CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 46078/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 23 gennaio 1974; avverso la sentenza del 16 novembre 2021, della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando la decisione resa in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei due furti contestati, rispettivamente, ai capi A) (artt. 624 - 625 nn. 2 e 7, cod. pen.) e B) (art. 624-bis - 625 n. 2, cod. pen.) della rubrica. 2. Articola quattro motivi di censura deducendo, - con il primo, il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, fondando la responsabilità del ricorrente - in ordine al furto di cui al capo A) - sul solo riconoscimento fotografico informale effettuato dagli operanti, non avrebbe dato atto della loro attendibilità. Tanto più alla luce della scarsa qualità del video; - con il secondo, l'insussistenza del reato contestato al capo B), attesa la non sussumibilità dell'esercizio commerciale (ove sarebbe stato perpetrato il furto) all'interno del concetto di "privata dimora"; - con il terzo, l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.; - con il quarto, in ultimo, la tenuità del danno arrecato e la conseguente necessità di riconoscere la relativa attenuante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso complessivamente è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto l'accertamento della responsabilità è stato fondato sulla visione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza e sulla conseguente individuazione fatta dagli stessi operanti, cosicché da un canto non si prospetta alcuna necessità di valutazione di attendibilità degli agenti, dall'altro il ricorrente si è limitato a dedurre, genericamente, la scarsa qualità delle immagini, senza alcuna ulteriore specificazione. Da ciò la genericità della censura e la sua inammissibilità. 2. Il secondo motivo è, in sé, inammissibile in quanto non proposto in appello e, comunque, genericamente formulato. Ciononostante, dalla stessa lettura del capo d'imputazione, emerge con evidenza che la condotta di furto contestata al capo B) della rubrica, in quanto consumata all'interno di un esercizio commerciale, non è sussumibile nella fattispecie contestata (art. 624- bis cod. pen.), bensì in quella meno grave di cui all'art. 624 cod. pen. (aggravato dall'uso della violenza sulle cose), non potendosi ritenere l'esercizio commerciale, in sé, luogo che abbia le "caratteristiche" dell'abitazione (in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell'avente diritto) e che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svolgimento di atti della vita privata, in modo riservato ed al riparo da intrusioni altrui (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076, in motivazione, con riferimento alla definizione del concetto di privata dimora). In questi termini deve essere riqualificato il fatto contestato.3. Il terzo è manifestamente infondato, atteso che l'eventuale sistema di videosorveglianza è idoneo ad escludere l'aggravante solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci, in quanto idonei ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493), circostanze neanche dedotte dal ricorrente. 4. Il quarto è inammissibile in quanto non si confronta la pur sintetica motivazione offerta dalla corte territoriale, che riconduce l'esclusione dell'aggravante al complessivo danno economico arrecato da ricorrente con la sottrazione delle monete dalla gettoniera e dei dieci sacchi di carbone. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ma il fatto di cui al capo B) deve essere qualificato ai sensi degli articoli 624 e 625 n. 2 cod. pen., per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per il trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. P.Q.M. Riqualificato il fatto di cui al capo B) ai sensi degli articoli 624 e 625 n. 2 cod. pen., annulla la sentenza impugnata con rinvio per il trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Inammissibile il