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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05004/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva contestata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto i plurimi precedenti, specifici e recenti per lo stesso titolo di reato, e la modalità della condotta pesantemente aggressiva, protrattasi durante la lunga fase dell'intervento dei militari, elementi giudicati significativi dell'apprezzata maggiore pericolosità idonea a giustificare l'aumento di pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva contestata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto i plurimi precedenti, specifici e recenti per lo stesso titolo di reato, e la modalità della condotta pesantemente aggressiva, protrattasi durante la lunga fase dell'intervento dei militari, elementi giudicati significativi dell'apprezzata maggiore pericolosità idonea a giustificare l'aumento di pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01
Sentenza Cassazione n. 05004/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris