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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12435/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un solo motivo, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 20 maggio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto (come furto tentato piuttosto che consumato e come furto semplice piuttosto che aggravato), è generico, giacché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), che ha mostrato di essersi fedelmente attenuta ai principi di diritto enunciati in materia da questa Corte (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 2835544; Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Rv. 269393); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un solo motivo, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 20 maggio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto (come furto tentato piuttosto che consumato e come furto semplice piuttosto che aggravato), è generico, giacché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), che ha mostrato di essersi fedelmente attenuta ai principi di diritto enunciati in materia da questa Corte (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 2835544; Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Rv. 269393); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12435/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris