CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 28883/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino per il reato di furto in abitazione mono aggravato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie meno grave di cui al 624 cod. pen. in relazione alla privata dimora (con conseguente estinzione del reato per intervenuta remissione di querela) - è: -reiterativo della medesima censura disattesa con l'atto di appello; - nonché manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (S. U. n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076); integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppur non abitato, debba ritenersi non abbandonato (Sez.5 n. 27678 del 23/6/22); la sentenza impugnata ha evidenziato che il luogo in cui è avvenuto il furto era una casa colonica utilizzata quale ricovero per gli attrezzi adibita ad uso privato ancorché non permanente. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il c liere estensore I