CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 41677/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2019 del TRIBUNALE di TIVOLIsto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 09/04/2019 il Tribunale di Tivoli in composizione monocratica, recependo l'accordo delle parti applicava a it))amadan Madin, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione in relazione al rato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5, 7 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato comma 55, legge n. 103 del 2017. L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277695). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente