CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2021
Cassazione n. 02889/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Birritteri che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata relativamente ai reati oggetto di abolitio criminis [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del medesimo Tribunale, irrevocabile il 2.01.2017, sul presupposto della sussistenza della causa di revoca di diritto prevista dall'art. 168 primo comma n. 2 cod.pen. in relazione alla condanna sopravvenuta alla pena di anni 4 di reclusione e C 17.000 di multa con sentenza 23.07.2020 del GUP in sede; ha contestualmente ritenuto infondate le istanze formulate dal condannato nell'ambito del medesimo incidente di esecuzione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo tre motivi di censura, coi quali lamenta: - violazione di legge processuale, in relazione all'art. 670 cod.proc.pen., per omesso riconoscimento della non esecutività delle sentenze di condanna per i reati di cui agli artt. 116 cod.strada e 477-482 cod.pen. pronunciate dal Tribunale di Pisa il 12.01.2015 (irrevocabile il 4,05.2015) e il 5.02.2015 (irrevocabile il 2.01.2017); il ricorrente deduce di aver appreso l'esistenza delle predette condanne a suo carico solo a seguito della notificazione del relativo ordine di esecuzione di pene concorrenti (comprensivo anche della sentenza 23.07.2020 costituente causa di revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen.), in quanto tutte le notificazioni riguardanti i relativi procedimenti, celebrati in assenza dell'imputato, erano state eseguite nel domicilio eletto presso il difensore d'ufficio, in modo inidoneo a portare a conoscenza del Bakalli l'esistenza dei processi e il loro esito; censura la decisione del giudice dell'esecuzione di non aver dichiarato non esecutive le due sentenza ex art. 670 comma 1 del codice di rito; - violazione di legge in relazione all'art. 673 cod.proc.pen, non avendo il giudice dell'esecuzione provveduto a revocare le condanne per il reato di cui all'art. 116 cod.strada, nonostante la sopravvenuta depenalizzazione e trasformazione in illecito amministrativo della fattispecie, sciogliendo per l'effetto il cumulo giuridico delle pene derivante dalla continuazione con altri reati ed eliminando la parte di pena riferibile alle violazioni depenalizzate; - violazione dell'art. 168 cod.pen., in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza 5.02.2015 del Tribunale di Pisa, in quanto la stessa era stata depositata oltre il termine indicato nel dispositivo ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod.proc.pen., senza che fosse stato notificato il relativo avviso di deposito all'imputato, come previsto dall'art. 548 comma 2; la conseguente mancata formazione del giudicato impediva la revoca del beneficio, in quanto non era possibile verificare la sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 168 primo comma n. 2 cod.pen.; la somma delle pene inflitte con le sentenze 12.01.2015 e 5.02.2015, inoltre, non eccedeva il limite legale di anni due di reclusione, così da escludere la violazione dell'art. 164 quarto comma del codice di rito. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa rideterminazione della pena eseguibile a seguito dell'aboliti° criminis riguardante le violazioni dell'art. 116 cod.strada. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il terzo motivo del ricorso sono inammissibili, mentre è fondato, nei termini che seguono, il secondo motivo di doglianza. 2. Come è stato definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 15498 del 26/11/2020, depositata il 23/04/2021, le eventuali nullità di natura assoluta e insanabile che siano derivate, nel giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza (come invece era previsto nel processo contumaciale in vigore prima della sopravvenienza della legge n. 67 del 2014), salva restando la possibilità dell'interessato di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.proc.pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle suddette nullità; con l'ulteriore precisazione che la richiesta di incidente di esecuzione che fosse proposta dal condannato non può essere qualificata, ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi. Il primo motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato, perché si pone in contrasto col suddetto - ormai consolidato - principio di diritto (col quale il ricorrente neppure si confronta), a prescindere dalla verifica se il Bakalli fosse assistito, nei processi di merito definiti con le sentenze di condanna poste in esecuzione, da un difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio (come affermato nel provvedimento impugnato) ovvero da un difensore d'ufficio (come sostenuto nel ricorso). 3. Il secondo motivo di doglianza è fondato perché il giudice dell'eseclizione, a seguito dell'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice del reato di guida senza patente (che è stato trasformato in illecito amministrativo), non poteva limitarsi a rigettare la richiesta del Bakalli di revoca delle relative condanne sotto il profilo che le sentenze pronunciate il 12.01.2015 e il 5.02.2015 dal Tribunale di Pisa avevano contestualmente condannato l'imputato a una pena maggiore per i reati di cui agli artt. 477-482 cod.pen., ma doveva sciogliere il cumulo giuridico delle pene applicate ai sensi dell'art. 81 capoverso cod.pen. e rideterminarè la porzione di esse riferibile alla fattispecie depenalizzata di cui all'art. 116 cod.strada, eliminandola dal computo complessivo previa revoca ex art. 673 cod.proc.pen. della condanna relativa ai titoli di reato depenalizzati. Sul punto, l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di Pisa perché provveda in conformità. 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, e perciò inammissibile, perché si risolve, in definitiva, nel riproporre la medesima censura dedotta nel primo motivo di doglianza, laddove ogni questione sulla corretta formazione del titolo esecutivo di cui alla sentenza 5.02.2015 (irrevocabile il 2.01.2017) del Tribunale di Pisa doveva essere fatta valere non già davanti al giudice dell'esecuzione nelle forme dell'incidente previsto dall'art. 670 cod.proc.pen., ma mediante il diverso strumento dell'art. 629-bis; in assenza di una corretta contestazione della formazione del giudicato, il giudice dell'esecuzione ha perciò legittimamente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la predetta sentenza del 5.02.2015, ai sensi del primo comma n. 2 dell'art. 168 cod.pen., per effetto della sopravvenienza nei termini di legge, decorrente dall'irrevocabilità - il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - della prima sentenza (il punto non è controverso), della condanna alla pena di anni quattro di reclusione di cui alla sentenza pronunciata il 23.07.2020 dal GUP del Tribunale di Pisa; la verifica del superamento dei limiti di pena indicati dall'art. 163 cod.pen. per beneficiare di una seconda sospensione condizionale è stata a sua volta correttamente effettuata con riguardo alla pena (ampiamente eccedente) applicata dalla sentenza (23.07.2020) costituente la causa di revoca del beneficio, e non già con la pena, del tutto inconferente, inflitta con sentenze antecedenti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa revoca delle condanne per il reato di cui all'art. 116 cod.strada e alla eliminazione della parte di pena relativa a tali reati, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pisa; di