CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 12052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DPR 115/02 SENTENZA sul ricorso 25407-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B.VICO 22, presso lo studio dell'avvocato -J [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso P dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; r.' r 23 - ricorrente - "v) contro [OSCURATO:PERSONA] RAPP.TE, elettivamente domiciliata in CATANIA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1173/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto. 11. R.G. 25407/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Siracusa, a seguito della richiesta, proposta dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 610 c.p.c., di risolvere le difficoltà (di esatta identificazione dei terreni e delle relative parcelle) sorte nel corso dell'esecuzione per rilascio promossa dalla SITA s.r.I., con provvedimento - definito dal giudice della sentenza impugnata come non previsto dal codice di rito - ha dapprima sospeso l'esecuzione ai sensi dell'articolo 624 c.p.c. e poi ha fissato il termine per l'inizio del giudizio di a cognizione piena. Riassunto il processo, il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 6 marzo 2014, premesso che la controversia aveva ad oggetto l'interpretazione del titolo esecutivo, essendo sorte difficoltà di individuazione dei beni da rilasciare, ha anzitutto dichiarato che la sentenza di merito n. 129/2009 individuava esattamente i confini dei fondi da rilasciare, così che non vi erano problemi di interpretazione del titolo; ha poi dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in sede di riassunzione, di rilascio di qualsiasi tratto dei terreni di proprietà della SITA detenuto dai Costa, identificati da particelle catastali ulteriori rispetto a quelle indicate nella sentenza di merito n. 129/2009. 2. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello, anzitutto criticando la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile la domanda da essa formulata in sede di riassunzione. La Corte d'appello di Catania, con sentenza 18 luglio 2016, n. 1173, ha accolto il motivo, ha ritenuto ammissibile la domanda e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha condannato Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare tutti i tratti di terreno catastalmente intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]. e da loro detenuti.3. Avverso la sentenza della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso la società SITA s.r.I., che preliminarmente eccepisce l'improcedibilità del ricorso perché il ricorrente non ha prodotto copia della sentenza impugnata che gli è stata notificata. Con atto trasmesso il 1° giugno 2020 si sono costituiti i nuovi difensori della controricorrente, essendo l'originario difensore deceduto. La controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] I. Preliminarmente va respinta l'eccezione di improcedibilità del ricorso. Copia della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, da cui risulta che il provvedimento è stato notificato per via telematica il 23 luglio 2016, è stata depositata dalla controricorrente e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente" (così Cass., sez. un., n. 10648/2017). II. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Il primo motivo denuncia "omesso esame della eccepita inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.". Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello richiama il primo motivo del gravame della SITA s.r.I., che criticava la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile la domanda nuova dalla stessa formulata in sede di riassunzione, in quanto nulla vieta con la citazione in riassunzione di introdurre domande nuove, in tal modo implicitamente rigettando l'eccezione di inammissibilità dell'atto d'appello che, ad avviso della ricorrente, non avrebbe rispettato le indicazioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 342 c.p.c. 2) Il secondo motivo contesta "omesso esame circa l'eccepito difetto di legittimazione attiva della SITA s.r.I., che è stato oggetto di discussione tra le parti per violazione degli artt. 948 c.c. e 99 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.". Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente contesta alla Corte d'appello di non avere esaminato il difetto di legittimazione attiva della SITA s.r.I., che non risulterebbe intestataria del bene di cui si chiede il rilascio, essendo il medesimo stato acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel 1973, [OSCURATO:SOCIETA]. che si sarebbe trasformata in società a responsabilità limitata nel 1986, "anche se la SITA purtroppo per lei già esisteva, risultando costituita in data 6 novembre 1971". Il ricorrente non considera che la Corte d'appello ha implicitamente rigettato l'eccezione (eccezione che la controricorrente sottolinea non essere stata d'altro canto proposta con la comparsa di risposta in riassunzione) e che comunque la proprietà dei terreni da parte della controparte costituisce il presupposto della sentenza di condanna al rilascio dei terreni, pronunciata dal Tribunale di Siracusa nel giudizio di merito chiuso con la sentenza n. 129/2009, così che la questione è da considerarsi preclusa nel presente giudizio. Rispetto a tale difetto di legittimazione, infine, il ricorrente si limita nel motivo di ricorso a fare riferimenti poco chiari e generici, senza ottemperare all'onere di specificità del medesimo, come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte. 3) Il terzo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 610, 624 e 615 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.". La Corte d'appello avrebbe fatto "un po' di confusione": il giudice dell'esecuzione si è limitato a sospendere l'esecuzione e la SITA ha reclamato tale provvedimento e ha poi impugnato la sentenza resa dal giudice dell'opposizione, cui ha dato vita proprio il creditore procedente con il denominato atto di citazione ex art. 624 c.p.c.; la Corte ha invece, erroneamente, ritenuto che, a seguito della fissazione del termine da parte del giudice dell'esecuzione, sia stata incardinata un'opposizione all'esecuzione, che legittima il creditore procedente a proporre una domanda diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo. Il motivo non può essere accolto. Si prospettano due distinte questioni: la prima attiene alla possibilità di configurare la proposizione di una opposizione all'esecuzione in una situazione in cui l'ufficiale giudiziario ha segnalato al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 610 c.p.c., delle difficoltà nell'esecuzione del titolo esecutivo; la seconda questione concerne la possibilità di proporre nel giudizio di opposizione all'esecuzione da parte del creditore procedente una domanda, diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si è instaurato il processo esecutivo. Quanto alla seconda questione, la giurisprudenza di questa Corte ammette la proponibilità nel giudizio di opposizione all'esecuzione della domanda, appunto diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo, unicamente precisando che il creditore precedente, una volta ottenuto l'ulteriore titolo esecutivo, dovrà intraprendere un'esecuzione diversa da quella iniziata se vorrà far valere il titolo di nuova formazione (v. al riguardo Cass. n. 9494/2007 e Cass. n. 3697/2020). Quanto alla prima questione, è condivisibile il ragionamento seguito dalla Corte d'appello, la quale, osservato che il provvedimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Siracusa, di sospensione dell'esecuzione e poi di fissazione di un termine per l'inizio del giudizio a cognizione piena, è provvedimento sì diverso da quello ordinariamente adottato in sede di risoluzione delle difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione, che ha però sancito l'avvenuto svolgimento della fase sommaria del giudizio di opposizione. Questa Corte considera, infatti, disciplina processuale non derogabile dell'opposizione all'esecuzione la sua struttura bifasica, così che non può ritenersi procedibile l'opposizione direttamente introdotta davanti al giudice del merito e non iniziata davanti al giudice dell'esecuzione (v., in particolare, Cass. n. 25170/2018). Essendosi svolta la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, che ha sospeso la medesima e ha fissato i termini per la riassunzione di fronte al giudice di cui all'art. 624 c.p.c., il giudizio di opposizione nella sua fase a cognizione piena era procedibile, così che doveva ritenersi ammissibile la domanda proposta dalla società SITA. III. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente, che liquida in euro 3.700 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione