CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18836/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’indagato, il quale hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 15 ottobre 2025, il Tribunale della Libertà di ReggioCalabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di DomenicoAlessandro [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare dellacustodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] il 27 agosto 2025 a carico dell’odierno ricorrente, gravementeindiziato del reato di partecipazione a un’associazione dedita al traffico di sostanzestupefacenti (capo 1), nonché dei reati-fine di cui all’art. 73, commi 1 e 4, deld.P.R. n. 309 del 1990, descritti ai capi 197, 199, 200 e 293.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale reggino, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzodel difensore di fiducia, ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, la difesa contesta, sotto il profilo della violazionedi legge e del vizio di motivazione, il giudizio sulla gravità indiziaria operato inrelazione alla contestazione associativa, avendo il Tribunale recepito acriticamentegli assunti del giudice della cautela, in tal modo non affrontando le deduzionidifensive volte a rimarcare: il breve lasso temporale in cui, a fronte di unaproiezione cronologica ben più estesa, si sarebbe concretizzata la partecipazioneassociativa del ricorrente; l’impossibilità di desumere la stessa da condotte“sporadiche, in parte amorfe e pertanto prive di intrinseca illiceità”; l’assenza dicontatti con gli altri asseriti partecipi; la mancanza di un contributo organico allaesistenza della associazione e l’errata attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di “paciere”.Del tutto assertiva, secondo la difesa, sarebbe in tal senso l’individuazione delcontributo partecipativo dell’indagato nelle condotte, contestate con i reati-fine, dicoltivazione, raccolta, trasporto dello stupefacente e messa a disposizione delterreno a lui intestato per il nascondimento dello stesso dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo, si contesta la valutazione dei gravi indizi dicolpevolezza in relazione al reato di cui al capo 197, non avendo il Tribunaleindicato alcun elemento dimostrativo della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla coltivazioneo alla cura della piantagione di cannabis di via Valle del Canale.2.3. Con il terzo motivo, è stata eccepita l’illegittimità della duplicazione dellacontestazione rispetto ai fatti descritti ai capi 199 e 200, risultando le condotte ditrasporto del 27 settembre e del 2 ottobre 2023 riconducibili al medesimo fattostorico, afferendo gli spostamenti in questione alla medesima sostanza trasportataestirpata dalla piantagione curata da [OSCURATO:PERSONA], per cui le condotte erano idonee aintegrare un’unica lesione al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.2.4. Il quarto motivo, infine, è dedicato al giudizio sulla sussistenza delleesigenze cautelari e alla scelta della misura, non avendo il Tribunale spiegato, senon ricorrendo a mere frasi di stile, quale sia il reale, concreto e attuale pericoloche [OSCURATO:PERSONA], ove rimesso in libertà o sottoposto a una misura più gradata, possareiterare i reati a lui contestati, risultando indimostrato il peso criminale attribuitoal ricorrente, che non ha mai tenuto contatti con persone dedite al narcotraffico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Iniziando dal primo, dal secondo e dal terzo motivo, suscettibili ditrattazione unitaria, occorre innanzitutto richiamare, per un inquadramentogenerale, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n.16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv.253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa aquella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio dicolpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficientel’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio diqualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reatiaddebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteririchiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è perquesta ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il qualeoltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limitidel sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4,n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo dilogicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, nonessendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementiindizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate; in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristichesoggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenzecautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelcompito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonchéal tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esamedell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a duerequisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delleragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza diillogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato.2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire che ilgiudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancoradal G.I.P.) rispetto a ciascuna delle fattispecie oggetto delle imputazioniprovvisorie non presta il fianco a censure di irragionevolezza.2.1. Ciò vale, in primo luogo, per le doglianze riferite ai reati-fine di cui aicapi 197, 199 e 200. Agli stessi i giudici dell’impugnazione cautelare hannodedicato adeguato scrutinio (pagine 8, 9, 10, 11 e 12 dell’ordinanza impugnata),richiamando i contenuti delle conversazioni intercettate, da cui si evince che Iannòha compartecipato alle operazioni di coltivazione della piantagione di canapa svoltadall’agosto 2023 da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi sodali presso l’appezzamento di terrenosito in via Valle del Canale di Catona, avendo il ricorrente, almeno dal settembre2023 in poi, preso parte alle attività di cura e pulizia funzionali alla coltivazione.Ora, rispetto al significato attribuito ai dialoghi intercettati, allo stato, non siravvisano aporie, né sono stati dedotti, in termini adeguatamente specifici, vizi ditravisamento, per cui sul punto l’apparato motivazionale dell’ordinanza impugnatarisulta privo di criticità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito (sentenzan. 22471 del 26/02/2015, Rv. 2637159) che, in tema di intercettazioni diconversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato daisoggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione difatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica inrelazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità.Quanto ai due trasporti illeciti di marijuana prelevata dalla piantagione e avvenuti,rispettivamente, il 27 settembre 2023 (capo 199) e il 2 ottobre 2023 (capo 200),il Tribunale, in maniera pertinente, ha evidenziato che si è in presenza di condottedistinte e separate, seppur eventualmente riconducibili a un medesimo disegnocriminoso, posto che il 27 settembre 2023 la droga veniva portata in unnascondiglio di un terreno in uso a [OSCURATO:PERSONA], mentre il 2 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo stupefacente nel nascondiglio di un terreno in uso al ricorrente,ciò a riprova dell’autonomia strutturale delle due differenti condotte illecite.2.2. Parimenti infondate risultano le censure riferite alla contestazioneassociativa, rispetto alla quale deve innanzitutto osservarsi che, in ordineall’esistenza del sodalizio, non contestata dal ricorrente, il Tribunale halegittimamente richiamato i contenuti sia dell’ordinanza genetica (pagine 635 ss.),sia dell’informativa conclusiva della Sezione Operativa della [OSCURATO:PERSONA] del 22 novembre 2024, a sua volta scaturita dalla continuativae ampia attività di indagine degli operanti della Stazione C.C. di Catona, che haconsentito di delineare l’esistenza di un gruppo criminale impegnato nel traffico disostanze stupefacenti che ruotava intorno alla figura apicale di [OSCURATO:PERSONA].Ciò posto, il Tribunale ha evidenziato (pagine 15, 16. 17, 18, 19 e 20 dell’ordinanzaimpugnata) che tra gli appartenenti all’associazione figurava, tra gli altri,[OSCURATO:PERSONA], il quale ha fornito un apprezzabile e costantecontributo alle dinamiche illecite del sodalizio, collaborando alle attività dicoltivazione, raccolta e trasporto dello stupefacente, mettendo a disposizione ilterreno a lui intestato dove nascondere la droga dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA],avendo il ricorrente contatti non solo con [OSCURATO:PERSONA], ma anche con altri sodali,come lo stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Risulta inoltre daidialoghi intercettati, oggetto di adeguata disamina, che [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto comemediatore nella composizione di un contrasto con un gruppo Rom avente mireespansionistiche verso alcuni quartieri della città di [OSCURATO:PERSONA] dove operavail gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], ponendosi tale iniziativa, a livello indiziario, comeulteriore conferma della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di cui al capo 1.2.3. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipicadella fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nelprosieguo del procedimento penale in corso, occorre evidenziare che la valutazionesui gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati oggetto di imputazione provvisoria(in particolare quelli cui ai capi 1, 197, 199 e 200, mentre il reato di cui al capo293 non è stato oggetto di critica), in quanto fondata su considerazioni razionali eallo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive,che invero sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa delle fontidimostrative disponibili, operazione questa che non può trovare ingresso in sededi legittimità, dovendosi in tal senso ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr.ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso percassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibilesoltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e iprincipi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino laricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in unadiversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.3. Ugualmente immune da censure è, infine, il giudizio sulle esigenzecautelari e sulla scelta della misura della custodia cautelare in carcere.E invero il Tribunale del Riesame, senza richiamare la presunzione relativa di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen sulla sussistenza delle esigenze cautelari esull’adeguatezza della misura di massimo rigore, ha sottolineato (cfr. pagine 20 e21 dell’ordinanza impugnata) la qualificata capacità criminale dell’indagato,rivelata sia dal significativo numero dei reati commessi, sia dalla natura stabile econtinuativa dell’attività delittuosa organizzata, nel cui ambito l’indagato svolgevaun ruolo tutt’altro che secondario grazie alla sua competenza specifico nel settoredegli stupefacenti, sia dall’esistenza dei contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti coinvoltinel narcotraffico nel territorio reggino, risultando la misura della custodia incarcere l’unica idonea ad arginare l’elevata pericolosità sociale del ricorrente.Con tali considerazioni, non manifestamente illogiche, il ricorso non si confrontaadeguatamente, per cui deve ritenersi che anche in punto di esigenze cautelari edi scelta della misura, non vi sia spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive,che al riguardo risultano assertive e non sufficientemente specifiche.4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente condanna delricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 18.02.2026Il Consigliere estensore Il Presidente