CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09671/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva per i reati per i quali egli ha ricevuto le seguenti condanne: 1) sentenza della Corte di appello di Palermo in data 11 maggio 2016 (irrevocabile il giorno 14 giugno 2017), pena di mesi sei di reclusione per violazione dell'art.73, quinto comma, d.P.R. 309/90 commessa nel 2011; 2) sentenza della Corte di appello di Palermo in data 13 novembre 2018 (irrevocabile il giorno 8 maggio 2019), pena di anni dodici e mesi due di reclusione per partecipazione ad associazione di stampo mafioso e plurime estorsioni, tentate e consumate, commesse tra novembre 2010 e giugno 2011. La Corte territoriale ha respinto la domanda, come sopra avanzata dal condannato, osservando che nel caso in esame non era possibile ritenere che i predetti reati fossero stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, considerato, in particolare, che la violazione della legge stupefacenti di cui alla sentenza sub 1) non poteva considerarsi come parte del programma dell'associazione di stampo mafioso poiché era stata commessa dal Tarallo da solo ed in esecuzione di un'attività illecita ideata e realizzata di persona. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. ed evidenzia che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che i reati erano stati commessi nello stesso arco temporale, accertati nell'ambito delle stesse indagini e che, comunque, erano riconducibili all'appartenenza del ricorrente al sodalizio di stampo mafioso . [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.606, comma 3, cod. proc. pen. 2. Invero, il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo. 3. In tale contesto, secondo le argomentate valutazioni del giudicante, i reati sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore, tenuto conto che, in sede di cognizione, è stato accertato che le cessioni di sostanze stupefacenti sono state commesse autonomamente dal Tarallo e non già nell'ambito delle iniziative dell'associazione di stampo mafioso. Al riguardo si osserva che il ricorrente nulla deduce rispetto alla circostanza sopra evidenziata e, comunque, non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico svolto dal giudice dell'esecuzione. Le censure del ricorrente quindi, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, della Corte di appello. A quanto sopra deve poi aggiungersi che non può assumere rilievo, ai fini del riconoscimento della continuazione, il fatto che tutti i reati siano stati accertati a seguito delle medesime indagini poiché, come già detto, ciò che necessita è la progettazione ab origine di tutti i reati. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa