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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 51599/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 giugno 2022, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 11 aprile 2018 dal Tribunale di Lucca, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di primo grado è stata confermata quanto alla affermazione della penale responsabilità degli imputati per diversi furti aggravati e la pena è stata determinata: nella misura di anni sette, mesi nove di reclusione ed C 3.150,00 di multa per Calvino; nella misura di anni quattro, mesi tre di reclusione ed C 1.150,00 di multa per la Taccio.

Per chiarezza espositiva è opportuno precisare che Calvino è stato ritenuto responsabile di tutti i furti a lui ascritti, fatta eccezione per quelli di cui ai capi 14) e 28) (per i quali era già stato assolto in primo grado), e la laccio è stata ritenuta responsabile di tutti i furti a lei ascritti [capi 9), 10),11), 12) e 13)].

I fatti, qualificati dal Pubblico ministero quali violazioni degli artt. 110, 624 bis, 625 n. 4 e n. 7 e 61 n. 7 cod. pen., sono stati diversamente qualificati già nella sentenza di primo grado come furti aggravati ex art. 624 cod. pen.

Nel procedimento si sono costituite parti civili l'Azienda USL 4 Prato, il Complesso ospedaliero S. Giovanni dell'Addolorata di Roma e l'Azienda USL 2 Lucca.

La sentenza di appello ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili (da liquidarsi in separato giudizio).

2. Contro la sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per mezzo del comune difensore.

Il ricorso è unico e si articola in cinque motivi, comuni ad entrambi i ricorrenti, che di seguito si riportano, nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

2.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 546, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. dolendosi del fatto che nella sentenza impugnata sia stato trascritto l'originario capo di imputazione, nel quale era contestata la violazione dell'art. 624 bis cod. pen., ancorché il fatto fosse stato diversamente qualificato come violazione dell'art. 624 cod. pen.

Secondo la difesa ciò comporterebbe nullità della sentenza perché contenente una imputazione non conforme a quella ritenuta e, quindi, mancante di uno dei suoi requisiti essenziali.

2.2. Col secondo e terzo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) n. 4) cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla per non aver motivato in ordine all'utilizzabilità dell'incidente probatorio nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] (imputato in procedimento connesso) rese dichiarazioni a carico dei ricorrenti; utilizzabilità che la difesa aveva contestato rilevando che nel corso dell'incidente probatorio [OSCURATO:PERSONA] non risultava essere stato assistito da un difensore.

La difesa censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha desunto dal contenuto della trascrizione del verbale fonoregistrato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] era presente all'atto ancorché tale presenza non risultasse dal verbale redatto in forma riassuntiva.

La censura, inoltre, nella parte in cui sostiene che, quand'anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato presente, ciò non renderebbe le dichiarazioni da lui rese inutilizzabili erga alios, ma avrebbe, quale unico effetto, quello di impedire che le dichiarazioni possano essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

Secondo la difesa, quando stabilisce che le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1 lett. a), debbano essere sentite con l'assistenza di un difensore, l'art. 210 cod. proc. pen. non indica possibilità alternative e ciò comporterebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Col quarto motivo, la difesa deduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza in capo agli imputati di indizi gravi precisi e concordanti.

Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe affermato in termini apodittici, e senza spiegare tali asserzioni, che Calvino pagava con bonifico o con assegni i beni che [OSCURATO:PERSONA] gli forniva e si faceva rilasciare fattura al fine di «dare una parvenza di legalità alle acquisizioni delle sonde».

Osserva che, irragionevolmente, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute attendibili ancorché egli abbia cercato di «coprire» il fratello [OSCURATO:PERSONA] il quale, per quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche, era al corrente del traffico illecito.

Si duole, infine, che la sentenza impugnata abbia ritenuto di provenienza illecita le sonde rinvenute all'interno di locali che erano nella disponibilità della «Kutec s.r.I.» (della quale Calvino era legale rappresentante) senza individuare quali tra questi apparecchi fossero di provenienza furtiva e quali non lo fossero.

La Corte territoriale - osserva il difensore - si è limitata a sostenere che Calvino aveva sostituito le etichette e falsificato il numero seriale delle sonde senza valutare l'ipotesi difensiva secondo la quale era stato invece [OSCURATO:PERSONA] a compiere tale operazione per vendere questi apparecchi a Calvino, che li aveva acquistati in buona fede.

Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa contesta la lettura delle conversazioni telefoniche che la riguardano dalle quali - sostiene - non sarebbe dato desumere che la laccio fosse consapevole della provenienza illecita dei beni forniti da [OSCURATO:PERSONA].

La difesa si duole, inoltre, che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. sia stata ritenuta sussistente, in assenza di prova, ritenendo verosimili le considerazioni svolte dalle parti civili nell'atto di costituzione, secondo le quali il furto delle sonde comportò la necessità di riprogramnnare le visite e impedì lo svolgimento dell'attività diagnostica di urgenza: circostanze meramente allegate dalle parti civili, ma non provate in giudizio.

2.4. Col quinto e ultimo motivo, la difesa lamenta violazione degli artt. 82 comma 2 e 523 cod. proc. pen.

Si duole che la Corte territoriale abbia confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado ancorché in grado di appello nessuna delle parti civili avesse depositato conclusioni scritte.

Sostiene che, in tale situazione, ai sensi del citato art. 82 la costituzione doveva intendersi revocata ex lege.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4.11 difensore della parte civile USL [OSCURATO:PERSONA] (già Azienda USL 4 Prato), con memoria depositata il 28 novembre 2023, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

5. Con memoria depositata il 20 novembre 2023; la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità.

2. Il primo motivo, col quale si deduce la nullità della sentenza di appello perché il capo di imputazione trascritto nella intestazione della stessa non è stato modificato alla luce della diversa qualificazione giuridica del fatto compiuta dal giudice di primo grado è manifestamente infondato.

Ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nel capo di imputazione.

Nel caso di specie, peraltro, la diversa definizione giuridica ritenuta dal Tribunale è favorevole agli imputati, atteso che il reato di cui all'art. 624 è meno grave di quello previsto dall'art. 624 bis cod. pen. 3.

Non hanno maggior pregio il secondo e il terzo motivo con i quali la difesa sostiene che le dichiarazioni etero-accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] - escusso il 26 ottobre 2012 in sede di incidente probatorio - considerate rilevanti ai fini della decisione, sarebbero inutilizzabili a tal fine atteso che, nel corso dell'esame, [OSCURATO:PERSONA] (imputato in separato procedimento, per aver concorso con Calvino e con la Taccio nei reati oggetto del presente giudizio) non fu assistito da un difensore di fiducia come sarebbe stato doveroso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.

Nel respingere questa eccezione, la Corte territoriale ha rilevato che il verbale dell'incidente probatorio è stato redatto, oltre che in forma riassuntiva, anche con fonoregistrazione e ha chiarito che la presenza dei difensori del dichiarante emerge evidente dalla trascrizione della fonoregistrazione, nella quale il giudice dà atto che: «i difensori di [OSCURATO:PERSONA] non hanno domande».

La difesa censura tale motivazione osservando che in quel verbale non è trascritta la verifica della costituzione delle parti sicché non è noto se tale verifica sia stata compiuta e chi fosse presente.

Al ricorso non è allegato il verbale dell'incidente probatorio e dunque il ricorso non è autosufficiente.

Anche se così non fosse, tuttavia, si deve osservare che non è illogico aver desunto dal contenuto della fonoregistrazione l'identità delle persone presenti all'atto.

A ciò deve aggiungersi: - che, ai sensi dell'art. 403 cod. proc. pen., le prove assunte con incidente probatorio sono utilizzabili nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione e, nel caso di specie, non è controverso che alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] fosse presente il difensore degli imputati; - che, ai sensi dell'art. 64, comma 3 bis, cod. proc. pen., le dichiarazioni rese dalla persona interrogata sui fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti in mancanza dell'avvertimento previsto dal comma 3, lett. c) dello stesso art. 64, ma i ricorrenti non sostengono che tale avviso non sia stato dato; - che, ai sensi dell'art. 197 bis, comma 5, cod. proc. peri., le dichiarazioni rese da persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o in reato collegato che assumono l'ufficio di testimone, «non possono essere utilizzate nei confronti della persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna e in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette».

Tale essendo il quadro normativo, si deve osservare che l'inutilizzabilità di una prova ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. è configurabile solo quando quella prova sia stata assunta «in violazione dei divieti stabiliti dalla legge» e non nei casi in cui la assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte.

Nel caso di specie, come risulta dalle sentenze di primo e secondo grado, quando si tenne l'incidente probatorio, [OSCURATO:PERSONA] era già stato condannato con sentenza definitiva per aver concorso con Calvino o Taccio nei reati oggetto del presente procedimento, sicché era a tutti gli effetti un testimone assistito ex art. 197 bis cod. proc. pen.

È pertanto doveroso ricordare che l'assistenza del difensore prevista da questa norma tende a tutelare l'imputato o l'indagato il quale renda dichiarazioni erga alios dal rischio che arrivi inconsapevolmente ad autoincrinninarsi per il reato connesso o collegato e comunque a deporre contro se stesso.

Pertanto, le dichiarazioni rese da chi viene sentito come indagato o imputato in violazione delle garanzie difensive non sono inutilizzabili nei confronti dei terzi, rientrando nella sfera delle nullità riguardanti solo la persona nell'interesse della quale le formalità sono previste (sull'argomento: Sez. 6, n. 4230 del 26/11/2007, dep. 2008, Ferraro, Rv. 238720; Sez. 3, n. 10643 del 20/01/2010, Capozzi, Rv. 246590).

4. Nell'esaminare il quarto motivo si deve ricordare che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

Per giurisprudenza costante, il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello.

La Corte di legittimità, infatti, è chiamata ad un controllo sull'esistenza di una motivazione effettiva, che deve compiere attraverso una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, ma la sua valutazione non può mai sconfinare nel merito (fra le tante, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600).

Non sono pertanto deducibili, in sede di ricorso per Cassazione, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

E sono inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (in tal senso, di recente, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601).

Corollario di tale pacifico approccio è il principio - di rilievo nel procedimento in esame in cui le prove sono costituite anche da captazioni di conversazioni - secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

4.1. Così delineato l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, nella sostanza, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale dell'imputato.

La Corte di Appello ha fondato tale affermazione di responsabilità su convergenti elementi indiziari, costituiti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che sono state valutate intrinsecamente attendibili e (come ampiamente illustrato dai giudici di merito) hanno trovato plurimi riscontri nelle indagini svolte e nel contenuto delle intercettazioni telefoniche.

Non è contraddittorio o illogico aver valutato tali dichiarazioni attendibili a prescindere dalla circostanza, emersa dalle intercettazioni, che [OSCURATO:PERSONA] potesse essere informato dei traffici illeciti svolti dal fratello e da Calvino, tanto più che, nella conversazione valutata rilevante in tal senso, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a dire al fratello che Calvino non se la poteva prendere con nessuno perché sapeva «a cosa andava incontro» (pag. 21 della motivazione).

Nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato poi nell'aver ritenuto attendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali Calvino eseguiva pagamenti tracciabili e pretendeva a volte il rilascio di fatture per dare una parvenza di liceità agli acquisiti effettuati: è significativa in tal senso la constatazione che - come dettagliatamente illustrato alle pagine 13 e ss. della sentenza di primo grado (cui la sentenza di appello fa rinvio) - molte delle sonde ecografiche provento dei furti oggetto di imputazione furono rinvenute presso locali in uso a Calvino e alla «Kutec s.r.I.».

Considerazioni analoghe devono essere svolte per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], che è stata ritenuta coinvolta nei furti a lei ascritti sulla base dell'esito di intercettazioni telefoniche nelle quali forniva indicazioni sul tipo di sonde che era necessario procurare (pag.23 e ss. della sentenza impugnata; pag. 10 e ss. della sentenza di primo grado).

4.2. La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. osservando che il danno patrimoniale patito dalle strutture ospedaliere nelle quali furono commessi i furti non fu costituito soltanto dal valore delle sonde ecografiche sottratte, ma anche dalla necessità di acquistarne di nuove in tempi rapidi al fine di evitare l'interruzione del servizio e riprogrammare gli interventi che non avevano potuto essere eseguiti.

A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, tale argomentazione non è apodittica o congetturale, ma fondata su massime di esperienza.

Non si tratta, quindi, di una motivazione manifestamente illogica.

5. Col quinto e ultimo motivo di ricorso la difesa deduce violazione degli artt. 82, comma 2, e 523 cod. proc. pen.: si duole che la Corte territoriale abbia confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado ancorché in grado di appello nessuna delle parti civili avesse depositato conclusioni scritte.

Si osserva in proposito che l'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni «a norma dell'art. 523» e, quindi, soltanto all'omessa presentazione delle conclusioni nel dibattimento di primo grado.

Come noto, vige nel processo penale il principio di immanenza della costituzione di parte civile, normativamente previsto dall'articolo 76, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo».

Da questo principio deriva: che, una volta costituita, la parte civile debba ritenersi presente nel processo anche se non compare; che debba essere citata nei successivi gradi di giudizio anche se non impugnante; che non occorra per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione.

L'immanenza fa sì che la costituzione resti ferma anche quando si verifichi la morte della parte civile (in tal senso: Sez. 2, n. 7021 del 17/10/2013, dep. 2014, Striano, Rv. 259553; Sez. 4, n. 39506 del 15/07/2016, Cannprini, Rv. 267904; Sez. 3, 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M. Rv. 275904).

Corollario di questo principio generale è che l'immanenza viene meno soltanto nel caso di revoca espressa e la revoca implicita, prevista dall'articolo 82, comma 2 cod. proc. pen., opera solo nei casi espressamente previsti da questa norma: dunque, solo se, nel dibattimento di primo grado, non sono presentate conclusioni scritte.

Ed invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: «la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338; Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257199; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032; Sez. 4, n. 24360 del 28/05/2008, Rago, Rv. 240942).6.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

La parte civile Azienda USL [OSCURATO:PERSONA] (già USL 4 Prato) ha concluso con memoria del 28 novembre 2023 e si è limitata a chiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti e non fornendo un contributo effettivo alla decisione.

Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta (in tal senso, da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, pag. 23 e 24 della motivazione e giurisprudenza ivi citata).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 giugno 2022, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 11 aprile 2018 dal Tribunale di Lucca, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di primo grado è stata confermata quanto alla affermazione della penale responsabilità degli imputati per diversi furti aggravati e la pena è stata determinata: nella misura di anni sette, mesi nove di reclusione ed C 3.150,00 di multa per Calvino; nella misura di anni quattro, mesi tre di reclusione ed C 1.150,00 di multa per la Taccio. Per chiarezza espositiva è opportuno precisare che Calvino è stato ritenuto responsabile di tutti i furti a lui ascritti, fatta eccezione per quelli di cui ai capi 14) e 28) (per i quali era già stato assolto in primo grado), e la laccio è stata ritenuta responsabile di tutti i furti a lei ascritti [capi 9), 10),11), 12) e 13)]. I fatti, qualificati dal Pubblico ministero quali violazioni degli artt. 110, 624 bis, 625 n. 4 e n. 7 e 61 n. 7 cod. pen., sono stati diversamente qualificati già nella sentenza di primo grado come furti aggravati ex art. 624 cod. pen. Nel procedimento si sono costituite parti civili l'Azienda USL 4 Prato, il Complesso ospedaliero S. Giovanni dell'Addolorata di Roma e l'Azienda USL 2 Lucca. La sentenza di appello ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili (da liquidarsi in separato giudizio). 2. Contro la sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per mezzo del comune difensore. Il ricorso è unico e si articola in cinque motivi, comuni ad entrambi i ricorrenti, che di seguito si riportano, nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 546, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. dolendosi del fatto che nella sentenza impugnata sia stato trascritto l'originario capo di imputazione, nel quale era contestata la violazione dell'art. 624 bis cod. pen., ancorché il fatto fosse stato diversamente qualificato come violazione dell'art. 624 cod. pen. Secondo la difesa ciò comporterebbe nullità della sentenza perché contenente una imputazione non conforme a quella ritenuta e, quindi, mancante di uno dei suoi requisiti essenziali. 2.2. Col secondo e terzo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) n. 4) cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla per non aver motivato in ordine all'utilizzabilità dell'incidente probatorio nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] (imputato in procedimento connesso) rese dichiarazioni a carico dei ricorrenti; utilizzabilità che la difesa aveva contestato rilevando che nel corso dell'incidente probatorio [OSCURATO:PERSONA] non risultava essere stato assistito da un difensore. La difesa censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha desunto dal contenuto della trascrizione del verbale fonoregistrato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] era presente all'atto ancorché tale presenza non risultasse dal verbale redatto in forma riassuntiva. La censura, inoltre, nella parte in cui sostiene che, quand'anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato presente, ciò non renderebbe le dichiarazioni da lui rese inutilizzabili erga alios, ma avrebbe, quale unico effetto, quello di impedire che le dichiarazioni possano essere utilizzate contro la persona che le ha rese. Secondo la difesa, quando stabilisce che le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1 lett. a), debbano essere sentite con l'assistenza di un difensore, l'art. 210 cod. proc. pen. non indica possibilità alternative e ciò comporterebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Col quarto motivo, la difesa deduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza in capo agli imputati di indizi gravi precisi e concordanti. Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe affermato in termini apodittici, e senza spiegare tali asserzioni, che Calvino pagava con bonifico o con assegni i beni che [OSCURATO:PERSONA] gli forniva e si faceva rilasciare fattura al fine di «dare una parvenza di legalità alle acquisizioni delle sonde». Osserva che, irragionevolmente, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute attendibili ancorché egli abbia cercato di «coprire» il fratello [OSCURATO:PERSONA] il quale, per quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche, era al corrente del traffico illecito. Si duole, infine, che la sentenza impugnata abbia ritenuto di provenienza illecita le sonde rinvenute all'interno di locali che erano nella disponibilità della «Kutec s.r.I.» (della quale Calvino era legale rappresentante) senza individuare quali tra questi apparecchi fossero di provenienza furtiva e quali non lo fossero. La Corte territoriale - osserva il difensore - si è limitata a sostenere che Calvino aveva sostituito le etichette e falsificato il numero seriale delle sonde senza valutare l'ipotesi difensiva secondo la quale era stato invece [OSCURATO:PERSONA] a compiere tale operazione per vendere questi apparecchi a Calvino, che li aveva acquistati in buona fede. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa contesta la lettura delle conversazioni telefoniche che la riguardano dalle quali - sostiene - non sarebbe dato desumere che la laccio fosse consapevole della provenienza illecita dei beni forniti da [OSCURATO:PERSONA]. La difesa si duole, inoltre, che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. sia stata ritenuta sussistente, in assenza di prova, ritenendo verosimili le considerazioni svolte dalle parti civili nell'atto di costituzione, secondo le quali il furto delle sonde comportò la necessità di riprogramnnare le visite e impedì lo svolgimento dell'attività diagnostica di urgenza: circostanze meramente allegate dalle parti civili, ma non provate in giudizio. 2.4. Col quinto e ultimo motivo, la difesa lamenta violazione degli artt. 82 comma 2 e 523 cod. proc. pen. Si duole che la Corte territoriale abbia confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado ancorché in grado di appello nessuna delle parti civili avesse depositato conclusioni scritte. Sostiene che, in tale situazione, ai sensi del citato art. 82 la costituzione doveva intendersi revocata ex lege. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4.11 difensore della parte civile USL [OSCURATO:PERSONA] (già Azienda USL 4 Prato), con memoria depositata il 28 novembre 2023, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Con memoria depositata il 20 novembre 2023; la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo, col quale si deduce la nullità della sentenza di appello perché il capo di imputazione trascritto nella intestazione della stessa non è stato modificato alla luce della diversa qualificazione giuridica del fatto compiuta dal giudice di primo grado è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nel capo di imputazione. Nel caso di specie, peraltro, la diversa definizione giuridica ritenuta dal Tribunale è favorevole agli imputati, atteso che il reato di cui all'art. 624 è meno grave di quello previsto dall'art. 624 bis cod. pen. 3. Non hanno maggior pregio il secondo e il terzo motivo con i quali la difesa sostiene che le dichiarazioni etero-accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] - escusso il 26 ottobre 2012 in sede di incidente probatorio - considerate rilevanti ai fini della decisione, sarebbero inutilizzabili a tal fine atteso che, nel corso dell'esame, [OSCURATO:PERSONA] (imputato in separato procedimento, per aver concorso con Calvino e con la Taccio nei reati oggetto del presente giudizio) non fu assistito da un difensore di fiducia come sarebbe stato doveroso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. Nel respingere questa eccezione, la Corte territoriale ha rilevato che il verbale dell'incidente probatorio è stato redatto, oltre che in forma riassuntiva, anche con fonoregistrazione e ha chiarito che la presenza dei difensori del dichiarante emerge evidente dalla trascrizione della fonoregistrazione, nella quale il giudice dà atto che: «i difensori di [OSCURATO:PERSONA] non hanno domande». La difesa censura tale motivazione osservando che in quel verbale non è trascritta la verifica della costituzione delle parti sicché non è noto se tale verifica sia stata compiuta e chi fosse presente. Al ricorso non è allegato il verbale dell'incidente probatorio e dunque il ricorso non è autosufficiente. Anche se così non fosse, tuttavia, si deve osservare che non è illogico aver desunto dal contenuto della fonoregistrazione l'identità delle persone presenti all'atto. A ciò deve aggiungersi: - che, ai sensi dell'art. 403 cod. proc. pen., le prove assunte con incidente probatorio sono utilizzabili nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione e, nel caso di specie, non è controverso che alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] fosse presente il difensore degli imputati; - che, ai sensi dell'art. 64, comma 3 bis, cod. proc. pen., le dichiarazioni rese dalla persona interrogata sui fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti in mancanza dell'avvertimento previsto dal comma 3, lett. c) dello stesso art. 64, ma i ricorrenti non sostengono che tale avviso non sia stato dato; - che, ai sensi dell'art. 197 bis, comma 5, cod. proc. peri., le dichiarazioni rese da persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o in reato collegato che assumono l'ufficio di testimone, «non possono essere utilizzate nei confronti della persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna e in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette». Tale essendo il quadro normativo, si deve osservare che l'inutilizzabilità di una prova ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. è configurabile solo quando quella prova sia stata assunta «in violazione dei divieti stabiliti dalla legge» e non nei casi in cui la assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte. Nel caso di specie, come risulta dalle sentenze di primo e secondo grado, quando si tenne l'incidente probatorio, [OSCURATO:PERSONA] era già stato condannato con sentenza definitiva per aver concorso con Calvino o Taccio nei reati oggetto del presente procedimento, sicché era a tutti gli effetti un testimone assistito ex art. 197 bis cod. proc. pen. È pertanto doveroso ricordare che l'assistenza del difensore prevista da questa norma tende a tutelare l'imputato o l'indagato il quale renda dichiarazioni erga alios dal rischio che arrivi inconsapevolmente ad autoincrinninarsi per il reato connesso o collegato e comunque a deporre contro se stesso. Pertanto, le dichiarazioni rese da chi viene sentito come indagato o imputato in violazione delle garanzie difensive non sono inutilizzabili nei confronti dei terzi, rientrando nella sfera delle nullità riguardanti solo la persona nell'interesse della quale le formalità sono previste (sull'argomento: Sez. 6, n. 4230 del 26/11/2007, dep. 2008, Ferraro, Rv. 238720; Sez. 3, n. 10643 del 20/01/2010, Capozzi, Rv. 246590). 4. Nell'esaminare il quarto motivo si deve ricordare che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Per giurisprudenza costante, il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello. La Corte di legittimità, infatti, è chiamata ad un controllo sull'esistenza di una motivazione effettiva, che deve compiere attraverso una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, ma la sua valutazione non può mai sconfinare nel merito (fra le tante, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600). Non sono pertanto deducibili, in sede di ricorso per Cassazione, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. E sono inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (in tal senso, di recente, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601). Corollario di tale pacifico approccio è il principio - di rilievo nel procedimento in esame in cui le prove sono costituite anche da captazioni di conversazioni - secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 4.1. Così delineato l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, nella sostanza, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale dell'imputato. La Corte di Appello ha fondato tale affermazione di responsabilità su convergenti elementi indiziari, costituiti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che sono state valutate intrinsecamente attendibili e (come ampiamente illustrato dai giudici di merito) hanno trovato plurimi riscontri nelle indagini svolte e nel contenuto delle intercettazioni telefoniche. Non è contraddittorio o illogico aver valutato tali dichiarazioni attendibili a prescindere dalla circostanza, emersa dalle intercettazioni, che [OSCURATO:PERSONA] potesse essere informato dei traffici illeciti svolti dal fratello e da Calvino, tanto più che, nella conversazione valutata rilevante in tal senso, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a dire al fratello che Calvino non se la poteva prendere con nessuno perché sapeva «a cosa andava incontro» (pag. 21 della motivazione). Nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato poi nell'aver ritenuto attendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali Calvino eseguiva pagamenti tracciabili e pretendeva a volte il rilascio di fatture per dare una parvenza di liceità agli acquisiti effettuati: è significativa in tal senso la constatazione che - come dettagliatamente illustrato alle pagine 13 e ss. della sentenza di primo grado (cui la sentenza di appello fa rinvio) - molte delle sonde ecografiche provento dei furti oggetto di imputazione furono rinvenute presso locali in uso a Calvino e alla «Kutec s.r.I.». Considerazioni analoghe devono essere svolte per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], che è stata ritenuta coinvolta nei furti a lei ascritti sulla base dell'esito di intercettazioni telefoniche nelle quali forniva indicazioni sul tipo di sonde che era necessario procurare (pag.23 e ss. della sentenza impugnata; pag. 10 e ss. della sentenza di primo grado). 4.2. La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. osservando che il danno patrimoniale patito dalle strutture ospedaliere nelle quali furono commessi i furti non fu costituito soltanto dal valore delle sonde ecografiche sottratte, ma anche dalla necessità di acquistarne di nuove in tempi rapidi al fine di evitare l'interruzione del servizio e riprogrammare gli interventi che non avevano potuto essere eseguiti. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, tale argomentazione non è apodittica o congetturale, ma fondata su massime di esperienza. Non si tratta, quindi, di una motivazione manifestamente illogica. 5. Col quinto e ultimo motivo di ricorso la difesa deduce violazione degli artt. 82, comma 2, e 523 cod. proc. pen.: si duole che la Corte territoriale abbia confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado ancorché in grado di appello nessuna delle parti civili avesse depositato conclusioni scritte. Si osserva in proposito che l'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni «a norma dell'art. 523» e, quindi, soltanto all'omessa presentazione delle conclusioni nel dibattimento di primo grado. Come noto, vige nel processo penale il principio di immanenza della costituzione di parte civile, normativamente previsto dall'articolo 76, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo». Da questo principio deriva: che, una volta costituita, la parte civile debba ritenersi presente nel processo anche se non compare; che debba essere citata nei successivi gradi di giudizio anche se non impugnante; che non occorra per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione. L'immanenza fa sì che la costituzione resti ferma anche quando si verifichi la morte della parte civile (in tal senso: Sez. 2, n. 7021 del 17/10/2013, dep. 2014, Striano, Rv. 259553; Sez. 4, n. 39506 del 15/07/2016, Cannprini, Rv. 267904; Sez. 3, 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M. Rv. 275904). Corollario di questo principio generale è che l'immanenza viene meno soltanto nel caso di revoca espressa e la revoca implicita, prevista dall'articolo 82, comma 2 cod. proc. pen., opera solo nei casi espressamente previsti da questa norma: dunque, solo se, nel dibattimento di primo grado, non sono presentate conclusioni scritte. Ed invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: «la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338; Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257199; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032; Sez. 4, n. 24360 del 28/05/2008, Rago, Rv. 240942).6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. La parte civile Azienda USL [OSCURATO:PERSONA] (già USL 4 Prato) ha concluso con memoria del 28 novembre 2023 e si è limitata a chiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti e non fornendo un contributo effettivo alla decisione. Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta (in tal senso, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, pag. 23 e 24 della motivazione e giurisprudenza ivi citata). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
Sentenza Cassazione n. 51599/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris