CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 48329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso la sua abitazione in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso detta ordinanza Schinzari, tramite il suo legale, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso, a sua volta sottoarticolato, concernente esclusivamente le esigenze cautelari. 2.1. Si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame avrebbe giustificato l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, così escludendo i richiesti arresti domiciliari, in forza di argomenti apparenti, generici ed acritici, senza prendere in considerazione: a) l'esito della perquisizione svolta in sede di esecuzione del titolo cautelare, b) il tempo trascorso dai reati, pari a tre anni, non attualizzabile in forza della perquisizione o della non dimostrata natura illecita dell'importazione di cialde di caffè dal Sudamerica e, infine, dalla conversazione tra Madafferi e Spanò avvenuta nell'aprile del 2019. Inoltre, il provvedimento impugnato aveva fondato l'esistenza del concreto ed attuale pericolo di recidiva del ricorrente in base alla struttura dell'associazione capace di movimentare grandi carichi di stupefacenti senza che vi fosse il riscontro del relativo sequestro; oltre che in base all'esistenza di legami con fornitori colombiani e ad una particolare professionalità di Schinzari, circostanze rimaste prive di riscontri concreti. Infine, il ricorso contesta la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere visto che il ricorrente non è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e comunque mancano gli elementi idonei a comprovare concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. I motivi, per come confusamente articolati, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2.1. Il giudizio espresso dal giudice della cautela non denota gli aspetti di manifesta illogicità della motivazione che legittimano l'intervento di questa Corte che, da un lato, non ha il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, dall'altro non può riconsiderare le caratteristiche soggettive dell' indagato e gli apprezzamenti delle esigenze cautelari e della misura ritenuta adeguata. Queste, infatti, sono valutazioni che rientrano nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.Il controllo di legittimità sui punti devoluti è dunque circoscritto al solo esame dell'atto impugnato per verificare che il testo del provvedimento contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato in assenza di illogicità evidenti. 2.2. Alla luce di tali principi di diritto e dando atto che il ricorso riguarda le sole esigenze cautelari, il provvedimento impugnato, con motivazione congrua e completa, nella quale non sono riconoscibili lacune o illogicità, ha puntualmente argomentato il pericolo di recidiva, sia con riferimento all'inidoneità che all'inadeguatezza di una misura diversa dalla custodia in carcere. Il Tribunale, dopo avere dato atto che l'appello cautelare ha riproposto i medesimi motivi del riesame, ha spiegato come Schinzari sia parte attiva di un'associazione, qualificata sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, "capace di movimentare grandi carichi di stupefacenti, anche dell'ordine di centinaia di chili, con rilevanti risorse economiche e legami fiduciari con fornitori colombiani" (pag. 3). Alla luce del contesto delinquenziale a cui appartiene il ricorrente, il provvedimento impugnato ha valutato con completezza l'assenza di elementi idonei a vincere la presunzione "relativa" circa la sussistenza delle esigenze cautelari, elementi peraltro non rappresentati neanche con il presente ricorso. Al contrario, ad avviso del giudice di merito, la condotta dell'indagato aveva dimostrato, in concreto, come egli fosse strutturalmente radicato nella compagine associativa a cui ha "dimostrato di dedicarsi in modo sistematico, professionale ed esclusivo attraverso attività di importazione e smercio di rilevanti quantitativi di cocaina" (pag. 5), offrendo congrua motivazione circa i presupposti legittimanti l'applicazione della misura restrittiva e specificando gli elementi sui quali era fondato il giudizio di pericolosità, con prognosi di recidiva, oltre che l'adeguatezza della sola misura detentiva applicata. Con riferimento, infine, alla ritenuta mancata valutazione del tempo trascorso rispetto ai fatti, si tratta di questione posta in termini generici e aspecifici. Infatti, dall'ordinanza risulta che l'inserimento organico e fattivo di Schinzari nell'attività criminale è certamente collocabile sino alla data della perquisizione nella sua abitazione, avvenuta il 17 febbraio 2022, in cui erano stati trovati documenti dimostrativi dell'importazione di cialde di caffè dal Sudamerica, riconnessi alla conversazione tra due associati (Spanò e Madafferi) risalente all'aprile 2019 in cui facevano riferimento proprio alla ricerca di un'azienda che trattasse "caffè". In conclusione, il ricorso, esprimendo generiche critiche alla corretta e plausibile valutazione del giudice di merito, non ha attestato la mancata recisione del legame di Schinzari con il sodalizio criminoso, tanto da rendere del tutto congruente un giudizio prognostico sfavorevole nei suoi confronti con riguardo alla reiterazione del reato.4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.