CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 24406/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 656/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11475/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di: Ministero dell'economia e delle finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24406/2025 Roma, lì, 02/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 giugno 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 16 gennaio 2018 - data in cui veniva tratto in arresto - al 15 febbraio 2021 - data in cui veniva assolto dagli addebiti, per non aver commesso il fatto, con sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro (irrev. 3 febbraio 2022). 1.1. La misura cautelare fu disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 575, 575, 416-bis.1 cod. pen., e 61 n. 2, cod. pen., 2, 4, e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, per aver preso parte all’azione di fuoco conclusasi con l’uccisione, con quattro colpi di pistola, di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che nel giudizio di cognizione, pur conclusosi con pronuncia assolutoria, non sono state escluse (o comunque ritenute non provate) le frasi con cui il ricorrente, nel corso di alcune conversazioni intercettate, sollecitò i suoi interlocutori a compiere azioni di inquinamento delle prove. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico complesso motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio della motivazione, in quanto la Corte della riparazione ha individuato la condotta ostativa nel compimento di un semplice gesto e non, invece, come avrebbe dovuto, in una condotta attiva cui riconoscere valenza sinergica rispetto all’emissione del provvedimento cautelare. Sottolinea inoltre che il contenuto della conversazione valorizzata dai giudici della riparazione deve in realtà ritenersi incerto, per come emerso nel corso del giudizio di appello, culminato nell’esito liberatorio. Né potrebbe individuarsi la condotta gravemente colposa in ciò che la Corte di appello definisce come il “gravitare in ambienti criminali”; circostanza, questa, della cui relazione concausale con l’intervento dell’autorità giudiziaria nulla si dice. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa, che abbia anche solo concorso ad indurre in inganno l’autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata con il dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati (cfr., Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, in motivazione; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, in motivazione; Sez. 4, n. 18446 del 06/05/2025, Zampaglione, non mass.; Sez. 4, n. 6628 del 23/1/2009, Totaro, non mass. sul punto). 1.2. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice della riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale. Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 – 01; Sez. U, Sarnataro, cit.). La valutazione deve essere effettuata ex ante, e ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Inoltre, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio. L'autonomia tra i due giudizi riguarda la valutazione dei fatti, ma non l'accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione. Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, in motivazione, secondo cui il giudice dell'equa riparazione, deve valutare se certi comportamenti “accertati o non negati”, e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 – 01). 1.3. Nel caso in esame il ricorrente si duole del fatto che la Corte della riparazione ha individuato la condotta ostativa in un mero comportamento, ovvero nell’aver annuito ad alcune domande fatte dai suoi interlocutori, a proposito del travisamento di coloro i quali presero parte all’azione di fuoco (pp. 1, 3, 4, 5 ricorso). Questo dato, si osserva, è stato tratto dall’analisi di un dialogo intercettato il cui contenuto, per come affermato dai giudici di merito, deve ritenersi incerto, non essendo stato possibile riferirlo all’omicidio del Sarcone o a quello del Macrì. Lamenta infine che i giudici della riparazione non hanno spiegato perché il preteso inserimento del ricorrente in non meglio precisati ambienti criminali (p. 8 ordinanza) abbia avuto rilevanza sinergica rispetto all’emissione del provvedimento. Osserva il Collegio che il ricorrente, in tal modo, omette di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. L’ordinanza, infatti, individua chiaramente la condotta colposa del Foschini nel ripetuto invito a suoi interlocutori – nel mentre si trovavano in Questura convocati per rendere dichiarazioni sugli omicidi del Sarcone e del Macrì – ad attivarsi per inquinare le prove. Più in particolare, gli investigatori, che ritenevano esistente un legame tra i due omicidi, rivolsero ai convocati delle domande proprio al fine di indurli, nell’attesa in Questura, a commentare le azioni di fuoco. In effetti, [OSCURATO:PERSONA] invitò [OSCURATO:PERSONA] a recarsi presso la sua abitazione per spostare una pistola dal suo nascondiglio (“digli a papà di cacciare la pistola, nel coso dell’acqua”), e per cancellare una serie di dati contenuti sul suo telefono, di cui fornì anche il codice di blocco (“cancella tutto su Whatsapp… il codice 8803 per aprire l’Iphone”). Lo invitò, inoltre, a recarsi da uno “zio” per renderlo edotto di precedenti dichiarazioni relative ad un litigio avvenuto proprio con il nucleo familiare del Macrì (“vai dallo zio e glielo dici… che Salvatore... aveva messo a verbale che noi avevamo litigato con i Macrì…”). Infine, discutendo del possibile rischio di essere arrestato e condannato, sottolineò che il mancato rinvenimento dell'arma avrebbe consentito loro di essere assolti (p. 8 ordinanza). Secondo la Corte della riparazione, anche a seguito della rinnovazione disposta dalla Corte d’assise di appello, pur essendo incerto il riferimento al travisamento dei killer (per la scarsa qualità del segnale), non sono affatto state escluse (o ritenute indimostrate) le ulteriori frasi chiaramente indicative di un tentativo di inquinamento probatorio. Dal collegamento – che i giudici della riparazione hanno sottolineato essere logico e cronologico (p. 8) - tra tale tentativo di inquinamento ed i fatti di sangue per i quali il Foschini fu convocato dagli investigatori, è stato quindi tratto argomento, non specificamente censurato, per affermarne la valenza sinergica rispetto all’emissione del provvedimento restrittivo. 1.4. Osserva il Collegio che la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha da tempo evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione. Il motivo, quindi, è assistito dalla necessaria specificità quando, contrariamente a quanto si rileva nel caso in esame, risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01). L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata, che nella specie, per quanto detto, è mancata. 2. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. 2.1. Vanno inoltre liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, non si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione ma offre un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi non mass; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così deciso in Roma, 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Dovere