CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15897/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocedimento a carico dei medesimi;avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte di Appello di Catania;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto la dichiarazione di rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza del13.1.2023 del tribunale di Ragusa, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oltreche un terzo imputato) erano stati condannati rispettivamente, il primo in ordineai reati ex artt. 2 del Dlgs. 74/2000 e il secondo in ordine ai reati ex art.2 e art.8 del Dlgs. 74/2000.2. Avverso la sentenza sopra indicata della Corte di appello, propongonoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante il propriodifensore, sollevando tre motivi di impugnazione.2. Deducono con il primo vizi di motivazione. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] e insostanza con riguardo ai capi a) e b) (ciascuno relativo all'art. 8 citato) siosserva, contestandosi la rilevazione di fittizietà soggettiva delle fatture, che laSud [OSCURATO:PERSONA] emittente le fatture è un soggetto esistente che ha avuto unarelazione lavorativa con la [OSCURATO:PERSONA] in ragione di un rapporto di subappalto. E la prestazione contestata, in parte sarebbe stata realizzata dalla primasocietà, in parte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. subentrata alla [OSCURATO:PERSONA]. Afronte di prestazione effettivamente svolta, non potrebbe sostenersi la fittizietàsoggettiva per il solo dato della mancanza di pagamenti diretti da EdilCostruzioni a [OSCURATO:PERSONA]. I lavori di cui alle fatture di cui al capo a)sarebbero stati realizzati da lavoratori della [OSCURATO:PERSONA] transitati da EdilCostruzioni alla [OSCURATO:PERSONA], con stipendi pagati dalla [OSCURATO:PERSONA] inluogo del pagamento delle prestazioni oggetto di fatture. La Corte, da una parte,affermerebbe che le prestazioni non sarebbero riconducibili alla Sud costruzioni,che aveva i necessari mezzi, dall'altra, che i lavori sarebbero stati realizzati masenza indicare da quale impresa, incorrendo in contraddizione. La SudCostruzioni sarebbe stata pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante pagamentodiretto degli operai assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA].Quanto a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo b) non vi sarebbe anche qui prova diemissione di fatture soggettivamente false. La prestazione sarebbe statarealizzata in parte da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e poi da [OSCURATO:PERSONA]. E ipagamenti, anche qui, delle fatture, sarebbero stati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] costruzionimediante il pagamento degli operai di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Inoltre, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe operato in regime di reverse charge così da doversiescludere l'elemento soggettivo del reato. E sul punto la corte di appello nonavrebbe motivato. E si osserva che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe annotato lefatture di cui al capo b), portando l'Iva in detrazione.3. Con il secondo motivo, relativo a [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentantedi [OSCURATO:PERSONA] e in ordine al reato ex art. 2 del Dlgs. 74/2000, si osserva chenon sarebbe stata provata la fittizietà delle fatture, tutte emesse in favore dellaEdil costruzioni, e non si sarebbe dimostrato chi tra le tre società collegate abbiasvolto i lavori. Si richiamano, nella sostanza, i rilievi precedentemente illustratiper sostenere che non vi sarebbe prova di fittizietà soggettiva delle fatturecontestate e non vi sarebbe il fine di evasione. Si aggiunge che quanto a [OSCURATO:SOCIETA]. essa avrebbe operato in regime di reverse charge senza quindisussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 2 del Dlgs. 74/2000 e laEdil [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe riportato al riguardo l'IVA in detrazione. E quanto aldolo mancherebbe ogni motivazione in rapporto al reato ex art. 2 dei ricorrentiné si indicherebbero elementi da cui desumerlo.4. Con il terzo motivo relativo a [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante diEdilizia [OSCURATO:PERSONA] e in ordine al reato ex art. 2 citato, capo d), non sarebbeprovata la fittizietà soggettiva delle fatture contestate ed emesse da SudCostruzioni in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Né risulterebbe che siano stateannotate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l'Iva sia stata portata in detrazione, essendole fatture emesse in regime di reverse charge. Si aggiunge il vizio di omessamotivazione in ordine alla assenza del vincolo della continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. E’ opportuno preliminarmente osservare, per meglio analizzareentrambi i ricorsi, che ricorre un’ipotesi cd. di “doppia conforme”, in presenzadella quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro eformano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbianoesaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usatidal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed aifondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione,quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si sianolimitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nelladecisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615; Sez. 3,n. 44418 del 16/07/2013).Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni trale conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita allariproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate ecorrettamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche,superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben puòmotivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazionispecifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenentiargomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affettada vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere conformule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dallerisultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012Rv. 256435).Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza diuna cd. “doppia conforme”, è anche il principio per cui «in tema di ricorso incassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minimeincongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione,che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che nonsiano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possonodar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio dellamotivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolatidal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ognielemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e ladecisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini dellacompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2,n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv.271227).Consegue, quanto al primo motivo, attraverso la lettura combinata dellasentenza di appello e di quella di primo grado, cui la prima fa ampio rinvio,esaminando le censure proposte in quella sede con criteri omogenei a quelli usatidal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ivi prese ed aifondamentali passaggi logico-giuridici della decisione, che emerge innanzitutto laconsumazione dei reati di cui all’art. 8 del Dlgs.vo 74/2000 e riportati ai capi a) eb). Quanto al capo a), i giudici (a partire, si noti, dalla prima sentenza)valorizzano i riferimenti offerti dall'operante della Guardia di Finanza esaminato:si è rappresentato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso fatture nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] senza che risultasse alcun pagamento alla prima dallaseconda; rispetto a tali fatture, nonostante il regime di reverse charge in cuioperavano entrambe le ditte, non solo la Sud costruzioni era risultata evasoretotale e non aveva riversato allo Stato l'Iva dovuta ma, da parte sua, la EdilCostruzioni aveva anche annotato le predette fatture passive portando l'Iva indetrazione. I giudici hanno aggiunto come gli operanti avessero anche rilevatoche le fatture erano relative a prestazioni inesistenti, avendo la [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di riferimento, nella comunicazione annuale Iva solo unafattura in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; le società erano tutte riconducibilialla famiglia [OSCURATO:PERSONA]; i 13 dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] erano gli stessi dellaEdil [OSCURATO:PERSONA] siccome transitati il [OSCURATO:DATA_NASCITA], si sostiene fittiziamente,mediante il meccanismo del licenziamento e dell'assunzione dalla seconda allaprima; e infine il pagamento delle prestazioni indicate nelle fatture della SudCostruzioni sarebbe stato assicurato mediante il pagamento degli stipendi deglioperai predetti da parte della [OSCURATO:PERSONA].Su tale base istruttoria i giudici, appurato che le fatture dei vari capi diimputazione fanno riferimento a lavori edilizi effettivamente svolti nel quadro diformali rapporti intervenuti tra le tre società di cui ai capi di imputazione eriferibili alla medesima famiglia [OSCURATO:PERSONA], hanno evidenziato come in assenza dimovimentazioni di denaro tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] mancherebbeogni giustificazione delle prestazioni di cui in fattura, aggiungendo come la tesidello schema del passaggio dei lavoratori in uno con l'accollo da parte di EdilCostruzioni dei salari dei dipendenti apparsi transitati nella Sud costruzioni, qualepretesa (dalla difesa) forma indiretta di pagamento, confermerebbe la naturasimulata dell'operazione.Quanto al capo b) e alle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di EdilCostruzioni in relazione al reato ex art. 8 citato, si sostiene nella doppiamotivazione emersa, che la [OSCURATO:PERSONA] iniziò l'attività il [OSCURATO:DATA_NASCITA] senzadisporre di mezzi, beni, attrezzature e dipendenti, essendo emerso solo undipendente e per un breve periodo. Così che le fatture contestate risultanoemesse da un soggetto non in grado di realizzare i lavori, anche a fronte dellamancanza di movimentazioni di pagamento in ordine alle fatture stesse. Anche intal caso le parti avrebbero fatto figurare i pagamenti come versamento, da partedella [OSCURATO:PERSONA], dei salari per i dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], pur dotatasolo di un unico lavoratore, e in contanti, seppure questi ultimi versamentirisultassero solo annotati contabilmente.Si tratta di una motivazione complessivamente coerente in sé oltre che con i datiistruttori: si evidenzia che pur essendo stati realizzati i lavori indicati in fatture(nel quadro delle tre società pertinenti alla stessa famiglia [OSCURATO:PERSONA]), essi tuttavianon sarebbero imputabili alle società emittenti le fatture medesime, sia perché,quanto alla [OSCURATO:PERSONA], il transito da [OSCURATO:PERSONA] costruzioni a [OSCURATO:PERSONA] deilavoratori necessari per le opere sarebbe fittizio - e sul punto nessuna specifica edocumentata deduzione e confutazione è intervenuta. Nel quadro, peraltro, diuna motivazione che, da una parte, evidenzia come il transito formale risalirebbeal 23.11.2015 mentre delle 4 fatture di cui al capo a) due intervengono il12.1.2015, 30.6.2015 e solo la terza e quarta dopo tale transito, il 30.11.2015 eil 14.1.2016 - sia perché, sempre per la [OSCURATO:PERSONA] mancherebbe ognimovimentazione di denaro correlabile direttamente alle fatture stesse; siaperché, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], quale società emittente fatture di cui alcapo b) anche esso relativo al reato ex art. 8 del Dlgs. 74/2000, essa sarebberisultata del tutto priva di mezzi e attrezzature e anche di dipendenti,risultandone uno solo e per un breve periodo, oltre a mancare, anche in tal caso,ogni pertinente e diretta movimentazione di denaro correlata alle fatture,siccome la stessa difesa sostiene che parte del pagamento sarebbe avvenutoindirettamente mediante pagamento dei salari, senza spiegare di qualidipendenti, mentre la restante parte del valore delle fatture risulterebbe pagatasolo mediante mere annotazioni contabili.Rispetto a tale motivazione le deduzioni sul punto proposte in ricorso paiono lamera riaffermazione della tesi già in tal modo congruamente respinta dai giudici,per cui alla luce dei principi riportati in premessa appaiono manifestamenteinfondate quanto alla tesi della insussistenza della fittizietà soggettiva.Né vi è poi, alcuna contraddizione nel non avere i giudici illustrato qualesoggetto abbia svolto i lavori. Atteso che a fronte della appurata nonriconducibilità soggettiva delle fatture alle emittenti, [OSCURATO:PERSONA] per il capoa) ed [OSCURATO:PERSONA] per il capo b), questa corte non solo ha precisato che intema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture o altri documenti peroperazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solosoggettivamente falsa, in cui l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stataeffettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra ilprestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e ilsoggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso,è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire aterzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; ma ha ancheevidenziato che il delitto si configura pure nel caso in cui non sia statoindividuato il soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non siastato accertato che si sia concretamente verificata un'evasione d'imposta (Sez. 3- n. 16576 del 01/03/2023 Ud. (dep. 19/04/2023 ) Rv. 284494 - 01).2. Quanto alla deduzione difensiva pure riportata nel primo motivo, percui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe annotato le fatture di cui al capo b) portandol'Iva in detrazione, e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato in regime di reversecharge così da doversi escludere l'elemento soggettivo del reato senza che sulpunto la corte di appello abbia motivato, si osserva quanto segue.I giudici di appello hanno ripreso un rilievo dei primi giudici, operato nelquadro della ricostruzione delle vicende tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],con cui il primo giudice ha evidenziato che nonostante il regime di reversecharge inerente fatture tra società di costruzioni, mentre la [OSCURATO:PERSONA] tale regime non aveva riversato l'Iva all'erario, la [OSCURATO:PERSONA] ad annotare le relative fatture passive "tutte in data 30.12.2015" ( e quindiespressamente solo quelle di [OSCURATO:PERSONA] mentre per [OSCURATO:PERSONA] lefatture risalgono ad anni successivi) portando l'Iva in detrazione nonostante ilpredetto regime di reverse charge (capo c, rappresentante legale PaduaBartolomeo a fronte di fatture di Sud costruzioni emesse con rappresentantelegale [OSCURATO:PERSONA]): con espressione, quanto alla esistenza del regime direverse charge, che, occorre precisarlo, allo stato e per come articolata, non puòche intendersi fare riferimento alle sole fatture contestate come emesse da SudCostruzioni; e, nel contempo - nel quadro della necessaria lettura complessivadella sentenza – si tratta di formulazione, giova ribadirlo, che deve essereesaminata nel contesto della riconducibilità delle tre società collegate almedesimo quadro familiare - del resto ritenuto espressamente operante anchenel senso di un fittizio trasferimento di lavoratori -.Così che in altri termini, in un quadro di società connotate da comunanza"familiare", secondo i giudici la emissione delle false fatture di cui al capo a) daparte di [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza di un regime direverse charge rilevato dai giudici espressamente per solo tale società, enonostante ciò, il correlato mancato riversamento diretto all'Erario dell'Iva daparte di [OSCURATO:PERSONA] (rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]) quanto alle falsefatture del capo a), con contestuale deduzione, altresì, delle stesse per ladetrazione dell'Iva nel quadro del capo c) inerente il reato ex art. 2 del Dlgs.74/2000 di [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], deve intendersi - e ciò appareintegrare una motivazione più che congrua -, un complesso di circostanzecertamente dimostrative, accanto al profilo materiale delle fattispeciecontestate, come già evidenziato al paragrafo 1, del dolo del reato di cui al capoa), oltre che, lo si anticipa, del dolo di cui al capo c).Non altrettanto può dirsi per il dolo del capo b), stante la assenza, dipartenza, di una analoga esplicita e puntuale riflessione espressamente riferitaalle emissione delle fatture della [OSCURATO:PERSONA] e al regime fiscale ad essaeffettivamente applicato.Il ricorso quindi, del tutto infondato per il capo a), è invece fondato,quanto all'elemento soggettivo, in ordine al capo b).3. Il secondo motivo riguarda [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante diEdil [OSCURATO:PERSONA] e in ordine al reato ex art. 2 del Dlgs. 74/2000, capo c); siosserva che non sarebbe stata provata la fittizietà delle fatture tutte emesse infavore della [OSCURATO:PERSONA], e non si sarebbe dimostrato chi tra le tre societàcollegate abbia svolto i lavori. Si richiamano, nella sostanza, i rilieviprecedentemente illustrati per sostenere che non vi sarebbe prova di fittizietàsoggettiva delle fatture contestate e non vi sarebbe il fine di evasione. Siaggiunge che quanto ad [OSCURATO:PERSONA] essa avrebbe operato in regime direverse charge senza quindi sussistenza dell'elemento soggettivo del reato exart. 2 del Dlgs. 74/2000 e la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe riportato al riguardol'IVA in detrazione.E quanto al dolo mancherebbe ogni motivazione in rapporto al reato exart. 2 dei ricorrenti né si indicherebbero elementi da cui desumerlo.Il motivo è parzialmente inammissibile in ordine al reato contestato alcapo c) e con riguardo alla deduzione di fatture della [OSCURATO:PERSONA], dovendosiqui richiamare le considerazioni, invero già espresse al riguardo, nel paragrafoprecedente. In proposito, chiaro l’elemento materiale per quanto sinoraosservato, la rilevazione altresì dell'elemento soggettivo deve ritenersiargomentata, come già sopra accennato, con il complessivo rilievo di un quadro“familiare”, in cui si inseriscono fatture della [OSCURATO:PERSONA] chiaramente econsapevolmente false, cui si unisce l’esplicito richiamo, altresì, al regime delreverse charge, almeno per le fatture della [OSCURATO:PERSONA] ( cfr. pag 5 primasentenza e pag 5 della seconda), tale da impedire a rigore la detrazione dell'Ivaal beneficiario delle fatture emesse in regime di reverse charge.Non altrettanto può dirsi limitatamente alla deduzione delle fatture,comunque false, di [OSCURATO:PERSONA], in assenza come già osservato inprecedenza, dell’ulteriore riflessione dei giudici in tema di esistenza del regimedel cd. reverse charge anche per quest’ultima società e ostativo alla detrazioneIva per il relativo beneficiario, posto che, lo si ripete, il predetto tema apparerilevato e valorizzato dalla corte solo con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] e airapporto con la [OSCURATO:PERSONA] nella pagina della sentenza impugnata primacitata.5. Il terzo motivo riguarda [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante diEdilizia [OSCURATO:PERSONA] e in ordine al reato ex art. 2 citato (capo d), e si sostiene chenon sarebbe provata la fittizietà soggettiva delle fatture contestate ed emesse daSud [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Né risulterebbe che siano stateannotate da [OSCURATO:PERSONA] e l'Iva sia stata portata in detrazione essendo lefatture emesse in regime di reverse charge. Si aggiunge il vizio di omessamotivazione in ordine alla assenza del vincolo della continuazione.Per la censura sulla obiettiva fittizietà si richiamano le considerazioni delprimo paragrafo del considerato in diritto.Quanto all'elemento soggettivo, tuttavia, non appare adeguata lamotivazione, posto che a fronte della rilevata e illustrata condotta materiale delreato manca ogni specifica illustrazione del profilo soggettivo, nel quadroperaltro, come già poco prima accennato, della mancanza, diversamente daquanto rilevato rispetto ad analoghe condotte di cui al capo c), di ognipuntualizzazione circa il regime fiscale, eventualmente di reverse charge,configurato in concreto.Manca invece ogni interesse in ordine la censura sulla mancata motivazionecirca la ritenuta (dalla difesa) insussistenza del vincolo della continuazione, afronte del beneficio derivante per i ricorrenti dalla applicazione di tale istitutocome già rappresentato dai giudici di appello senza alcuna specifica confutazioneal riguardo, in questa sede.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizioda parte di altra sezione della Corte di appello di Catania, nei confronti di PaduaSalvatore limitatamente all'elemento soggettivo di cui al capo b) e d) e,limitatamente alle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] srl, quanto al reato di cuial capo c) dell’imputazione. Con rigetto nel resto. P.Q.Mannulla la sentenza impugnata relativamente all’elemento soggettivo dei reati,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Cataniaquanto ai reati di cui ai capi b) e d) e, limitatamente alle fatture emesse daEdilizia [OSCURATO:PERSONA] srl, quanto al reato di cui al capo c) dell’imputazione. Rigetta nelresto i ricorsi.Così è deciso, 10/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]