CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16415/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40140/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unica doglianza relativa alla pretesa sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. è manifestamente infondata poiché la Corte territoriale, con puntuale e logico apparato argomentativo, perciò incensurabile in sede di legittimità, ha identificato, in linea di fatto, le ragioni per le quali non era ravvisabile una condotta arbitraria da parte dei pubblici ufficiali che erano viceversa doverosamente intervenuti per una attività di controllo ex art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cfr. pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il