CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17283/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di OLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies e 2-septies, cod. strada. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il citato imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, sostenuti da memoria. In particolare, si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale per aver ritenuto il sinistro provocato dall'imputato in ragione del solo coinvolgimento dello stesso nell'incidente e non in virtù del nesso causale tra quest'ultimo e la sua condotta (primo motivo). A ciò si aggiunge (motivo secondo) l'erronea mancata sussunzione della fattispecie concreta nell'astratta previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen, in quanto motivata solo in ragione del tasso alcolemico (pari a 1,67 g/I, all'esito della prima prova, e a 1,74 g/I, all'esito della seconda prova) e quindi senza una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta tanto da tenere conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen. della modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (con conseguente violazione del principio di cui a Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 3. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto dei relativi motivi d'appello. 3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza impugnata ha difatti argomentato l'avvenuta provocazione dell'incidente da parte dell'imputato, conducente la vettura in stato di riscontrata ebbrezza, non dal suo mero coinvolgimento nel sinistro ma dalla causazione dello stesso da parte sua mediante una condotta connotata da colpa specifica per aver percorso un tratto di strada contromano e nonostante la presenza della relativa segnaletica stradale, con conseguente impatto con la vettura invece percorrente la medesima strada nel corretto senso di marcia. 3.3. Lo stesso dicasi con riferimento all'apparato motivazionale sotteso all'esclusione dell'operatività dalla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., peraltro in linea con le citate Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016,. Tushaj, Rv. 266590. Al giudizio di cui innanzi difatti la Corte territoriale, con motivazione esente da censure, con la quale il ricorrente non si confronta, è pervenuta all'esito di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Al fine di escludere la particolare tenuità del fatto, in considerazione dell'art. 133, comma 1, cod. pen., sono state valutate le modalità della condotta, come innanzi descritta anche in considerazione delle modalità di causazione del sinistro, peraltro, come detto, verificatosi in tempo di notte e coinvolgente altro veicolo, e dell'entità della relativa colpa specifica nonché della conseguente entità del pericolo per la circolazione. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle