CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 08770/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8770/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 05/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 168/2026* * UP 27/01/2026* * * 34068/2025* * Relatore * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d appello di Leccevisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorsolette le conclusioni scritte dell avv. * * con cui chiede l accoglimento del ricorsoe l annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12 febbraio 2025 la Corte d appello di Lecce confermava lasentenza del * del Tribunale di Brindisi emessa in data 14 febbraio 2023 appellata da* * che all esito del giudizio abbreviato era stato ritenuto colpevole per il reato diviolenza sessuale ritenuta l ipotesi di minore gravità oltre che per i reati di truffa esostituzione di persona unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed esclusa lacontestata recidiva alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione in relazione a fatti contestaticome commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descrittenell imputazione.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di* * deducendo cinque motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. * cod. proc. pen.2.1. Deduce con il primo motivo il vizio di violazione di legge stante la mancanza dellacondizione di procedibilità a querela in relazione agli artt. 336 337 cod. proc. pen. ecorrelato vizio motivazionale in ordine al mancato accoglimento della richiesta di non doversiprocedere per difetto di idonea querela con formale istanza di punizione della persona offesaquanto al reato di truffa e al reato di violenza sessuale “attenuata” nonché quanto allaricorrenza dell elemento soggettivo ed oggettivo dei predetti reati.In sintesi si deduce l improcedibilità dei reati di truffa capo A e violenza sessuale capo B per difetto di querela il verbale del 30.11.2020 sarebbe mera denuncia priva dirituale istanza di punizione la postilla dei verbalizzanti “costituisce querela ai sensi dell art.336 c.p.p.” non varrebbe a colmare il difetto di volontà punitiva contestandosi altresìmotivazione apparente ed illogica sul punto.2.2. Deduce con il secondo motivo il vizio di violazione di legge e vizio motivazionalein relazione alla mancata configurabilità degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di truffa art. 640 cod. pen. e sostituzione di persona art. 494 cod. pen. .In sintesi si contesta la prova dell elemento oggettivo e soggettivo dei reati del capo A.In particolare a la ricevuta da € 150 recava firma “Alessandro * nondell imputato b le ricariche * da € 60 e € 80 tot. € 140 non indicavano causale epotevano riferirsi a prestazioni sindacali c la sede degli incontri ufficio sindacatorenderebbe inverosimile l asserita qualifica di imprenditore alberghiero d sarebbe rilevabileil vizio motivazionale ex art. 192 cod. proc. pen. sull attendibilità della p.o. e sul compendioprobatorio.2.3. Deduce con il terzo motivo il vizio di violazione di legge e vizio motivazionale inrelazione alla configurabilità dell elemento oggettivo e soggettivo del delitto di violenzasessuale art. 609 bis cod. pen. .In sintesi si prospetta l assenza di prova certa del contatto doloso potrebbe essereurto involontario del braccio durante massaggio cervicale comunque mancherebbe provadel dissenso avendo la p.o. “tacitamente accettato” per bisogno di lavoro si censura inparticolare la valorizzazione della stringatezza del racconto e la valutazione della fasetemporale dell atto.2.4. Deduce con il quarto motivo il vizio di violazione di legge e correlato vizio dimotivazione in relazione all art. 131 bis cod. pen. stante la mancata applicazione dellaspeciale causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.In sintesi si invoca la causa di non punibilità per la bagatellarità della vicenda esiguitàdel profitto ridimensionamento della violenza sessuale .2.5. Deduce con il quinto ed ultimo motivo il vizio di violazione di legge e correlatovizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio stante il mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche art. 62 bis cod. pen. dell attenuante del danno tenue art. 62 n. 4 cod. pen. nonché per la mancata applicazione del minimo della pena e dellacontinuazione.In sintesi si lamenta la mancata concessione delle invocate attenuanti generiche ilmancato riconoscimento dell attenuante di cui all art. 62 n. 4 c.p. danno € 290 di “specialetenuità” e la mancata modulazione al minimo in sede di applicazione dell istituto dellacontinuazione tacciando la motivazione perché apodittica e inadeguata.3. In data 8 gennaio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del ProcuratoreGenerale presso questa Corte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il primomotivo è per il PG manifestamente infondato a conferma delle corrette conclusioni espressesul punto dai giudici territoriali è opportuno ricordare come “in tema di reati perseguibili aquerela la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiedeformule particolari e pertanto può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che noncontengono la sua esplicita manifestazione i quali ove emergano situazioni di incertezzavanno comunque interpretati alla luce del favor querelae . * 5 n. 2665 del 12/10/2021dep. 24/01/2022 * 282648 – 01 di modo che la volontà di proporre querela èlegittimamente desumibile dalla presentazione alle forze dell ordine di un atto ancorchérubricato come denuncia quando accompagnato – come nella fattispecie – dalla indicazionedi elementi funzionali delle indagini da svolgersi e all individuazione dell autore dell azionecriminosa non richiedendo l istanza punitiva l utilizzo di formule sacramentali e dovendosiconformare l interpretazione nei casi dubbi al principio del favor querelae si cfr. per unaapplicazione del principio * 4 n. 10462 del 21/01/2025 * 287759 – 01 . Gli ulteriorimotivi appaiono al PG tutti inammissibili riproponendo tesi difensive sostanzialmente sullacredibilità del racconto accusatorio delle vittime prive di concreto confronto con quantocompiutamente esposto in maniera conforme da entrambi i giudizi territoriali alla luce delleprove e degli elementi di giudizio esposti senza alcuna manifesta aporia logica censurabilein sede di legittimità e in piena osservanza delle regole di diritto.4. In data 19 gennaio 2026 sono pervenute le conclusioni scritte dell avv. ** con cui chiede l accoglimento del ricorso e l annullamento con o senza rinvio dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile.2.1. La Corte d appello qualifica il verbale come denuncia querela valorizzando ilcontenuto delle dichiarazioni la consegna di screenshot e documentazione e ilcomportamento complessivo della p.o. richiama il principio del c.d. favor querelae secondocui basta che emerga con chiarezza l intenzione di perseguire l autore senza formulesacramentali e a prescindere dalla qualifica data dalla p.g. da ultimo * 3 n. 24365 del14/03/2023 G. * 284670 – 01 . La motivazione della sentenza d appello contenuta allepp. 2 3 basandosi sul principio del favor querelae sull irrilevanza della qualifica formale esulla volontà di punire desumibile da dichiarazioni e condotte della persona offesa rendedunque inequivocabile l esistenza della condizione di procedibilità. La Corte ha infatti fornitorisposta specifica e conforme ai principi affermati da questa Corte ha distinto correttamentetra intenzione di punire e forma dell atto richiamando giurisprudenza sulla sufficienza delcontenuto e sul favor querelae ha ancorato la decisione a elementi oggettivi dichiarazionicircostanziate consegna di prove sottoscrizione . La censura difensiva appare dunquesuperata da un iter motivazionale non apparente.3. Il motivo è parimenti inammissibile.3.1. La Corte d appello ricostruisce un “schema truffaldino” fondato sull uso del falsonome e qualifica rafforzato da conversazioni * screenshot dalla coincidenzatemporale tra richieste e ricariche e dall intestazione della * al ricorrente codicefiscale dell imputato . * la ricevuta € 150 come matrice di bolletta “madre e figlia”recante causale errata “iscrizione coop. * valorizzandone la funzione diaccreditamento agli occhi della p.o. sottolinea che l imputato ha poi ammesso di nonchiamarsi * e ha promesso una restituzione mai avvenuta. Quanto sopra emergechiaramente dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata pp. 6–9 in cui vi è ilriferimento ai messaggi * alla questione appalto/cooperativa alla *intestata al ricorrente al progressivo passaggio dal tono professionale a quelloconfidenziale . * con riferimento alla ricevuta di € 150 matrice vi è un puntualeriferimento alle pp. 8 9 della sentenza bollettino madre figlia causale “iscrizione coop.* errata funzione di accreditamento promessa di restituzione mai eseguita . Lamotivazione è dunque analitica valorizza chat e sincronia richieste/versamenti l intestazione* all imputato la matrice della ricevuta con causale tecnicamente erronea e lasuccessiva ammissione di falsa identità. La Corte affronta le tesi alternative prestazionisindacali sede degli incontri e le reputa implausibili con argomenti logici e con rispostaadeguata. Nessun dubbio dunque sulla configurabilità dei reati ipotizzati in presenza di unamotivazione immune dai denunciati vizi che risulta altresì conforme a diritto. La condotta dimillantato nome/qualifica funzionale a carpire fiducia integra raggiro idoneo non essendovidubbio circa la sussistenza di un concorso formale tra i due reati * 5 n. 10805 del19/02/1998 D achille * 211521 – 01 mentre prova della correlazione tra richieste edazioni logicamente è stata desunta da chat tempistica intestazioni e ammissioni. [OSCURATO:PERSONA] appello ha dunque motivato con pluralità di indizi gravi precisi e concordanti art. 192 cod.proc. pen. sostanziando anche l elemento soggettivo del dolo.4. Anche il terzo motivo non si sottrae al giudizio di inammissiiblità.4.1. La Corte territoriale ha escluso la tesi dell urto accidentale contatto con la manoposizione seduta dell imputato nello studio affermando la centralità del consenso deveessere previo libero ed esplicito l atto sessuale repentino infatti integra violenza quandopreviene la manifestazione del dissenso * 3 n. 46170 del 18/07/2014 J. * 260985 –01 * 3 n. 27273 del 15/06/2010 M. * 247932 – 01 . Di ciò vi è puntuale riferimentoalle pp. 9 10 della sentenza dinamica del contatto posizione principio del consenso previorifiuto di argomentazioni su “mondo gay” . Del tutto logicamente infatti i giudici territorialihanno rifiutato argomenti legati ai “costumi sessuali” della vittima richiamando lagiurisprudenza contro la vittimizzazione secondaria. Va infatti ribadito che in tema divalutazione della prova i costumi sessuali della vittima di reati sessuali sono ininfluenti sullasua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l esistenza reale o putativadel suo consenso * 3 n. 46464 del 09/06/2017 F * 271124 01 .5. Il quarto motivo è parimenti inammissibile.5.1. La Corte d appello pp. 10 11 nega la tenuità valorizzando la sistematica condottadi millantato imprenditore l insidiosità e lo sfruttamento del bisogno di lavoro che escludonola ridotta offensività complessiva. * di una motivazione che oltre ad essere immunedai denunciati vizi motivazionali è conforme al principio autorevolmente affermato dalleSezioni Unite secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall art. 131 bis cod. pen. il giudizio sullatenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecieconcreta che tenga conto ai sensi dell art. 133 primo comma cod. pen. delle modalitàdella condotta del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell entità del danno o delpericolo * U n. 13681 del 25/02/2016 * * 266590 01 .6. Infine anche il quinto ed ultimo motivo è inammissibile.6.1. La Corte d appello ha negato l applicazione dell art. 62 bis cod. pen. per la gravitàobiettiva dei fatti la durata dell inganno e il precedente penale ha escluso il riconoscimentodell art. 62 n. 4 cod. pen. perché la somma di circa € 300 rappresenta serio pregiudizio datoil contesto socio economico della p.o. richiamando correttamente * 5 n. 34310 del19/01/2015 Di * 265669 – 01 secondo cui ai fini della concessione dell attenuante di cuiall art. 62 comma primo n. 4 cod. pen. può rilevare anche il criterio sussidiario delriferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo ma solo quando il danno puressendo di speciale tenuità oggettiva possa rappresentare un pregiudizio per la personaoffesa in ragione delle sue disagiate condizioni economiche. Infine ha confermato ladosimetria del * minimo edittale per l art. 609 bis cod. pen. nell ipotesi attenuataritenendo l equilibrio complessivo del trattamento sanzionatorio . La Corte ha dunqueesposto ragioni qualitative sistematicità insidiosità sfruttamento della vulnerabilità pernegare l applicazione della speciale causa di non punibilità dell art. 131 bis cod. pen. e lecircostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. per l art. 62 n. 4 cod. pen. hacollegato l entità del danno al contesto personale della p.o. citando un precedente specificomentre la dosimetria è motivata con riferimento al minimo edittale applicato all art. 609 biscod. pen. attenuato. Da qui dunque il giudizio di inammissibilità del motivo.7. * base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell art. 616cod. proc. pen. di sostenere le spese del procedimento. * poi conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000 n. 186 e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità si dispone che il ricorrente versi la somma determinata in viaequitativa di euro 3.000 00 in favore della * delle *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8770/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 05/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 168/2026* * UP 27/01/2026* * * 34068/2025* * Relatore * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d appello di Leccevisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità del ricorsolette le conclusioni scritte dell avv. * * con cui chiede l accoglimento del ricorsoe l annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12 febbraio 2025 la Corte d appello di Lecce confermava lasentenza del * del Tribunale di Brindisi emessa in data 14 febbraio 2023 appellata da* * che all esito del giudizio abbreviato era stato ritenuto colpevole per il reato diviolenza sessuale ritenuta l ipotesi di minore gravità oltre che per i reati di truffa esostituzione di persona unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed esclusa lacontestata recidiva alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione in relazione a fatti contestaticome commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descrittenell imputazione.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di* * deducendo cinque motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. * cod. proc. pen.2.1. Deduce con il primo motivo il vizio di violazione di legge stante la mancanza dellacondizione di procedibilità a querela in relazione agli artt. 336 337 cod. proc. pen. ecorrelato vizio motivazionale in ordine al mancato accoglimento della richiesta di non doversiprocedere per difetto di idonea querela con formale istanza di punizione della persona offesaquanto al reato di truffa e al reato di violenza sessuale “attenuata” nonché quanto allaricorrenza dell elemento soggettivo ed oggettivo dei predetti reati.In sintesi si deduce l improcedibilità dei reati di truffa capo A e violenza sessuale capo B per difetto di querela il verbale del 30.11.2020 sarebbe mera denuncia priva dirituale istanza di punizione la postilla dei verbalizzanti “costituisce querela ai sensi dell art.336 c.p.p.” non varrebbe a colmare il difetto di volontà punitiva contestandosi altresìmotivazione apparente ed illogica sul punto.2.2. Deduce con il secondo motivo il vizio di violazione di legge e vizio motivazionalein relazione alla mancata configurabilità degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di truffa art. 640 cod. pen. e sostituzione di persona art. 494 cod. pen. .In sintesi si contesta la prova dell elemento oggettivo e soggettivo dei reati del capo A.In particolare a la ricevuta da € 150 recava firma “Alessandro * nondell imputato b le ricariche * da € 60 e € 80 tot. € 140 non indicavano causale epotevano riferirsi a prestazioni sindacali c la sede degli incontri ufficio sindacatorenderebbe inverosimile l asserita qualifica di imprenditore alberghiero d sarebbe rilevabileil vizio motivazionale ex art. 192 cod. proc. pen. sull attendibilità della p.o. e sul compendioprobatorio.2.3. Deduce con il terzo motivo il vizio di violazione di legge e vizio motivazionale inrelazione alla configurabilità dell elemento oggettivo e soggettivo del delitto di violenzasessuale art. 609 bis cod. pen. .In sintesi si prospetta l assenza di prova certa del contatto doloso potrebbe essereurto involontario del braccio durante massaggio cervicale comunque mancherebbe provadel dissenso avendo la p.o. “tacitamente accettato” per bisogno di lavoro si censura inparticolare la valorizzazione della stringatezza del racconto e la valutazione della fasetemporale dell atto.2.4. Deduce con il quarto motivo il vizio di violazione di legge e correlato vizio dimotivazione in relazione all art. 131 bis cod. pen. stante la mancata applicazione dellaspeciale causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.In sintesi si invoca la causa di non punibilità per la bagatellarità della vicenda esiguitàdel profitto ridimensionamento della violenza sessuale .2.5. Deduce con il quinto ed ultimo motivo il vizio di violazione di legge e correlatovizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio stante il mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche art. 62 bis cod. pen. dell attenuante del danno tenue art. 62 n. 4 cod. pen. nonché per la mancata applicazione del minimo della pena e dellacontinuazione.In sintesi si lamenta la mancata concessione delle invocate attenuanti generiche ilmancato riconoscimento dell attenuante di cui all art. 62 n. 4 c.p. danno € 290 di “specialetenuità” e la mancata modulazione al minimo in sede di applicazione dell istituto dellacontinuazione tacciando la motivazione perché apodittica e inadeguata.3. In data 8 gennaio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del ProcuratoreGenerale presso questa Corte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il primomotivo è per il PG manifestamente infondato a conferma delle corrette conclusioni espressesul punto dai giudici territoriali è opportuno ricordare come “in tema di reati perseguibili aquerela la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiedeformule particolari e pertanto può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che noncontengono la sua esplicita manifestazione i quali ove emergano situazioni di incertezzavanno comunque interpretati alla luce del favor querelae . * 5 n. 2665 del 12/10/2021dep. 24/01/2022 * 282648 – 01 di modo che la volontà di proporre querela èlegittimamente desumibile dalla presentazione alle forze dell ordine di un atto ancorchérubricato come denuncia quando accompagnato – come nella fattispecie – dalla indicazionedi elementi funzionali delle indagini da svolgersi e all individuazione dell autore dell azionecriminosa non richiedendo l istanza punitiva l utilizzo di formule sacramentali e dovendosiconformare l interpretazione nei casi dubbi al principio del favor querelae si cfr. per unaapplicazione del principio * 4 n. 10462 del 21/01/2025 * 287759 – 01 . Gli ulteriorimotivi appaiono al PG tutti inammissibili riproponendo tesi difensive sostanzialmente sullacredibilità del racconto accusatorio delle vittime prive di concreto confronto con quantocompiutamente esposto in maniera conforme da entrambi i giudizi territoriali alla luce delleprove e degli elementi di giudizio esposti senza alcuna manifesta aporia logica censurabilein sede di legittimità e in piena osservanza delle regole di diritto.4. In data 19 gennaio 2026 sono pervenute le conclusioni scritte dell avv. ** con cui chiede l accoglimento del ricorso e l annullamento con o senza rinvio dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile.2.1. La Corte d appello qualifica il verbale come denuncia querela valorizzando ilcontenuto delle dichiarazioni la consegna di screenshot e documentazione e ilcomportamento complessivo della p.o. richiama il principio del c.d. favor querelae secondocui basta che emerga con chiarezza l intenzione di perseguire l autore senza formulesacramentali e a prescindere dalla qualifica data dalla p.g. da ultimo * 3 n. 24365 del14/03/2023 G. * 284670 – 01 . La motivazione della sentenza d appello contenuta allepp. 2 3 basandosi sul principio del favor querelae sull irrilevanza della qualifica formale esulla volontà di punire desumibile da dichiarazioni e condotte della persona offesa rendedunque inequivocabile l esistenza della condizione di procedibilità. La Corte ha infatti fornitorisposta specifica e conforme ai principi affermati da questa Corte ha distinto correttamentetra intenzione di punire e forma dell atto richiamando giurisprudenza sulla sufficienza delcontenuto e sul favor querelae ha ancorato la decisione a elementi oggettivi dichiarazionicircostanziate consegna di prove sottoscrizione . La censura difensiva appare dunquesuperata da un iter motivazionale non apparente.3. Il motivo è parimenti inammissibile.3.1. La Corte d appello ricostruisce un “schema truffaldino” fondato sull uso del falsonome e qualifica rafforzato da conversazioni * screenshot dalla coincidenzatemporale tra richieste e ricariche e dall intestazione della * al ricorrente codicefiscale dell imputato . * la ricevuta € 150 come matrice di bolletta “madre e figlia”recante causale errata “iscrizione coop. * valorizzandone la funzione diaccreditamento agli occhi della p.o. sottolinea che l imputato ha poi ammesso di nonchiamarsi * e ha promesso una restituzione mai avvenuta. Quanto sopra emergechiaramente dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata pp. 6–9 in cui vi è ilriferimento ai messaggi * alla questione appalto/cooperativa alla *intestata al ricorrente al progressivo passaggio dal tono professionale a quelloconfidenziale . * con riferimento alla ricevuta di € 150 matrice vi è un puntualeriferimento alle pp. 8 9 della sentenza bollettino madre figlia causale “iscrizione coop.* errata funzione di accreditamento promessa di restituzione mai eseguita . Lamotivazione è dunque analitica valorizza chat e sincronia richieste/versamenti l intestazione* all imputato la matrice della ricevuta con causale tecnicamente erronea e lasuccessiva ammissione di falsa identità. La Corte affronta le tesi alternative prestazionisindacali sede degli incontri e le reputa implausibili con argomenti logici e con rispostaadeguata. Nessun dubbio dunque sulla configurabilità dei reati ipotizzati in presenza di unamotivazione immune dai denunciati vizi che risulta altresì conforme a diritto. La condotta dimillantato nome/qualifica funzionale a carpire fiducia integra raggiro idoneo non essendovidubbio circa la sussistenza di un concorso formale tra i due reati * 5 n. 10805 del19/02/1998 D achille * 211521 – 01 mentre prova della correlazione tra richieste edazioni logicamente è stata desunta da chat tempistica intestazioni e ammissioni. [OSCURATO:PERSONA] appello ha dunque motivato con pluralità di indizi gravi precisi e concordanti art. 192 cod.proc. pen. sostanziando anche l elemento soggettivo del dolo.4. Anche il terzo motivo non si sottrae al giudizio di inammissiiblità.4.1. La Corte territoriale ha escluso la tesi dell urto accidentale contatto con la manoposizione seduta dell imputato nello studio affermando la centralità del consenso deveessere previo libero ed esplicito l atto sessuale repentino infatti integra violenza quandopreviene la manifestazione del dissenso * 3 n. 46170 del 18/07/2014 J. * 260985 –01 * 3 n. 27273 del 15/06/2010 M. * 247932 – 01 . Di ciò vi è puntuale riferimentoalle pp. 9 10 della sentenza dinamica del contatto posizione principio del consenso previorifiuto di argomentazioni su “mondo gay” . Del tutto logicamente infatti i giudici territorialihanno rifiutato argomenti legati ai “costumi sessuali” della vittima richiamando lagiurisprudenza contro la vittimizzazione secondaria. Va infatti ribadito che in tema divalutazione della prova i costumi sessuali della vittima di reati sessuali sono ininfluenti sullasua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l esistenza reale o putativadel suo consenso * 3 n. 46464 del 09/06/2017 F * 271124 01 .5. Il quarto motivo è parimenti inammissibile.5.1. La Corte d appello pp. 10 11 nega la tenuità valorizzando la sistematica condottadi millantato imprenditore l insidiosità e lo sfruttamento del bisogno di lavoro che escludonola ridotta offensività complessiva. * di una motivazione che oltre ad essere immunedai denunciati vizi motivazionali è conforme al principio autorevolmente affermato dalleSezioni Unite secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall art. 131 bis cod. pen. il giudizio sullatenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecieconcreta che tenga conto ai sensi dell art. 133 primo comma cod. pen. delle modalitàdella condotta del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell entità del danno o delpericolo * U n. 13681 del 25/02/2016 * * 266590 01 .6. Infine anche il quinto ed ultimo motivo è inammissibile.6.1. La Corte d appello ha negato l applicazione dell art. 62 bis cod. pen. per la gravitàobiettiva dei fatti la durata dell inganno e il precedente penale ha escluso il riconoscimentodell art. 62 n. 4 cod. pen. perché la somma di circa € 300 rappresenta serio pregiudizio datoil contesto socio economico della p.o. richiamando correttamente * 5 n. 34310 del19/01/2015 Di * 265669 – 01 secondo cui ai fini della concessione dell attenuante di cuiall art. 62 comma primo n. 4 cod. pen. può rilevare anche il criterio sussidiario delriferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo ma solo quando il danno puressendo di speciale tenuità oggettiva possa rappresentare un pregiudizio per la personaoffesa in ragione delle sue disagiate condizioni economiche. Infine ha confermato ladosimetria del * minimo edittale per l art. 609 bis cod. pen. nell ipotesi attenuataritenendo l equilibrio complessivo del trattamento sanzionatorio . La Corte ha dunqueesposto ragioni qualitative sistematicità insidiosità sfruttamento della vulnerabilità pernegare l applicazione della speciale causa di non punibilità dell art. 131 bis cod. pen. e lecircostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. per l art. 62 n. 4 cod. pen. hacollegato l entità del danno al contesto personale della p.o. citando un precedente specificomentre la dosimetria è motivata con riferimento al minimo edittale applicato all art. 609 biscod. pen. attenuato. Da qui dunque il giudizio di inammissibilità del motivo.7. * base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell art. 616cod. proc. pen. di sostenere le spese del procedimento. * poi conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000 n. 186 e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità si dispone che il ricorrente versi la somma determinata in viaequitativa di euro 3.000 00 in favore della * delle * *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *