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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33607/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27435/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto in Caserta, alla via Roma, in [OSCURATO:PERSONA] ed alla casella pec: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - Oggetto: 16– 27435 - 20 15 – 2 6 /10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Campania – Napoli n. 3616 / 18 /20 1 5 pronunciata il 01 aprile 201 4 e depositata il 17 aprile 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 6 ottobre 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del sost. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso con correzione della sentenza impugnata; RILEVATO In data 8 giugno 2012, la contribuente [OSCURATO:PERSONA] era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008, in ragione di possesso di cavalli da corsa, quale indice di ricchezza secondo la formula sintetica di cui all’art 38 d.P.R. n. 600/1973, in assenza di contraddittorio preventivo.

Già avanti il collegio di prossimità emergeva la questione essenziale del giudizio, ovvero se si fosse accertato il maggior reddito secondo la formula induttiva di cui all’art. 39 del testo sopra citato, ovvero facendo riferimento a “beni - indice” di maggior ricchezza, nello specifico calcolando il fabbisogno necessario al mantenimento dei cavalli da corsa.

Negava, altresì, la contribuente che fosse generato reddito d’impresa, avendo un numero di cavalli inferiore a cinque, solo oltre la qual soglia scatta il regime imprenditoriale.

Le ragioni di parte contribuente non erano apprezzate in primo grado, donde interponeva appello che si traduceva in sentenza di riduzione del 40% del maggior reddito accertato.

Ritenendo la sentenza ingiusta [dove afferma la necessità del contraddittorio preventivo (non avvenuto), senza poi annullare l’atto impositivo], ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi a sei mezzi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata. 16– 27435 - 20 15 – 2 6 /10/2023 MMF In prossimità dell’adunanza il patrono della contribuente ha depositato memoria e documenti relativi all’adesione alla procedura di “rottamazione cartelle” di cui alla l. n. 197/2022, chiedendo la sospensione del giudizio.

CONSIDERATO Va preliminarmente esaminata l’istanza di sospensione ex art. 1, comma 236, l. n, 197/2022.

La documentazione versata in atti riguarda delle cartelle esattoriali da cui, anche seguendo le indicazioni esposte dalla ricorrente nella memoria, non si può desumere univocamente la sicura riferibilità all’avviso di accertamento da cui trae scaturigine il presente giudizio, poiché il numero identificativo dell’atto impositivo non si ricava né dall’estratto della cartella prodotto ; né dalla comunicazione delle somme dovute proveniente dall’Agenzia delle entrate riscossione, che non contiene l’identificativo del carico, ma solo il numero della cartella; né dal prospetto di sintesi allegato a tale ultima comunicazione, che dà atto della mancata identificazione del carico nella stessa dichiarazione della contribuente; né dalla ricevuta di presentazione della domanda di adesione prodotta.

Più radicalmente, nella dichiarazione di adesione alla procedura deflattiva, qui versata in atti, la contribuente attesta non esservi contenzioso pendente relativamente ai carichi oggetto delle cartelle esattoriali per le quali si chiede la procedura di definizione agevolata, con un’affermazione incompatibile quindi con la riferibilità al presente giudizio.

Donde l’istanza di sospensione non può essere accolta, non essendo accertabile l’identità del “carico”, ovvero dell’atto impositivo e dell’ obbligazione tributaria,fra questo giudizio e la citata procedura clemenziale.

Vengono proposti sei mezzi di ricorso.

Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 56 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 21 septiesl. n. 241/1990, art. 52 d.lgs. n. 546/1992, in parametro alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, nella 16– 27435 - 20 15 – 2 6 /10/2023 MMF sostanza protestando la nullità degli atti impositivi perché assunti da soggetto privo della qualifica adeguata.

La questione è stata risolta da questa Corte con orientamento ormai consolidato, cui si intende qui dare continuità.

Ed infatti, in tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012. (cfr. Cass.

V, n. 5177/2020; ma già n. 11013/2019; n. 19190/2019).

Il motivo è quindi infondato e non può essere accolto.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, illogicità ed incoerenza della motivazione, nella sostanza lamentando che la sentenza concordi in motivazione con le conclusioni della parte contribuente, cioè che fosse necessario un contraddittorio endoprocedimentale che, nel caso di specie, non c’è stato; tuttavia, nel dispositivo, anziché pronunciare per conseguenza l’annullamento degli atti impositivi, li lascia integri, riducendo l’importo del maggior reddito accertato.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del 16– 27435 - 20 15 – 2 6 /10/2023 MMF c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).

Tale è l’ipotesi all’esame, ove a fronte di assunto motivo (anche errato) per cui sarebbe necessario il contraddittorio preventivo, fa poi salvi nel dispositivo gli atti impositivi che non lo hanno eseguito.

In limine, ai fini del giudizio rescissorio, va ricordato che l’art. 22 del d.l. n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo del contraddittorio preventivo per gli accertamenti standardizzati, ma limitatamente a partire dall’anno di imposta 2009, mentre qui si controverte di ripresa a tassazione relativa al 2008. 16– 27435 - 20 15 – 2 6 /10/2023 MMF Pertanto, previa riqualificazione (in ragione del suo contenuto effettivo inequivocabile) da n. 5 a n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c., il secondo motivo è quindi fondato ed assorbente.

Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 12, settimo comma, l. n. 472/1997, nonché degli articoli 32 e 38 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 22 d.l. n. 78/2010, nella sostanza affermando l’esistenza del dovere di contraddittorio preventivo.

Con il quarto motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997, nella sostanza lamentando non siasi dato corso alla riduzione delle sanzioni in ragione del concorso sugli anni di imposta 2007 e 2008.

Con il quinto motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 e dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, lamentando che alla riconosciuta carenza di motivazione dell’atto impositivo non ne sia seguito l’annullamento.

Con il sesto motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., lamentando priva di motivazione la riduzione della ripresa a tassazione del 40%, di talché si tradurrebbe in una riduzione di carattere equitativo e non sindacabile nella sua coerenza.

Tutti i motivi restano assorbiti dall’accoglimento del secondo, in ordine al contrasto inconciliabile fra motivazione e dispositivo con statuizione nel merito della ripresa a tassazione, che esclude altresì la possibilità di semplice correzione della motivazione.

In definitiva,il ricorso merita accoglimento per le ragioni attinte dal secondo motivoe la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di meritoper i conseguenti accertamenti in fatto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo 16– 27435 - 20 15 –

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27435/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto in Caserta, alla via Roma, in [OSCURATO:PERSONA] ed alla casella pec: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - Oggetto: 16– 27435 - 20 15 – 2 6 /10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Campania – Napoli n. 3616 / 18 /20 1 5 pronunciata il 01 aprile 201 4 e depositata il 17 aprile 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 6 ottobre 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del sost. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso con correzione della sentenza impugnata; RILEVATO In data 8 giugno 2012, la contribuente [OSCURATO:PERSONA] era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008, in ragione di possesso di cavalli da corsa, quale indice di ricchezza secondo la formula sintetica di cui all’art 38 d.P.R. n. 600/1973, in assenza di contraddittorio preventivo. Già avanti il collegio di prossimità emergeva la questione essenziale del giudizio, ovvero se si fosse accertato il maggior reddito secondo la formula induttiva di cui all’art. 39 del testo sopra citato, ovvero facendo riferimento a “beni - indice” di maggior ricchezza, nello specifico calcolando il fabbisogno necessario al mantenimento dei cavalli da corsa. Negava, altresì, la contribuente che fosse generato reddito d’impresa, avendo un numero di cavalli inferiore a cinque, solo oltre la qual soglia scatta il regime imprenditoriale. Le ragioni di parte contribuente non erano apprezzate in primo grado, donde interponeva appello che si traduceva in sentenza di riduzione del 40% del maggior reddito accertato. Ritenendo la sentenza ingiusta [dove afferma la necessità del contraddittorio preventivo (non avvenuto), senza poi annullare l’atto impositivo], ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi a sei mezzi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata. 16– 27435 - 20 15 – 2 6 /10/2023 MMF In prossimità dell’adunanza il patrono della contribuente ha depositato memoria e documenti relativi all’adesione alla procedura di “rottamazione cartelle” di cui alla l. n. 197/2022, chiedendo la sospensione del giudizio. CONSIDERATO Va preliminarmente esaminata l’istanza di sospensione ex art. 1, comma 236, l. n, 197/2022. La documentazione versata in atti riguarda delle cartelle esattoriali da cui, anche seguendo le indicazioni esposte dalla ricorrente nella memoria, non si può desumere univocamente la sicura riferibilità all’avviso di accertamento da cui trae scaturigine il presente giudizio, poiché il numero identificativo dell’atto impositivo non si ricava né dall’estratto della cartella prodotto ; né dalla comunicazione delle somme dovute proveniente dall’Agenzia delle entrate riscossione, che non contiene l’identificativo del carico, ma solo il numero della cartella; né dal prospetto di sintesi allegato a tale ultima comunicazione, che dà atto della mancata identificazione del carico nella stessa dichiarazione della contribuente; né dalla ricevuta di presentazione della domanda di adesione prodotta. Più radicalmente, nella dichiarazione di adesione alla procedura deflattiva, qui versata in atti, la contribuente attesta non esservi contenzioso pendente relativamente ai carichi oggetto delle cartelle esattoriali per le quali si chiede la procedura di definizione agevolata, con un’affermazione incompatibile quindi con la riferibilità al presente giudizio. Donde l’istanza di sospensione non può essere accolta, non essendo accertabile l’identità del “carico”, ovvero dell’atto impositivo e dell’ obbligazione tributaria,fra questo giudizio e la citata procedura clemenziale. Vengono proposti sei mezzi di ricorso. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 56 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 21 septiesl. n. 241/1990, art. 52 d.lgs. n. 546/1992, in parametro alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, nella 16– 27435 - 20 15 – 2 6 /10/2023 MMF sostanza protestando la nullità degli atti impositivi perché assunti da soggetto privo della qualifica adeguata. La questione è stata risolta da questa Corte con orientamento ormai consolidato, cui si intende qui dare continuità. Ed infatti, in tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012. (cfr. Cass. V, n. 5177/2020; ma già n. 11013/2019; n. 19190/2019). Il motivo è quindi infondato e non può essere accolto. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, illogicità ed incoerenza della motivazione, nella sostanza lamentando che la sentenza concordi in motivazione con le conclusioni della parte contribuente, cioè che fosse necessario un contraddittorio endoprocedimentale che, nel caso di specie, non c’è stato; tuttavia, nel dispositivo, anziché pronunciare per conseguenza l’annullamento degli atti impositivi, li lascia integri, riducendo l’importo del maggior reddito accertato. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del 16– 27435 - 20 15 – 2 6 /10/2023 MMF c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053). Tale è l’ipotesi all’esame, ove a fronte di assunto motivo (anche errato) per cui sarebbe necessario il contraddittorio preventivo, fa poi salvi nel dispositivo gli atti impositivi che non lo hanno eseguito. In limine, ai fini del giudizio rescissorio, va ricordato che l’art. 22 del d.l. n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo del contraddittorio preventivo per gli accertamenti standardizzati, ma limitatamente a partire dall’anno di imposta 2009, mentre qui si controverte di ripresa a tassazione relativa al 2008. 16– 27435 - 20 15 – 2 6 /10/2023 MMF Pertanto, previa riqualificazione (in ragione del suo contenuto effettivo inequivocabile) da n. 5 a n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c., il secondo motivo è quindi fondato ed assorbente. Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 12, settimo comma, l. n. 472/1997, nonché degli articoli 32 e 38 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 22 d.l. n. 78/2010, nella sostanza affermando l’esistenza del dovere di contraddittorio preventivo. Con il quarto motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997, nella sostanza lamentando non siasi dato corso alla riduzione delle sanzioni in ragione del concorso sugli anni di imposta 2007 e 2008. Con il quinto motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 e dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, lamentando che alla riconosciuta carenza di motivazione dell’atto impositivo non ne sia seguito l’annullamento. Con il sesto motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., lamentando priva di motivazione la riduzione della ripresa a tassazione del 40%, di talché si tradurrebbe in una riduzione di carattere equitativo e non sindacabile nella sua coerenza. Tutti i motivi restano assorbiti dall’accoglimento del secondo, in ordine al contrasto inconciliabile fra motivazione e dispositivo con statuizione nel merito della ripresa a tassazione, che esclude altresì la possibilità di semplice correzione della motivazione. In definitiva,il ricorso merita accoglimento per le ragioni attinte dal secondo motivoe la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di meritoper i conseguenti accertamenti in fatto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo 16– 27435 - 20 15 –
Sentenza Cassazione n. 33607/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris