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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23008/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10065/2025 RG.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA]Agostino ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza in epigrafe lamentando violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. nonché motivazione apparente e contraddittoria sub spe- cie di travisamento delle risultanze probatorie sotto il profilo della ritenuta gravità del fatto e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 4/6/2025 è stata depositata memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chi per il ricorrente che insiste per l'ammissibilità del ricorso e la rimessione del procedimento alla Sezione di appartenenza.

2. Il ricorso è inammissibile.

I motivi sopra illustrati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, quanto al secondo, è volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. - presentato anche sotto il profilo dell'er- rata valutazione dei fatti di cui al processo - è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con riferimento alle modalità della condotta tenuta dall'imputato (art. 133 comma 1 n.1 cod. pen.), all'intensità del dolo (art. 133 comma 1 n. 3 cod. pen.) e all'entità del pericolo cagionato (art. 133 comma 1 n. 2 cod. pen.) che ha ritenuto denotas- sero una complessiva gravità del fatto.

Ciò sul rilievo che l'imputato, invero, dopo aver urtato il pedone [OSCURATO:PERSONA], manifestava totale indifferenza alle conse- guenze del proprio comportamento.

In particolare, nonostante fosse pienamente consapevole di quanto accaduto, non si fermava e non prestava soccorso alla vit- tima.

Inoltre, una volta raggiunto da [OSCURATO:PERSONA] - alla guida del veicolo che seguiva quello condotto dallo stesso imputato - che gli segnalava quanto accaduto e lo invitava a tornare indietro, rispondeva "lo so, è stato lui a buttarsi in mezzo alla strada, è colpa sua", senza tornare sul luogo del sinistro, al fine di consentire alla propria identificazione e prestare soccorso alla persona offesa.t, N. 10065/2025 RG.

E tale atteggiamento, oltre a risultare penalmente rilevante, secondo il logico argomentare della Corte milanese, appare contrario alle regole del buon vivere comune, rivelando la sussistenza di un dolo dì particolare intensità.

Ciò è sufficiente - come sì legge in sentenza- per escludere l'applicazione dell'ad 131 bis cod. pen., non essendo necessario valutare la sussistenza di ogni criterio previsto dalla norma, qualora taluni elementi risultino preponderanti nella valutazione complessiva circa la gravità del fatto (Sez. 1, n. 14559/2022).

3. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

S.U.

Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente».

Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente N. 10065/2025 RG. al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10065/2025 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA]Agostino ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza in epigrafe lamentando violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. nonché motivazione apparente e contraddittoria sub spe- cie di travisamento delle risultanze probatorie sotto il profilo della ritenuta gravità del fatto e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 4/6/2025 è stata depositata memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chi per il ricorrente che insiste per l'ammissibilità del ricorso e la rimessione del procedimento alla Sezione di appartenenza. 2. Il ricorso è inammissibile. I motivi sopra illustrati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, quanto al secondo, è volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. - presentato anche sotto il profilo dell'er- rata valutazione dei fatti di cui al processo - è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con riferimento alle modalità della condotta tenuta dall'imputato (art. 133 comma 1 n.1 cod. pen.), all'intensità del dolo (art. 133 comma 1 n. 3 cod. pen.) e all'entità del pericolo cagionato (art. 133 comma 1 n. 2 cod. pen.) che ha ritenuto denotas- sero una complessiva gravità del fatto. Ciò sul rilievo che l'imputato, invero, dopo aver urtato il pedone [OSCURATO:PERSONA], manifestava totale indifferenza alle conse- guenze del proprio comportamento. In particolare, nonostante fosse pienamente consapevole di quanto accaduto, non si fermava e non prestava soccorso alla vit- tima. Inoltre, una volta raggiunto da [OSCURATO:PERSONA] - alla guida del veicolo che seguiva quello condotto dallo stesso imputato - che gli segnalava quanto accaduto e lo invitava a tornare indietro, rispondeva "lo so, è stato lui a buttarsi in mezzo alla strada, è colpa sua", senza tornare sul luogo del sinistro, al fine di consentire alla propria identificazione e prestare soccorso alla persona offesa.t, N. 10065/2025 RG. E tale atteggiamento, oltre a risultare penalmente rilevante, secondo il logico argomentare della Corte milanese, appare contrario alle regole del buon vivere comune, rivelando la sussistenza di un dolo dì particolare intensità. Ciò è sufficiente - come sì legge in sentenza- per escludere l'applicazione dell'ad 131 bis cod. pen., non essendo necessario valutare la sussistenza di ogni criterio previsto dalla norma, qualora taluni elementi risultino preponderanti nella valutazione complessiva circa la gravità del fatto (Sez. 1, n. 14559/2022). 3. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente N. 10065/2025 RG. al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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