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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 21038/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27997/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio degli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 5593/2021della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il29 luglio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 27997/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]. , il Tribunale di Roma emise nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]decreto d’ingiunzione al pagamento di euro 2.934.544,41 (oltreinteressi al saggio di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 ed altri accessori), quale residuo prezzo dovuto e non versato per la somministrazione di prodotti energetici.

2. Nello spiegare opposizione, l’ingiunta eccepì di aver interamente corrisposto la somma oggetto di condanna; dedusse altresì di aver maturato un credito nei confronti del ricorrente-opposto «derivante da pagamenti effettuati in misura superiore a quanto dovuto» e spiegò pertanto domanda riconvenzionale per la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in suo favore di euro 1.692.588,17, oltre accessori.

3. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Roma revocò il decreto ingiuntivo e condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 2.771.413,80, oltre interessi al tasso ex d.lgs. n. 231 del 2002, respinta ogni altra domanda.

4. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto da [OSCURATO:SOCIETA]..

5. Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., articolando tre motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]..

6. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.

7. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo , parte ricorrente denuncia « nullità della sentenza per omissione di pronuncia sul primo motivo specifico di appello e così per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.». r.g. n. 27997/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’impugnantela Corte territoriale ha omesso di statuire sul primo motivo di appello con cui era stata censurata la decisione di prime cure per aver riconosciuto «un debito di [OSCURATO:SOCIETA] per mancato buon fine di bonifici, circostanza non contestata dall’opposta», cioè per non aver «riscontrato la omessa contestazione da parte di ENI del fatto rappresentato dall’incasso da parte di quest’ultima delle somme recate dai trentotto bonifici eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]».

2. Con il secondo mezzo, la ricorrentededuce «violazione e falsa applicazione dell’art. 87 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 74 disp. att. cod. proc. civ., come pure degli artt. 198 e 195 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.».

La censura concerne l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrituale la produzione di trentotto bonifici di pagamento effettuata all’udienza del 3 dicembre 2013, dacché «non accompagnata da una specifica indicazione di tutta la documentazione prodotta», e, per l’effetto, nuova (ed inammissibile) la produzione di detti bonifici in sede di esperimento di consulenza tecnica di ufficio.

In contrario, parte ricorrente adduce che i trentotto bonifici bancari erano «indubitabilmente, nella stragrande maggioranza, ricompresi nel deposito effettuato da [OSCURATO:SOCIETA] nella udienza del 3 dicembre 2013» e di detti documenti «è stata fatta menzione nel verbale di udienza»; rileva altresì c ome la difesa di ENI non abbia « formulato alcuna articolata opposizione e/o contestazione al deposito di [OSCURATO:SOCIETA] né in ordine alla ritualità di esso», così implicitamente accettando lo stesso.

3. Priorità logica impone innanzitutto il vaglio del secondo motivo.

3.1. Esso è inammissibile.

In ordine ai bonifici invocati dal ricorrente, la gravata sentenza si esprime, con univoca chiarezza, in questo modo: «non vi è prova che i 38bonifici di pagamento […] fossero già inclusi nella documentazione tempestivamente depositata», poiché nel verbale di udienza celebrata r.g. n. 27997/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il 3 dicembre 2013 «la parte opponente si è limitata a richiamare “i tre faldoni” nonché una “cartella”elencati (incomprensibile) allegate».

Diversamente da quanto opina il ricorrente, il giudice territoriale ha dunque ritenuto la produzione dei bonifici mancata, non già irrituale.

3.2. Con tale rilievo, centrale e dirimente nell’intero percorso argomentativo sviluppato dalla Corte d’appello, il ricorrente in questa sede qui non si confronta idoneamente.

La doglianza articolata in ricorso muove dall’assunto (frontalmente contrario all’accertamento operato nella sentenza) della avvenuta produzione dei bonifici alla udienza del 3 dicembre 2013, prospettato peraltro in termini non puntualmente precisati se non equivoci (si deduce infatti che all’udienza de quaera stata prodotta la - non meglio identificata- « stragrande maggioranza » dei bonifici in discorso).

Ma -e la notazione è concludente -di detto verbale di udienza parte ricorrente omette di riportare o trascrivere -sia pure per stralci, nelle sole parti essenziali e d’interesse -il contenuto, da cui poter inferire la (negata dalla sentenza impugnata) elencazione precisa ed analitica dei documenti prodotti in udienza (debitamente indicizzati, ove plurimi), adempimento invece necessario per integrare una corretta produzione di documenti, presupposto per la utilizzabilità degli stessi come fonte di prova (sul tema, cfr. Cass. 19/05/2022 n. 16235; Cass. 29/05/2019, n. 14661; Cass. 26/05/2011, n. 11617; Cass. 09/03/2010, n. 5761).

Apparein tal guisa violato il principio di specificità (altrimenti detto «di autonomia») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dal disposto dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ..

E tanto giustifica l’inammissibilità del motivo, in forza del principio, più volte enunciato da questa Corte anche nella sua veste tipica di organo della nomofilachia, secondo cui sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso r.g. n. 27997/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (ex plurimis, Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469).

3.3. Inconferente risulta, per l’effetto, il richiamo dell’impugnante al principio del contraddittorio ed allanon contestazione asseritamente proveniente dalla controparte (anche qui mancando, peraltro, la specificazione, necessaria a pena di inammissibilità, delle modalità - ovvero degli atti processuali e del contenuto di essi -con cui si sarebbe perfezionata la fattispecie della non contestazione: Cass. 04/04/2022, n. 10761): non si può nemmeno in astratto considerare l’accettazione di documenti di cui è stata esclusa la produzione in giudizio.

4. Dalle considerazioni che precedono discendela infondatezza del primo motivo di ricorso.

Esclusi dal compendio istruttorio legittimamente acquisito i bonifici in discorso, la sentenza impugnata ha implicitamente rigettato il primo motivo d’appello, con cui si deduceva, quale fatto non contestato, l’avvenuto incasso delle somme portate da detti bonifici.

Non si ravvisa quindila denunciata omissione di pronuncia: come è noto, questa non ricorre allorché la decisione, pur senza specifica argomentazione sulla domanda o eccezione disattesa, adotti una motivazione che sia incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della tesi dalla parte prospettata, ciò implicandone l’implicito rigetto (tra le tante, Cass. 24/05/2022 , n. 16672 ; Cass. 13/07/2021, n. 19880; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153; Cass.04/06/2019, n. 15255; Cass. 13/08/2018, n. 20718). r.g. n. 27997/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con il terzo motivo, parte ricorrentelamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 198 e 195 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.».

Assume, in sintesi,che la «prima relazione» del consulente tecnico di ufficio dava conto di aver visionato i trentotto bonifici bancari, ma detto elaborato non è stato mai depositato dall’ausiliario, in violazione dell’art. 195 del codice di rito.

5.1. Il motivo è inammissibile.

La circostanza allegata, relativa ad una irregolarità formale del procedimento di consulenza tecnica, integra, in abstracto considerata, una fattispecie di nullità relativa della c.t.u., che andava dedotta nella prima udienza o nella prima difesa successivaal deposito dell’elaborato peritale, a mente dell’art. 157 cod. proc. civ..

Orbene, parte ricorrente omette di indicarei l momento ed il luogo processuale in cui (cioè a dire quando e con quale atto) abbia introdotto detto vizio nel giudizio di merito (nei termini e con le modalità consentiti, come chiarito da Cass., Sez.

U, 21/02/2022, n. 5624): in mancanza di tale necessaria deduzione,la questione, palesandosi come nuova, non può essere esaminata nel giudizio di legittimità (sul tema, tra le tantissime, Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313; Cass. 06/06/2018, n. 14477).

6. Il ricorso varigettato.

7. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 22.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. r.g. n. 27997/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27997/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio degli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 5593/2021della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il29 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 27997/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]. , il Tribunale di Roma emise nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]decreto d’ingiunzione al pagamento di euro 2.934.544,41 (oltreinteressi al saggio di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 ed altri accessori), quale residuo prezzo dovuto e non versato per la somministrazione di prodotti energetici. 2. Nello spiegare opposizione, l’ingiunta eccepì di aver interamente corrisposto la somma oggetto di condanna; dedusse altresì di aver maturato un credito nei confronti del ricorrente-opposto «derivante da pagamenti effettuati in misura superiore a quanto dovuto» e spiegò pertanto domanda riconvenzionale per la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in suo favore di euro 1.692.588,17, oltre accessori. 3. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Roma revocò il decreto ingiuntivo e condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 2.771.413,80, oltre interessi al tasso ex d.lgs. n. 231 del 2002, respinta ogni altra domanda. 4. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto da [OSCURATO:SOCIETA].. 5. Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., articolando tre motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].. 6. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. 7. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , parte ricorrente denuncia « nullità della sentenza per omissione di pronuncia sul primo motivo specifico di appello e così per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.». r.g. n. 27997/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’impugnantela Corte territoriale ha omesso di statuire sul primo motivo di appello con cui era stata censurata la decisione di prime cure per aver riconosciuto «un debito di [OSCURATO:SOCIETA] per mancato buon fine di bonifici, circostanza non contestata dall’opposta», cioè per non aver «riscontrato la omessa contestazione da parte di ENI del fatto rappresentato dall’incasso da parte di quest’ultima delle somme recate dai trentotto bonifici eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]». 2. Con il secondo mezzo, la ricorrentededuce «violazione e falsa applicazione dell’art. 87 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 74 disp. att. cod. proc. civ., come pure degli artt. 198 e 195 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.». La censura concerne l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrituale la produzione di trentotto bonifici di pagamento effettuata all’udienza del 3 dicembre 2013, dacché «non accompagnata da una specifica indicazione di tutta la documentazione prodotta», e, per l’effetto, nuova (ed inammissibile) la produzione di detti bonifici in sede di esperimento di consulenza tecnica di ufficio. In contrario, parte ricorrente adduce che i trentotto bonifici bancari erano «indubitabilmente, nella stragrande maggioranza, ricompresi nel deposito effettuato da [OSCURATO:SOCIETA] nella udienza del 3 dicembre 2013» e di detti documenti «è stata fatta menzione nel verbale di udienza»; rileva altresì c ome la difesa di ENI non abbia « formulato alcuna articolata opposizione e/o contestazione al deposito di [OSCURATO:SOCIETA] né in ordine alla ritualità di esso», così implicitamente accettando lo stesso. 3. Priorità logica impone innanzitutto il vaglio del secondo motivo. 3.1. Esso è inammissibile. In ordine ai bonifici invocati dal ricorrente, la gravata sentenza si esprime, con univoca chiarezza, in questo modo: «non vi è prova che i 38bonifici di pagamento […] fossero già inclusi nella documentazione tempestivamente depositata», poiché nel verbale di udienza celebrata r.g. n. 27997/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il 3 dicembre 2013 «la parte opponente si è limitata a richiamare “i tre faldoni” nonché una “cartella”elencati (incomprensibile) allegate». Diversamente da quanto opina il ricorrente, il giudice territoriale ha dunque ritenuto la produzione dei bonifici mancata, non già irrituale. 3.2. Con tale rilievo, centrale e dirimente nell’intero percorso argomentativo sviluppato dalla Corte d’appello, il ricorrente in questa sede qui non si confronta idoneamente. La doglianza articolata in ricorso muove dall’assunto (frontalmente contrario all’accertamento operato nella sentenza) della avvenuta produzione dei bonifici alla udienza del 3 dicembre 2013, prospettato peraltro in termini non puntualmente precisati se non equivoci (si deduce infatti che all’udienza de quaera stata prodotta la - non meglio identificata- « stragrande maggioranza » dei bonifici in discorso). Ma -e la notazione è concludente -di detto verbale di udienza parte ricorrente omette di riportare o trascrivere -sia pure per stralci, nelle sole parti essenziali e d’interesse -il contenuto, da cui poter inferire la (negata dalla sentenza impugnata) elencazione precisa ed analitica dei documenti prodotti in udienza (debitamente indicizzati, ove plurimi), adempimento invece necessario per integrare una corretta produzione di documenti, presupposto per la utilizzabilità degli stessi come fonte di prova (sul tema, cfr. Cass. 19/05/2022 n. 16235; Cass. 29/05/2019, n. 14661; Cass. 26/05/2011, n. 11617; Cass. 09/03/2010, n. 5761). Apparein tal guisa violato il principio di specificità (altrimenti detto «di autonomia») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dal disposto dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.. E tanto giustifica l’inammissibilità del motivo, in forza del principio, più volte enunciato da questa Corte anche nella sua veste tipica di organo della nomofilachia, secondo cui sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso r.g. n. 27997/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (ex plurimis, Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469). 3.3. Inconferente risulta, per l’effetto, il richiamo dell’impugnante al principio del contraddittorio ed allanon contestazione asseritamente proveniente dalla controparte (anche qui mancando, peraltro, la specificazione, necessaria a pena di inammissibilità, delle modalità - ovvero degli atti processuali e del contenuto di essi -con cui si sarebbe perfezionata la fattispecie della non contestazione: Cass. 04/04/2022, n. 10761): non si può nemmeno in astratto considerare l’accettazione di documenti di cui è stata esclusa la produzione in giudizio. 4. Dalle considerazioni che precedono discendela infondatezza del primo motivo di ricorso. Esclusi dal compendio istruttorio legittimamente acquisito i bonifici in discorso, la sentenza impugnata ha implicitamente rigettato il primo motivo d’appello, con cui si deduceva, quale fatto non contestato, l’avvenuto incasso delle somme portate da detti bonifici. Non si ravvisa quindila denunciata omissione di pronuncia: come è noto, questa non ricorre allorché la decisione, pur senza specifica argomentazione sulla domanda o eccezione disattesa, adotti una motivazione che sia incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della tesi dalla parte prospettata, ciò implicandone l’implicito rigetto (tra le tante, Cass. 24/05/2022 , n. 16672 ; Cass. 13/07/2021, n. 19880; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153; Cass.04/06/2019, n. 15255; Cass. 13/08/2018, n. 20718). r.g. n. 27997/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il terzo motivo, parte ricorrentelamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 198 e 195 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.». Assume, in sintesi,che la «prima relazione» del consulente tecnico di ufficio dava conto di aver visionato i trentotto bonifici bancari, ma detto elaborato non è stato mai depositato dall’ausiliario, in violazione dell’art. 195 del codice di rito. 5.1. Il motivo è inammissibile. La circostanza allegata, relativa ad una irregolarità formale del procedimento di consulenza tecnica, integra, in abstracto considerata, una fattispecie di nullità relativa della c.t.u., che andava dedotta nella prima udienza o nella prima difesa successivaal deposito dell’elaborato peritale, a mente dell’art. 157 cod. proc. civ.. Orbene, parte ricorrente omette di indicarei l momento ed il luogo processuale in cui (cioè a dire quando e con quale atto) abbia introdotto detto vizio nel giudizio di merito (nei termini e con le modalità consentiti, come chiarito da Cass., Sez. U, 21/02/2022, n. 5624): in mancanza di tale necessaria deduzione,la questione, palesandosi come nuova, non può essere esaminata nel giudizio di legittimità (sul tema, tra le tantissime, Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313; Cass. 06/06/2018, n. 14477). 6. Il ricorso varigettato. 7. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 22.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. r.g. n. 27997/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
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