CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 38724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] indagato per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. avverso il decreto n. 3309/22 in data 12/01/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per appropriazione indebita, disponeva de plano l'archiviazione del procedimento a carico di quest'ultimo, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 2. Avverso il predetto decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione per mancanza di querela. 3. Il ricorso è inammissibile in relazione ad entrambi i collegati motivi proposti. Insegna la giurisprudenza di legittimità che il provvedimento di archiviazione può essere impugnato per cassazione nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso proposto per violazione del contraddittorio cd. "sostanziale", con cui cioè, ci si lamenti del vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato, nonchè della necessità di investigazioni suppletive (Sez. 5, n. 14564 del 07/03/2017, Cavallari, Rv. 269720). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in