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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 31800/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIttater_watis udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA]Introno ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione del decreto con cui la Corte di Appello di Bari il 23 settembre 2021, a seguito di sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.u.p. del Tribunale di Trani il 20 maggio 2019, ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato affinché costui rispondesse dinanzi al tribunale competente del reato di cui agli artt. 113, 40, comma 2, e 589, comma 1, cod. pen.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen.) per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Il ricorso è inammissibile poiché è stato proposto avverso provvedimento non impugnabile, tale essendo il decreto emesso ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e non essendovi "copertura" costituzionale ex art. 111, comma 7, Cost.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017) in ragione delle indeducibilità e della manifesta infondatezza del motivo dedotto.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro/tre-mil in favore della Cassa delle ammende. 7'.7u 7777 I t A Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIttater_watis udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA]Introno ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione del decreto con cui la Corte di Appello di Bari il 23 settembre 2021, a seguito di sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.u.p. del Tribunale di Trani il 20 maggio 2019, ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato affinché costui rispondesse dinanzi al tribunale competente del reato di cui agli artt. 113, 40, comma 2, e 589, comma 1, cod. pen. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen.) per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il ricorso è inammissibile poiché è stato proposto avverso provvedimento non impugnabile, tale essendo il decreto emesso ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e non essendovi "copertura" costituzionale ex art. 111, comma 7, Cost. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017) in ragione delle indeducibilità e della manifesta infondatezza del motivo dedotto. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro/tre-mil in favore della Cassa delle ammende. 7'.7u 7777 I t A Così deciso il
Decreto Cassazione n. 31800/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris