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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26603/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30548/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 487/2018, depositata il 12 marzo 2018, della Commissione tributaria regionale della Toscana; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. gdw- Rilevato che:

1. - con sentenza n. 487/2018, depositata il 12 marzo 2018, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione di un avviso di liquidazione emesso in relazione alla tassazione proporzionale di registro di un verbale di assemblea della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. recante enunciazione di un pregresso finanziamento soci; 1.1 - a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha considerato che: - nel verbale dell'assemblea tenutasi il 10 gennaio 2012, il contribuente aveva dichiarato di «effettuare versamenti nelle casse sociali senza diritto alla restituzione», così che veniva in evidenza un mero versamento senza diritto alla ripetizione della somma versata; - tra le parti, pertanto, non era stato concluso alcun contratto di mutuo e doveva ritenersi frutto di errore la «affermazione contenuta nell'atto Not.

Faggioni del 15/11/13», dichiarazione, questa, che rimaneva ad ogni modo inidonea «a ricostituire in capo al socio il diritto alla restituzione cui aveva rinunziato, così trasformando ex post, in contratto di mutuo quello che tale non era»;

2. - l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 22, c. 1, e art. 9 della tariffa allegata, parte prima, deducendo, in sintesi, che, nella fattispecie, - il debito da restituzione del finanziamento soci riportato al passivo dello stato patrimoniale allegato al bilancio, - al verbale di assemblea societaria si era deliberato il ripianamento delle perdite, e la ricostituzione del capitale sociale, (proprio) dietro rinuncia del socio al finanziamento già concesso alla società, laddove una siffatta rinuncia implicava il ricorrere dell'obbligo di restituzione ché, altrimenti, di alcuna rinuncia v'era necessità nella fattispecie; - il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 111, c. 6, Cost., del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, c. 2, n. 4, e 61, dell'art. 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 118 d.a. cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che la motivazione della gravata sentenza poggiava su rilievi tra di loro inconciliabili e contraddittori, per un verso riconoscendosi la complessiva operazione di ripianamento delle perdite societarie, dietro rinuncia al finanziamento e, dall'altro, escludendosi l'obbligo di restituzione, con ciò privando di ogni fondamento il rilevato ripianamento delle perdite che, per l'appunto, risultava finanziato (proprio) con la detta rinuncia;

2. - seguendo l'ordine logico delle questioni poste, il secondo motivo di ricorso è senz'altro destituito di fondamento; 2.1 - come reso esplicito, difatti, dai relativi contenuti decisori, sopra ripercorsi, la gravata sentenza rende (del tutto) percepibili le ragioni del decisum, avendo dato specificamente conto delle questioni tra le parti controverse e dei criteri di qualificazione contrattuale dell'atto di finanziamento che, come in immediato seguito si dirà, sono stati posti a fondamento della decisione; - non sussiste nemmeno, come l'Agenzia prospetta, una qualche contraddittorietà di asserti in quanto il rilievo secondo il quale v'era stata una complessiva operazione di ripianamento delle perdite societarie, dietro rinuncia al finanziamento, non è proprio della sentenza ma dalla stessa viene attribuito all'Agenzia, quale esplicitato contenuto dell'atto impositivo;2.2 - come, poi, statuito dalle Sezioni Unite della Corte, è denunciabile in Cassazione solo «l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881); - così che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico se,guito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass., 6 giugno 2012, n. 9113);

3. - nemmeno il primo motivo di ricorso, - che pur prospetta profili di inammissibilità, - può trovare accoglimento; 3.1 - occorre al riguardo premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'erogazione di somme effettuata dai soci può aver luogo sia a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, sia di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva «in conto capitale» (o altrimenti denominata), il quale dà luogo ad un credito esigibile solo in caso di scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale residua! claimant (cfr. Cass., 12 febbraio 2021, n. 3628; Cass., 20 aprile 2020, n. 7919; Cass., 9 dicembre 2015, n. 24861; Cass., 23 febbraio 2012, n. 2758); - la qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende quindi dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (v.

Cass. 8 giugno 2018, n. 15035; Cass. 23 marzo 2017, n. 7471; Cass. 3 dicembre 2014, n. 25585; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758 cit., ove i richiami a Cass. 30 marzo 2007, n. 7980 e a Cass. 6 luglio 2001 n. 9209), così che solo ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la qualificazione dell'erogazione può essere desunta dalla terminologia adottata nel bilancio (Cass., 20 aprile 2020, n. 7919; Cass., 23 febbraio 2012, n. 2758, cit.); 3.2 - come, poi, ripetutamente rilevato dalla Corte, se l'accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, ciò non di meno un siffatto accertamento è censurabile in sede di legittimità nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.; con la conseguenza che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali, non potendosi risolvere la censura in questione nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., 9 aprile 2021, n. 9461; Cass., 16 gennaio 2019, n. 873; Cass., 15 novembre 2017, n. 27136); - nella fattispecie, il motivo di ricorso dell'Agenzia, - che non si confronta con l'interpretazione dell'atto tratta dall'esame del verbale assembleare (del 10 gennaio 2012) di perfezionamento dell'accordo relativo al versamento, - difetta (anche) di specificità perché non mette la Corte nella condizione di poter verificare gli effettivi contenuti dell'atto enunciante, e di quello enunciato, e posto, poi, che il giudice del gravame, come detto, ha fatto specifico riferimento, ai fini dell'interpretazione dell'atto enunciato, al cennato verbale di assemblea del 10 gennaio 2012 dal quale poteva desumersi l'impegno ad un versamento senza obbligo di restituzione; - nel porsi, così, in frontale contrasto con l'accertamento operato dal giudice del gravame, il motivo di ricorso non esplicita l'effettivo, e complessivo contenuto, dell'accordo oggetto di enunciazione, non essendo, difatti, sufficiente a tal fine nemmeno lo specifico riferimento alle regole legali di interpretazione e risultando, per converso, necessaria, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, la trascrizione del testo dell'accordo o quantomeno della sua parte in contestazione, ed al fine di consentire, per l'appunto, una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa si pretenda di attribuire (Cass., 8 marzo 2019, n. 6735; Cass., 22 luglio 2016, n. 15253; Cass., 15 novembre 2013, n. 25728; Cass., 11 luglio 2007, n. 15489);4. - non ricorrono, da ultimo, i presupposti per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato, nè per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater), trattandosi di ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez.

U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 595

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30548/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 487/2018, depositata il 12 marzo 2018, della Commissione tributaria regionale della Toscana; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. gdw- Rilevato che: 1. - con sentenza n. 487/2018, depositata il 12 marzo 2018, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione di un avviso di liquidazione emesso in relazione alla tassazione proporzionale di registro di un verbale di assemblea della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. recante enunciazione di un pregresso finanziamento soci; 1.1 - a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha considerato che: - nel verbale dell'assemblea tenutasi il 10 gennaio 2012, il contribuente aveva dichiarato di «effettuare versamenti nelle casse sociali senza diritto alla restituzione», così che veniva in evidenza un mero versamento senza diritto alla ripetizione della somma versata; - tra le parti, pertanto, non era stato concluso alcun contratto di mutuo e doveva ritenersi frutto di errore la «affermazione contenuta nell'atto Not. Faggioni del 15/11/13», dichiarazione, questa, che rimaneva ad ogni modo inidonea «a ricostituire in capo al socio il diritto alla restituzione cui aveva rinunziato, così trasformando ex post, in contratto di mutuo quello che tale non era»; 2. - l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 22, c. 1, e art. 9 della tariffa allegata, parte prima, deducendo, in sintesi, che, nella fattispecie, - il debito da restituzione del finanziamento soci riportato al passivo dello stato patrimoniale allegato al bilancio, - al verbale di assemblea societaria si era deliberato il ripianamento delle perdite, e la ricostituzione del capitale sociale, (proprio) dietro rinuncia del socio al finanziamento già concesso alla società, laddove una siffatta rinuncia implicava il ricorrere dell'obbligo di restituzione ché, altrimenti, di alcuna rinuncia v'era necessità nella fattispecie; - il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 111, c. 6, Cost., del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, c. 2, n. 4, e 61, dell'art. 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 118 d.a. cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che la motivazione della gravata sentenza poggiava su rilievi tra di loro inconciliabili e contraddittori, per un verso riconoscendosi la complessiva operazione di ripianamento delle perdite societarie, dietro rinuncia al finanziamento e, dall'altro, escludendosi l'obbligo di restituzione, con ciò privando di ogni fondamento il rilevato ripianamento delle perdite che, per l'appunto, risultava finanziato (proprio) con la detta rinuncia; 2. - seguendo l'ordine logico delle questioni poste, il secondo motivo di ricorso è senz'altro destituito di fondamento; 2.1 - come reso esplicito, difatti, dai relativi contenuti decisori, sopra ripercorsi, la gravata sentenza rende (del tutto) percepibili le ragioni del decisum, avendo dato specificamente conto delle questioni tra le parti controverse e dei criteri di qualificazione contrattuale dell'atto di finanziamento che, come in immediato seguito si dirà, sono stati posti a fondamento della decisione; - non sussiste nemmeno, come l'Agenzia prospetta, una qualche contraddittorietà di asserti in quanto il rilievo secondo il quale v'era stata una complessiva operazione di ripianamento delle perdite societarie, dietro rinuncia al finanziamento, non è proprio della sentenza ma dalla stessa viene attribuito all'Agenzia, quale esplicitato contenuto dell'atto impositivo;2.2 - come, poi, statuito dalle Sezioni Unite della Corte, è denunciabile in Cassazione solo «l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881); - così che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico se,guito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass., 6 giugno 2012, n. 9113); 3. - nemmeno il primo motivo di ricorso, - che pur prospetta profili di inammissibilità, - può trovare accoglimento; 3.1 - occorre al riguardo premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'erogazione di somme effettuata dai soci può aver luogo sia a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, sia di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva «in conto capitale» (o altrimenti denominata), il quale dà luogo ad un credito esigibile solo in caso di scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale residua! claimant (cfr. Cass., 12 febbraio 2021, n. 3628; Cass., 20 aprile 2020, n. 7919; Cass., 9 dicembre 2015, n. 24861; Cass., 23 febbraio 2012, n. 2758); - la qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende quindi dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (v. Cass. 8 giugno 2018, n. 15035; Cass. 23 marzo 2017, n. 7471; Cass. 3 dicembre 2014, n. 25585; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758 cit., ove i richiami a Cass. 30 marzo 2007, n. 7980 e a Cass. 6 luglio 2001 n. 9209), così che solo ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la qualificazione dell'erogazione può essere desunta dalla terminologia adottata nel bilancio (Cass., 20 aprile 2020, n. 7919; Cass., 23 febbraio 2012, n. 2758, cit.); 3.2 - come, poi, ripetutamente rilevato dalla Corte, se l'accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, ciò non di meno un siffatto accertamento è censurabile in sede di legittimità nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.; con la conseguenza che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali, non potendosi risolvere la censura in questione nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., 9 aprile 2021, n. 9461; Cass., 16 gennaio 2019, n. 873; Cass., 15 novembre 2017, n. 27136); - nella fattispecie, il motivo di ricorso dell'Agenzia, - che non si confronta con l'interpretazione dell'atto tratta dall'esame del verbale assembleare (del 10 gennaio 2012) di perfezionamento dell'accordo relativo al versamento, - difetta (anche) di specificità perché non mette la Corte nella condizione di poter verificare gli effettivi contenuti dell'atto enunciante, e di quello enunciato, e posto, poi, che il giudice del gravame, come detto, ha fatto specifico riferimento, ai fini dell'interpretazione dell'atto enunciato, al cennato verbale di assemblea del 10 gennaio 2012 dal quale poteva desumersi l'impegno ad un versamento senza obbligo di restituzione; - nel porsi, così, in frontale contrasto con l'accertamento operato dal giudice del gravame, il motivo di ricorso non esplicita l'effettivo, e complessivo contenuto, dell'accordo oggetto di enunciazione, non essendo, difatti, sufficiente a tal fine nemmeno lo specifico riferimento alle regole legali di interpretazione e risultando, per converso, necessaria, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, la trascrizione del testo dell'accordo o quantomeno della sua parte in contestazione, ed al fine di consentire, per l'appunto, una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa si pretenda di attribuire (Cass., 8 marzo 2019, n. 6735; Cass., 22 luglio 2016, n. 15253; Cass., 15 novembre 2013, n. 25728; Cass., 11 luglio 2007, n. 15489);4. - non ricorrono, da ultimo, i presupposti per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato, nè per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater), trattandosi di ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 595