CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2014
Cassazione n. 20627/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12808/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54, come daprocura speciale a margine del ricorso e da successiva comunicazione di variazione di domicilio eletto; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campanian. 9747/ 07/2014, depositata il 10.11.2014. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del 29.04.2024. Oggetto: Tributi-IVA Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio o, in subordine, l’accoglimento del ricorso; Sentiti, per la ricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e , per la resistente, l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Napoli accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla Ancora s.p.a. avver s o l’avviso di accertamento e la relativa cartella di pagamento, emessi per l’anno 2005 per omessa fatturazione di prestazioni di servizi, eseguite nei confronti della società partecipata [OSCURATO:PERSONA] per un imponibile di € 446.806,00, pari ai crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della predetta società, con conseguente evasione di IVA per€ 89.361,00. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dal l ’Agenzia delle entrate, osservando che: -l’importo oggetto dell’omessa fatturazione rappresentava il saldo al 30.11.2010del conto fatture da emettere per i servizi amministrativi prestati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2004/2005, al netto di quanto incassato mensilmente a titolo di acconto; - la società Ancora aveva rinunciato a detto residuo credito annotando un pari incremento del valore contabile della sua partecipazionenella controllata [OSCURATO:PERSONA]; - detta procedura aveva consentito alla Ancora di non fatturare i servizi resi e di evadere la relativa IVA, con imputazione degli stessial conto economico per competenza negli anni 2004 e 2005; - poiché le prestazioni di servizi vanno assoggettate ad IVA al momento del loro pagamento, lo stralcio del credito derivante dal saldo del conto “fatture da emettere” e la sua conseguente imputazione ad incremento della partecipazione nella società controllata andavano assimilati al pagamento delle prestazioni , sicché la Ancora avrebbe dovuto emettere le relative fatture nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; Contro la suddetta decisione proponevaricorso per cassazione la Ancora s.p.a.,affidato a nove motivi . L’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. La causa veniva rinviata a nuovo ruolo per acquisire informazioni in ordine alla regolarità della domanda di definizione agevolata, avendo il difensore della ricorrente depositato in udienza la copia del modulo di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione) del 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la Ancora denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sull’eccezione pregiudiziale proposta dalla contribuente con le controdeduzioni depositate nel giudizio di appello, con la quale era stata dedotta l’inammissibilità dell’atto di appello per tardiva presentazione dello stesso. 2. Con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 61, 27, comma 1, e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, 358 e 327, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., lamentando la mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello da parte della CTR, stante la tardiva presentazione dello stesso. 3. Con il terzo motivo,denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo sotto il profilo della motivazione apparente o mancante la stessa censura mossa con i precedenti motivi.4. Con il quarto motivo, eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla eccezione proposta dalla società contribuente in merito alla violazione dell’art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento alla mancanza di motivazione in ordine all’utilizzo del metodo induttivo di accertamento. 5. Con il quinto motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo sotto il profilo della motivazione apparente o mancante la stessa censura mossa con il quarto motivo. 6. Con il sesto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 11 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 1552 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR confermato la pretesa, ritenendo erroneamente che la “rinuncia al credito” operata dalla contribuente e il conseguente incremento del valore della sua partecipazione nella Races potessero essere assimilate al pagamento delle prestazioni rese dalla Ancora alla sua controllata, alla streguadi una operazione permutativa, nonostante la mancanza di una controprestazione da parte della Races, essendo l’aumento del valore della partecipazione detenuta dalla Ancora nella sua controllata un effetto automatico della rinuncia, prescritto dai [OSCURATO:PERSONA] e sottratto alla volontà dei contribuenti. 7. Con il settimo motivo, lamenta la violazione dell’art. 53 Cost. e del principio dell’abuso del diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ravvisato erroneamente nel caso in esame un “abuso del diritto”, senza considerare che vi era una ragione economica sottesa all’operazione contestata, consistente nella legittima necessità di patrimonializzare la società consolidata per la sua iscrizione al registro speciale di cui all’art. 107 TUB. 8. Con l’ottavo motivo, deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il settimo motivo. 9. Con il nono motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo, sotto il profilo della motivazione apparente o mancante, la stessa censura mossa con il settimo motivo, anche in considerazione della mancata contestazione da parte dell’Ufficio della ragione economica sottesa all’operazione di rinuncia al credito vantato nei confronti della consolidata. 10. In data 24.04.2024 la ricorrente ha depositato le ricevute di pagamento relative alla cartella n. 07107120150033477441. 11 La difesa dell’Agenzia delle entrate ha dato atto in udienza dell’avvenuta definizione. 12. Avuto riguardo al contenuto della documentazione depositata dalla ricorrente, dallaquale emerge la rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata e al fatto che l'Agenzia ha accertato il positivo esito della stessa, va dichiarata l'estinzione del giudizio. 13. Quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. 31.12.1992, n. 546. 14. Tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater,