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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 47223/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con un unico motivo ai ricorso, Conti raguaii Francesco - imputato del reato di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. .283 del 1962 - lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; Rilevato che tale motivo e inammissibile polche la causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto, pur astrattamente applicabile alla fattispecie criminosa contestata, non era stata richiesta nel giudizio di primo grado, essendo stata formulata la relativa richiesta solo di fronte a questa Corte di legittimità (mel senso della inammissibilita di tale istanza: Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 febbraio 2022, n. 4835); che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del rrrcr i narizrriontrn d&i enclec, nrnr-necienliricii cekr.r1, nrrt n di n'Ari nnn nn ir • SI • • (_ Li %.# ii fui i li • favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con un unico motivo ai ricorso, Conti raguaii Francesco - imputato del reato di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. .283 del 1962 - lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; Rilevato che tale motivo e inammissibile polche la causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto, pur astrattamente applicabile alla fattispecie criminosa contestata, non era stata richiesta nel giudizio di primo grado, essendo stata formulata la relativa richiesta solo di fronte a questa Corte di legittimità (mel senso della inammissibilita di tale istanza: Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 febbraio 2022, n. 4835); che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del rrrcr i narizrriontrn d&i enclec, nrnr-necienliricii cekr.r1, nrrt n di n'Ari nnn nn ir • SI • • (_ Li %.# ii fui i li • favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 47223/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris