CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18716/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, non è consentito, atteso che, nonostante tale richiesta sia stata indicata dalla Corte d'appello tra i motivi di appello, essa non era stata in realtà avanzata nell'atto di appello dell'imputato, come risulta dalla lettura di esso, con le conseguenze che legittimamente la Corte d'appello non si è pronunciata in ordine alla stessa richiesta e che il motivo si appalesa come nuovo, in quanto prospettato per la priva volta davanti a questa Corte, e, perciò, non consentito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t