breve lasso temporale in cui la Guarino era stata coinvolta nella associazione, né il fatto che il Capoluongo risultava affiliato solo fino al 2017. Si deduceva, inoltre, che dalle indagini svolte a carico dei coniugi Capoluongo non era mai emerso che gli stessi fossero stati impegnati nel gestire flussi di denaro verso componenti dell'associazione. In sintesi si deduceva che (a) mancherebbe la prova di qualsiasi relazione strutturale tra l'associazione mafiosa e l'associazione gestita dal Guarino, (b) che i denari versati ai coniugi Capoluongo sarebbe solo la retribuzione per l'opera da loro prestata; (c) che il riciclaggio era una attività criminale "diffusa", non di esclusivo appannaggio della criminalità organizzata, (d) che non erano stati individuati i destinatari delle somme di denaro il che renderebbe debole il quadro; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura imposta: la massima misura custodiale sarebbe stata applicata sulla base della acritica ricezione delle presunzioni codicistiche, senza considerare che la condotta contestata al Guarino sarebbe terminata nel 2020. 3. Proponeva ricorso per cassazione anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dei gravi indizi di sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione della associazione mafiosa. Si deduceva. (a) l'omessa motivazione in ordine alle censure proposte nei confronti dei collaboratori Ora bona e Pellegrino, (b) l'erronea interpretazione dell'intercettazione n. 1057 del 2018 nel corso della quale si sarebbe parlato dell'eventuale pentimento di [OSCURATO:PERSONA], intercettazione priva di attinenza cronologica rispetto ai fatti per cui si procede, (c) l'erronea interpretazione della conversazione n. 1517 del 30 marzo 2018 che sarebbe stata ritenuta indicativa della consegna del denaro al clan, laddove era semplicemente dimostrativa dell'attività di spartizione del provento illecito del riciclaggio; (d)la mancata considerazione della brevità temporale dell'apporto prestato dalla [OSCURATO:PERSONA] all'associazione; (e) l'assenza di elementi indicativi della direzione del Capoluongo nella divisione delle somme: (f) la mancata considerazione della autonomia della attività di riciclaggio rispetto alla criminalità organizzata e della sua riconducibilità alla criminalità comune; (g) la erronea enfatizzazione dei rapporti di parentela tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il Capoluongo (h) la mancata dimostrazione del fatto che il Capoluongo avesse una autonomia gestionale nell'ambito del clan; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura imposta: il Tribunale non avrebbe considerato né che la condotta in contestazione era stata interrotta nel 2020, né che mancavano elementi di prova circa la persistenza del sistema di riciclaggio e la sua attualità; 2.4. Le ragioni del ricorsi venivano ribadite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con motivi aggiunti con i quali si deduceva l'assenza di dimostrazione del profilo soggettivo dell'aggravante agevolativa [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Con l'impugnazione, invero, si invoca la rivalutazione integrale del compendio indiziario, attività, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il collegio ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto allegato, il Tribunale ha fornito una esaustiva spiegazione del collegamento "strutturale" dell'associazione capeggiata dal ricorrente con la cosca facente capo al Capoluongo rilevando che (a) la scelta di far confluire i proventi dell'attività di riciclaggio nel nucleo del Capoluongo costituiva un "rischio", che era giustificabile logicamente solo se si riteneva sussistente un accordo sottostante con il clan locale, del quale il Capoluogo era espressione, dato che non era verosimile che il clan camorristico egemone sul territorio tollerasse che un proprio affiliato gestisce in proprio la circolazione di ingenti flussi di denaro di provenienza illecita senza farne beneficiare l'associazione; (b) che per il Capoluongo la gestione autonoma di un'attività come quella contestata, lo avrebbe esposto a dei rischi di reazione o di ritorsione; (c) che il fatto che i soggetti ai quali il denaro era destinato fossero rimasti ignoti non impediva la configurazione del collegamento strutturale posto alla base del riconoscimento dell'aggravante: emergeva infatti che le somme di denaro venivano periodicamente erogate a soggetti in virtù di un rapporto di dipendenza che si rinviene - sulla base di consolidate massime dì esperienza - proprio nell'ambito delle organizzazioni di tipo mafioso. Il coinvolgimento del Capoluongo in questa attività di recupero e diffusione di denaro illecito trovava conferma esplicita in una conversazione in cui si ascolta il Guarino spiegare la sorella di avere già rappresentato la necessità di rinvenire una "copertura formale" alle erogazioni di denaro. Copertura che era logicamente necessaria solo se riteneva sussistente la matrice illecita del flusso di denaro (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). La motivazione offerta dal Tribunale si presenta, dunque, priva di vizi logici manifesti e decisivi, oltre che coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 1.2. Anche il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Lo stesso si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi di prova posti alla base della valutazione di sussistenza della gravità del quadro indiziario con riferimento all'aggravante agevolativa, senza individuare vizi logici manifesti e decisivi, né discrasie esiziali tra elementi valutati e raccolti. Ma, soprattutto, invocando una lettura alternativa delle emergenze procedimentali - comprese le intercettazioni - non effettuabile dalla Corte di legittimità. Con riguardo alla censurabilità in cassazione dell'interpretazione del contenuto delle intercettazioni il collegio riafferma che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice 4 di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). Nel caso in esame insisteva nel rappresentare che il flusso di denaro verso il "nucleo" del Capoluongo non aveva alcun collegamento con la criminalità organizzata, ma ,é / si trattava di un fenomeno correlato ad un'attività criminale comune quale era quella del riciclaggio. Tale versione alternativa è stata radicalmente esclusa nel corso dell'incidente cautelare: i giudici della cautela hanno infatti ritenuto con valutazione ineccepibile, effettuata nel rispetto dei canoni valutativi che caratterizzano l'incidente cautelare, che il costante flusso di denaro dal Guarino verso il nucleo del Capoluongo fosse giustificato dall'obiettivo di finanziare l'associazione mafiosa storica nota come clan dei Casalesi. Si tratta di una scelta interpretativa che non risulta effettuata sulla base di un ragionamento assertivo o apodittico, ma risulta la conseguenza della doverosa valorizzazione probatoria delle massime di esperienza che, nella materia della criminalità organizzata, costituiscono una importante base cognitiva per interpretare indizi e prove. Il collegio riafferma che sia nella interpretazione delle condotte riconducibili alle mafie storiche che ai fini della valutazione dei fatti di criminalità di stampo, il giudice deve tener conto delle massime di esperienza tratte (anche) da indagini storico sociologiche, sebbene con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione; tali dati sono infatti utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, ogni volta che ne sia stata ritenuta l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza senza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016 - dep. 10/11/2016, Falco, Rv. 268403; Cass. sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 - dep. 11/01/2008, P.G. in proc. Addante e altri, Rv. 238838, Cass. Sez. I, 5 gennaio - 18 febbraio 1999, n. 84, P.M. in proc. Cabib, rv. 212579). 1.3. Entrambi i ricorsi contestano la motivazione nella parte in cui afferma la proporzionalità della massima misura cautelare con le esigenze rilevate. Si tratta di motivi inammissibili. Il Tribunale, con motivazione ineccepibile, rilevava che a fronte del riconoscimento dell'aggravante agevolativa risultava operativa sia la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che quella di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. E che, nel corso dell'incidente cautelare, non erano emersi elementi di segno positivo idonei a far ritenere insussistenti le esigenze cautelari o adeguate misure meno afflittive. Veniva infatti evidenziato come il ricorrente fosse il promotore di un'associazione ampiamente ramificata nel territorio, con una eccellente capacità operativa, che si era manifestata nel corso del tempo attraverso il riciclaggio di oltre 80 milioni di euro di provenienza illecita nell'arco di soli quattro anni. Tale attività era stata svolta anche attraverso la collaborazione di persone operanti all'estero, che smistavano parte dei proventi dell'associazione mafiosa storica nota come "clan dei casalesi". In sintesi: il compendio indiziario raccolto era stato ritenuto univocamente indicativo di una indiscutibile capacità criminale arginabile solo con l'estrema misura. Anche in questo caso la motivazione, logica, aderente alle emergenze procedimentali ed alle indicazioni della Corte di cassazione, si sottrae ad ogni censura. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancel
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