CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 41531/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. Sassone, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Foggia, in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha respinto la richiesta del condannato di continuazione tra reati giudicati con due sentenze definitive, una, emessa dal Tribunale di Foggia, in data 27 gennaio 2023, divenuta definitiva in data 29 febbraio 2024, furto in abitazione e rapina in concorso commesso fino al 1 settembre 2021, l’altra, emessa dal Tribunale di Foggia in data 2 maggio 2023, divenuta definitiva il 9 luglio 2024, di condanna alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di estorsione in concorso commesso fino al 28 agosto 2022, entrambi fatti eseguiti nello stesso comune. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando il ricorso a tre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in tema di continuità cronologica della commissione dei reati. Il provvedimento impugnato ha escluso che si tratti di reati contigui cronologicamente. Il ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità che reputa non ostativa, di per sé, l'esistenza di un elevato arco temporale all'interno del quale sono commessi i reati per i quali si chiede il riconoscimento della continuazione. In ogni caso, nella specie, si segnala che, tra la commissione dei due reati, è intercorso un lasso temporale inferiore a otto mesi, sicché non si tratta di fatti distanti nel tempo. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in tema di unicità del disegno criminoso e vizio di motivazione. Il provvedimento censurato ha escluso l'applicazione della continuazione per non essere sussistente l'unicità del disegno criminoso. Invece, il ricorrente evidenzia che, dalla lettura delle sentenze, emerge l’identità del luogo e del tempo in cui si sono svolte le azioni e che entrambe le condotte sono state poste in essere con minaccia e violenza, allo scopo di procurarsi denaro con ingiusto profitto. Si segnala che si tratta di reato omogenei e che, dalla motivazione dei provvedimenti di merito, emerge che l'imputato poneva le vittime in uno stato di costrizione psichica e approfittava di queste per ottenere un ingiusto profitto, con consegna di denaro e beni in oro. Per il ricorrente, quindi, la motivazione è contraddittoria e superficiale perché non tiene conto del breve arco temporale tra le singole condotte, dell'identità del contesto territoriale, dell'omogeneità delle condotte e dell’identità dei beni giuridici lesi. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in tema di unicità del disegno criminoso in soggetti tossicodipendenti e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha rilevato che lo stato di tossicodipendenza in cui versava l'imputato e la sua necessità di procurarsi danaro con attività illecite per procacciarsi lo stupefacente era soltanto il movente dei delitti ma non è significativo ai fini di individuare l'originaria ideazione deliberazione delle condotte.Il Tribunale non ha tenuto conto che, invece, proprio la condizione di tossicodipendenza ha avuto un ruolo determinante nella genesi e reiterazione delle condotte delittuose. Si evidenzia che si tratta di condizione personale che va valutata come elemento atto a giustificare l'identità del disegno criminoso anche se si tratta di stato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è da solo sufficiente a provare l'esistenza del disegno criminoso. Il condannato è soggetto tossicodipendente al momento della commissione dei reati, come provato dalle analisi del sangue e dalla relazione del Serd e ha posto in essere le condotte proprio per far fronte alla propria dipendenza e, quindi, all'urgenza di reperire danaro nel più breve tempo possibile; il tutto in presenza di altri indici (omogeneità delle violazioni, identico luogo di esecuzione, modalità delle condotte, il tempo di consumazione di queste). 3.[OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, G. Sassone, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, dunque, non può attribuire rilievo a un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo, invece, necessaria l'individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016., Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta, pertanto, da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413). Sono necessari, infatti, elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451 - 01). Inoltre, è noto che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Nella specie, la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa, con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, valorizzando, peraltro, non solo la distanza cronologica tra le condotte (pari a circa un anno) ma anche la carenza di specifiche allegazioni in ordine alla sussistenza, a monte, di una volizione unitaria che, a parere del ricorrente, dovrebbe trarsi da una generica finalità di lucro perseguita e che, anzi, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha escluso reputando le condotte espressione di abitualità a delinquere. Del resto, le considerazioni svolte nella presente sede appaiono diretta a sollecitare la rivalutazione del fattore cronologico, esame di merito inibito a questa Corte per i noti limiti del sindacato di legittimità. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente richiama le sentenze rese in sede di cognizione, ma, in definitiva, finisce per contestare in modo rivalutativo che la distanza tra le condotte che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione indica come consistente, deve essere invece considerata esigua, che le condotte sono poste in essere tutte nello stesso comune e che avevano, quale motivo a delinquere, l’acquisto di stupefacente. Nulla si specifica, in particolare, sui fattori unificanti ab origine, tenendo anche conto che il reato di estorsione è contestato come posto in essere in concorso, a differenza del furto in abitazione e, dunque, sulle modalità operative non vi è totale sovrapponibilità. Infine, il ricorso non si confronta in alcuna parte con la motivazione nel punto in cui reputa invece le condotte espressione di abitualità (v. p. 4 e ss. dell’ordinanza) e non fornisce specifici elementi per dimostrare che, in occasione del furto in abitazione, risalente al mese di settembre 2021, il ricorrente avesse già programmato, sia pure per grandi linee, il reato di estorsione commesso molti mesi dopo. 1.3. Il terzo motivo è infondato. Circa la condizione di tossicodipendenza si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'orientamento secondo il quale la condizione di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti può rilevare, ai fini della continuazione, quando sussistano le altre condizioni individuate come indici della sussistenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. cit.; Sez. 1, n. 20816 del 9/01/2017, non massimata; Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014, Rv. 261490; conf., n. 50716 del 2014, RV. 261490 - 01; n. 33518 del 2010, Rv. 248124 - 01; n. 10797 del 2010, RV. 246373 - 01), indici che, per le ragioni sopra indicate, non sono stati ravvisati nel caso di specie. Sicché, con ragionamento ineccepibile, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha relegato a mero motivo a delinquere, non rilevante ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, il bisogno del condannato di reperire danaro per procacciare lo stupefacente destinato a proprio uso personale. Invero, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. Ne consegue che lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Rv. 261490). In sostanza, la modifica dell'art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per soggetti tossicodipendenti, ma anche per tale categoria di autori di delitti resta pur sempre la necessità, imposta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopra indicato. 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute del condannato che si commentano. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.