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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44383/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di ELIA Filippo con il quale si eccepisce la nullità della sentenza in relazione all'ordinanza di revoca dei testimoni a difesa per mancata assunzione delle prove richieste ex art. 495 cod. proc. pen. e conseguente violazione del diritto di difesa è generica, in quanto meramente reiterativa di profili di censura idoneamente esaminati e respinti dal giudice di appello; considerato, infatti, che il motivo di ricorso è oppositivo e privo di reale confronto con le puntuali e congrue argomentazioni rese in sentenza, laddove si precisa (pag.2) che dal verbale di udienza non risulta che la difesa si fosse opposta alla revoca, essendosi limitata ad insistere per l'audizione dei testi, e a presentare le conclusioni, così da far ritenere sanata la nullità; ritenuto che, comunque, la revoca era giustificata dalla genericità delle circostanze oggetto di prova, non precisate né nel corso del dibattimento, nonostante i rinvii disposti per citarli, né nell'atto di appello, tanto da farne escludere la decisività (per le ragioni precisamente indicate a pag.3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrent1 al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di ELIA Filippo con il quale si eccepisce la nullità della sentenza in relazione all'ordinanza di revoca dei testimoni a difesa per mancata assunzione delle prove richieste ex art. 495 cod. proc. pen. e conseguente violazione del diritto di difesa è generica, in quanto meramente reiterativa di profili di censura idoneamente esaminati e respinti dal giudice di appello; considerato, infatti, che il motivo di ricorso è oppositivo e privo di reale confronto con le puntuali e congrue argomentazioni rese in sentenza, laddove si precisa (pag.2) che dal verbale di udienza non risulta che la difesa si fosse opposta alla revoca, essendosi limitata ad insistere per l'audizione dei testi, e a presentare le conclusioni, così da far ritenere sanata la nullità; ritenuto che, comunque, la revoca era giustificata dalla genericità delle circostanze oggetto di prova, non precisate né nel corso del dibattimento, nonostante i rinvii disposti per citarli, né nell'atto di appello, tanto da farne escludere la decisività (per le ragioni precisamente indicate a pag.3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrent1 al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 44383/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris