CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 46464/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2019 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Macerata ha applicato, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno mesi quattro di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 337, 582, 585 in relazione all'art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen., con l'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., con condanna alle spese processuali in favore delle parti civili liquidate in euro 1.080,00. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e in relazione alla liquidazione delle spese di costituzione della parte civile, sostenendo che la stessa è priva di motivazione in ordine all'ammontare liquidato, peraltro, senza fare riferimento nemmeno alla nota spese depositata, nonché circa la valutazione di congruità degli emolumenti. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo è inammissibile tenuto conto che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.). E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati. Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. Tra detti motivi non rientra quello devoluto con l'impugnazione in esame, ove, peraltro genericamente, ci si duole dell'insussistenza di motivazione circa l' inesistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., laddove la sentenza, sul punto, rimanda alle risultanze della notitia criminis, nota alle parti.3.2.Sul secondo motivo si osserva che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e all'esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito (Sez. U, n. 40288 del 14 luglio 2011, Tizzi, Rv. 250680). Tuttavia, nel caso al vaglio, il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione sull'importo liquidato, senza specificamente indicare in che aspetto e in relazione a quali voci, la somma attribuita debba considerarsi non legale, ovvero non richiesta con apposita nota spese. Tanto, tenuto conto, peraltro, dell'esistenza di una pluralità di persone offese costituite parti civili, di cui rende conto lo stesso giudice nella motivazione del provvedimento censurato. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]