CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 41297/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 14500/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha riformato — riducendo la pena — la sentenza del Tribunale di Lecce di condanna per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rigetto di una non meglio precisata istanza di differimento dell'udienza per impedimento di salute del prevenuto - è manifestamente infondato in quanto la Corte di Appello ha preso atto dell'istanza di rinvio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento imputato ed ha rinviato, né il ricorrente specifica a quale eventuale, diversa udienza si riferisca il vizio contestato; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e/o vizio di motivazione quanto all'imputazione ex art. 455 e non ex art. 457 cod. pen. - è reiterativo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito e non specificamente censurate dal ricorrente; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e/o vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 c.p. - è privo di un effettivo confronto con le argomentazioni dedicate dalla Corte di appello a spiegare le ragioni della reiezione dei benefici invocati nel gravame di merito (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.