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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26450/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma, commesso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'aggressione si è consumata all'interno del carcere di Saluzzo ed è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo denuncia vizio di contraddittorietà della sentenza che nella parte motiva si riferisce sempre alla responsabilità di "Carella", in concorso con Carbone, mentre nel dispositivo conferma la condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 585 cod. pen., in quanto un "manico di scopa" non potrebbe farsi rientrare nella nozione di arma.

Il difensore dell'imputato ha trasmesso istanza di liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta in favore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Il difensore dell'imputato non ha presentato conclusioni, ma si è limitato ad inoltrare una richiesta di liquidazione del compenso ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1. L'intera motivazione della sentenza impugnata è spostata sulla persona di Carella che viene indicato e ritenuto concorrente nella commissione del reato di lesioni per cui è processo, avendo agevolato l'aggressione materialmente posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 2 nella ricostruzione del fatto e pag. 3 nelle valutazioni finali: "L'azione deve essere attribuita in egual misura a entrambi i correi avendo ad essa contribuito in maniera determinante il Care/la sia nella fase preparatoria, localizzando la vittima, dando le necessarie indicazioni e armando il Carbone, sia in quella successiva, anche ai danni del Nuccio").

Mentre a [OSCURATO:PERSONA] si accenna come originario coimputato, assolto in esito al giudizio di primo grado.

2.2. È evidente che la Corte di appello ha "scambiato" la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (del quale, in dispositivo conferma la condanna) con quella del Carella, tuttavia questa inversione introduce un errore che inficia l'intero assetto argomentativo della pronuncia di condanna.

Ad esso, per la sua pervasività, non può porsi rimedio attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale, poiché si finirebbe per incidere, in modo sostanziale, sul tessuto motivazionale della sentenza, così apportando quella modificazione "essenziale" del provvedimento che non è consentita dall'art. 130 cod. proc. pen..

Invero «L'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale", suscettibile di correzione» (così in motivazione Sez.

U n. 8 del 18/05/1994, Armati).

3. Il secondo motivo è assorbito.

4. Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Va chiarito che non è maturato il termine prescrizionale del reato, avuto riguardo al fatto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata e ritenuta (dal giudice di primo grado) la recidiva reiterata infraquinquennale.

Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, liquidazione che «è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato» (Sez.

U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Nulla sull'istanza di liquidazione presenta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma, commesso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'aggressione si è consumata all'interno del carcere di Saluzzo ed è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia vizio di contraddittorietà della sentenza che nella parte motiva si riferisce sempre alla responsabilità di "Carella", in concorso con Carbone, mentre nel dispositivo conferma la condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 585 cod. pen., in quanto un "manico di scopa" non potrebbe farsi rientrare nella nozione di arma. Il difensore dell'imputato ha trasmesso istanza di liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta in favore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il difensore dell'imputato non ha presentato conclusioni, ma si è limitato ad inoltrare una richiesta di liquidazione del compenso ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1. L'intera motivazione della sentenza impugnata è spostata sulla persona di Carella che viene indicato e ritenuto concorrente nella commissione del reato di lesioni per cui è processo, avendo agevolato l'aggressione materialmente posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 2 nella ricostruzione del fatto e pag. 3 nelle valutazioni finali: "L'azione deve essere attribuita in egual misura a entrambi i correi avendo ad essa contribuito in maniera determinante il Care/la sia nella fase preparatoria, localizzando la vittima, dando le necessarie indicazioni e armando il Carbone, sia in quella successiva, anche ai danni del Nuccio"). Mentre a [OSCURATO:PERSONA] si accenna come originario coimputato, assolto in esito al giudizio di primo grado. 2.2. È evidente che la Corte di appello ha "scambiato" la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (del quale, in dispositivo conferma la condanna) con quella del Carella, tuttavia questa inversione introduce un errore che inficia l'intero assetto argomentativo della pronuncia di condanna. Ad esso, per la sua pervasività, non può porsi rimedio attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale, poiché si finirebbe per incidere, in modo sostanziale, sul tessuto motivazionale della sentenza, così apportando quella modificazione "essenziale" del provvedimento che non è consentita dall'art. 130 cod. proc. pen.. Invero «L'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale", suscettibile di correzione» (così in motivazione Sez. U n. 8 del 18/05/1994, Armati). 3. Il secondo motivo è assorbito. 4. Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Va chiarito che non è maturato il termine prescrizionale del reato, avuto riguardo al fatto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata e ritenuta (dal giudice di primo grado) la recidiva reiterata infraquinquennale. Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, liquidazione che «è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato» (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Nulla sull'istanza di liquidazione presenta
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