CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 24037/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11107/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliat a per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 97/2022del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il 9 febbraio2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 giugno2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11107/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe la qualeha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi (tale espressamente qualificata nella sentenza de qua) proposta dalla stessa Mariani nell’àmbito della procedura di esecuzione per rilascio di un immobile sito in Massa in suo danno intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] in forza di decreto di trasferimento reso all’esito di precedente espropriazione immobiliare; resiste, con controricorsoillustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA]; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con il primo motivo, denunciandoviolazione dell’art. 612 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente, premesso che dalle deposizioni testimoniali assunte in giudizio era emerso che l’esecutata aveva consegnato al custode giudiziario le chiavi di accesso al compendio immobiliare e che quest’ultimo includeva «una parte di terreno recintata destinata a legnaia/pollaio», assume che la procedente avrebbe dovuto procedere nelle forme di cui all’art. 612 cod. proc. civ., trattandosi di «c.d. esecuzione mista caratterizzata dalla necessità dell’intervento preventivo del giudice per la determinazione delle modalità con le quali l’aggiudicataria avrebbe potuto ottenere la rimozione della recinzione»; con il secondo motivo, per violazione degli artt. 1476 cod. civ. e degli artt. 570, 586 e 788 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l’impugnante deduce che «l’esame testimoniale del professionista delegato Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che quest’ultimo aveva completamente immesso nel possesso r.g. n. 11107/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA]», da ciò inferendo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all’esecuzione per rilascio; con il terzo motivo, lamentando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rilevante ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si sostiene l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il compendio immobiliare non interamente rilasciato dalla Mariani, ignorando la circostanza che, al momento della ricezione delle chiavi, l’aggiudicataria poteva liberamente accedere al terreno recintato; i motivi –da scrutinare congiuntamente, in ragione della intrinseca connessione e commistione delle questioni sollevate con essi –sono in parte infondatied in parte inammissibili; è infondata la doglianza relativa all’erroneità delle forme esecutive in concreto esperite per la coattiva realizzazione del titolo; il titolo esecutivo azionato nella specie è costituito da un decreto di trasferimento di immobile pignorato, provvedimento recante, a norma dell’art. 586, secondo comma, cod. proc. civ., «l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto»; la pretesa nascente da un titolo di tal fatta, avente ad oggetto il trasferimento del potere di fatto sull’immobile iviindicato dall’esecutato all’esecutante, trova tipica attuazione coattiva con le modalità ad hoc stabilite dal procedimento di esecuzione per rilascio disciplinato dagli artt. 605 e seguenti del codice dirito; ad una diversa conclusione (ovvero alla necessità di adoperare le differenti forme dell’esecuzione per obblighi di fare di cui agli artt. 612 e seguenti cod. proc. civ.) non induce la presenza, come nella specie, di una recinzione impeditiva dell’accesso all’immobile (o, a fortiori,ad una parte di esso), trattandosi di mero ostacolo materiale integrante una «difficoltà» da superare mediante l’adozione dei provvedimenti temporanei previsti dall’art. 610 cod. proc. civ.; r.g. n. 11107/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sono invece inammissibili le censure nella parte in cui sollecitano questa Corte ad un riesame delle acquisizioni istruttorie onde pervenire ad una ricostruzione della vicenda fattuale controversa diversa da quella posta a fondamento della decisione del giudice territoriale: ma l’attività così richiesta è del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità; il ricorso è rigettato; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P. Q.M. Rigettail ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell