Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33180/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 ottobre 2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ravenna del 7 luglio 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 590, comma 1, cod. pen. (capo A); 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo B); 189, comma 7, cod. strada (capo C).

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli.

Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 ottobre 2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ravenna del 7 luglio 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 590, comma 1, cod. pen. (capo A); 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo B); 189, comma 7, cod. strada (capo C). Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammiss P.Q.M