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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 43181/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Considerato che con il ricorso (affidato a due motivi che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vuole una differente valutazione del merito non ammessa in sede di legittimità.

Rilevato, inoltre, che il giudice a quo ha argomentato, in modo adeguato e non contraddittorio, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto per l'assenza di una qualsiasi giustificazione del possesso della mazza da baseball da parte dell'imputato; inoltre, il Tribunale ha spiegato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena alla luce dei precedenti penali dell'odierno ricorrente.

Considerato, quindi, che il Cordeo nel lamentare il vizio di omessa motivazione non si è confrontato con i compiuti ragionamento contenuti nella sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato che con il ricorso (affidato a due motivi che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vuole una differente valutazione del merito non ammessa in sede di legittimità. Rilevato, inoltre, che il giudice a quo ha argomentato, in modo adeguato e non contraddittorio, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto per l'assenza di una qualsiasi giustificazione del possesso della mazza da baseball da parte dell'imputato; inoltre, il Tribunale ha spiegato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena alla luce dei precedenti penali dell'odierno ricorrente. Considerato, quindi, che il Cordeo nel lamentare il vizio di omessa motivazione non si è confrontato con i compiuti ragionamento contenuti nella sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2022
Sentenza Cassazione n. 43181/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris