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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 13189/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla pena che va determinata in anni nove, mesi nove, di reclusione ed E. 1.950,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 luglio 2021, la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, riconosceva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 e, ritenuto più grave il reato oggetto della pronuncia della Corte di appello di Genova del 13.9.2018, irrevocabile dal 4.3.2020 (n, 9 dell'elenco), rideterminava la pena nella misura complessiva in anni dieci, mesi uno di reclusione ed C. 3.190,00 di multa.

2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., per inosservanza della legge penale e delle norme processuali con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., avendo il Giudice dell'esecuzione superato il limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla pena da determinarsi nella misura di anni nove, mesi nove ed C. 1.950,00 di multa.

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E in vero, il Giudice dell'esecuzione non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui "nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella' determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen." (Cass. Sez.

Un. n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270073), atteso che, dopo avere stabilito la pena per il reato più grave nella misura di anni tre, mesi tre di reclusione ed C. 650,00 di multa, ha proceduto ad aumentarla oltre il limite del triplo, così giungendo a determinarla nella misura complessiva di anni dieci, mesi uno di reclusione ed C, 3.190,00 di multa.

5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, ben potendo il Collegio provvedere, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. cod. proc, pen., a rideterminare la pena complessiva, fissandola nella misura di anni nove, mesi nove di reclusione ed C. 1.950,00 di multa. kiafice [OSCURATO:PERSONA] curerà la comunicazione della presente decisione al Procuratorerdella Repubblica presso la Corte d'appello di Genova.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena complessiva applicata per i reati unificati in continuazione, pena cher:determina in anni nove mea — Ga-brEmtt nove di reclusione ed euro 1.950,00 di multa.

Si comunichi al Procuratore ella Repubblica presso la Corte d'appello di Genova.

Così deciso, il 3 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a Taleric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla pena che va determinata in anni nove, mesi nove, di reclusione ed E. 1.950,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 luglio 2021, la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, riconosceva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 e, ritenuto più grave il reato oggetto della pronuncia della Corte di appello di Genova del 13.9.2018, irrevocabile dal 4.3.2020 (n, 9 dell'elenco), rideterminava la pena nella misura complessiva in anni dieci, mesi uno di reclusione ed C. 3.190,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., per inosservanza della legge penale e delle norme processuali con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., avendo il Giudice dell'esecuzione superato il limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla pena da determinarsi nella misura di anni nove, mesi nove ed C. 1.950,00 di multa. 4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E in vero, il Giudice dell'esecuzione non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui "nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella' determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen." (Cass. Sez. Un. n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270073), atteso che, dopo avere stabilito la pena per il reato più grave nella misura di anni tre, mesi tre di reclusione ed C. 650,00 di multa, ha proceduto ad aumentarla oltre il limite del triplo, così giungendo a determinarla nella misura complessiva di anni dieci, mesi uno di reclusione ed C, 3.190,00 di multa. 5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, ben potendo il Collegio provvedere, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. cod. proc, pen., a rideterminare la pena complessiva, fissandola nella misura di anni nove, mesi nove di reclusione ed C. 1.950,00 di multa. kiafice [OSCURATO:PERSONA] curerà la comunicazione della presente decisione al Procuratorerdella Repubblica presso la Corte d'appello di Genova. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena complessiva applicata per i reati unificati in continuazione, pena cher:determina in anni nove mea — Ga-brEmtt nove di reclusione ed euro 1.950,00 di multa. Si comunichi al Procuratore ella Repubblica presso la Corte d'appello di Genova. Così deciso, il 3 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a Taleric
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