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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33873/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Sardo s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nata ad Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Sardo s.r.I., che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 ottobre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta rigettava la richiesta di applicazione di misure personali e reali avanzata nei confronti di 21 persone indagate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, di truffa aggravata e del reato ex art. 38 bis del d.

Igs. n. 81 del 2015.

Il G.I.P., in particolare, escludeva la gravità indiziaria rispetto al reato associativo, riteneva configurabile, quanto ai capi 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26, il reato ex art. 38 bis del d.

Igs. n. 81 del 2015, per il quale non era stata avanzata alcuna richiesta cautelare, trattandosi di fattispecie contravvenzionale, mentre, quanto ai capi 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25, il G.I.P. riteneva configurabile non il contestato delitto di truffa aggravata, ma quello di indebita compensazione, da considerarsi speciale, e rigettava la richiesta cautelare, in base al rilievo secondo cui le risultanze delle verifiche fiscali eseguite in capo alle imprese appaltatrici avevano già formato oggetto di denuncia presso le rispettive sedi giudiziarie, integrando ciò un ne bis in idem cautelare.

2. Con ordinanza del 30 novembre 2023, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto dal P.M., disponeva, in relazione al capo 19 della provvisoria imputazione, il sequestro preventivo diretto, fino alla concorrenza dell'importo di 53.100,92 euro, di somme di denaro giacenti su conti correnti o depositi o su qualsiasi altro tipo di rapporti bancari intestati o cointestati, riconducibili o comunque nella disponibilità della Sardo s.r.I.; il sequestro preventivo diretto e per equivalente, fino alla concorrenza dell'importo di 53.100,92 euro, di beni mobili e immobili, somme di denaro giacenti su conti correnti o depositi o su qualsiasi altro tipo di rapporti bancari intestati o cointestati, riconducibili o comunque nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., o, in via subordinata, in caso di incapienza parziale o totale dei beni riconducibili alla società, il sequestro per equivalente, fino alla concorrenza dell'importo di 53.100,92 euro, di beni mobili e immobili, di somme di denaro giacenti su conti correnti o depositi o su qualsiasi altro tipo di rapporti bancari intestati o cointestati, riconducibili o comunque nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale nisseno, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].

3.1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della Sardo s.r.I., tramite l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato cinque motivi.

Con il primo, la difesa contesta la valutazione indiziaria, evidenziando che il Tribunale ha erroneamente ritenuto la Sardo concorrente nel reato di indebita compensazione, quando in realtà la stessa è persona offesa del reato di truffa; si evidenzia in proposito che il decreto legge n. 25 del 2017, convertito dalla legge n. 49 del 2017, ha modificato l'art. 29 del d.

Igs. n. 276 del 2003 in tema di appalto di lavoro, estendendo l'operatività della già esistente responsabilità solidale ed eliminando la possibilità per il committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore o del subappaltatore, per cui, a seguito di tale modifica, lavoratori ed enti possono liberamente scegliere di agire in giudizio direttamente nei confronti del committente, spesso più solvibile del soggetto appaltatore, e di chiedere direttamente a lui il pagamento, con la conseguenza che, nel caso di specie, la Sardo, dopo aver pagato il costo dell'appalto, è rimasta debitrice nei confronti dell'Inps per l'intero importo dei contributi previdenziali dovuto, risultando persona danneggiata dal reato.

Con il secondo motivo, si contesta l'individuazione della competenza territoriale, avendo i giudici cautelari erroneamente utilizzato il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato e non quello corretto del iocus commissi delicti, che, rispetto al reato ex art. 10 quater del d.

Igs. n. 74 del 2000, va individuato nel luogo di presentazione dei modelli F24 mediante i quali si è proceduto alle indebite compensazioni; nel caso di specie, tale luogo va individuato in Torino, città dove insistono le sedi delle ditte appaltatrici ritenute autrici materiali del delitto contestato, con conseguente competenza del Tribunale di Torino.

Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 310 e 322 bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale riqualificato il reato di truffa aggravata ' ai danni dello Stato nel reato di concorso in indebita compensazione, reato per il quale il capo di imputazione indica che la Procura sta procedendo separatamente.

Si evidenzia al riguardo che il G.I.P. e il Tribunale hanno condiviso la medesima qualificazione giuridica contraria a quella richiesta della Procura, pervenendo tuttavia a esiti opposti sulla possibilità di procedere al sequestro; ciò tuttavia avrebbe imposto di considerare la rilevanza della pendenza degli altri procedimenti che lo stesso P.M. nel capo 17 ammette essere pendenti presso altre Procure.

Con il quarto motivo, è stata eccepita la violazione dell'art. 322 bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale riconosciuto il sequestro diretto nei confronti della Sardo s.r.I., senza tenere conto dei costi sostenuti e del profitto individuato dalla Guardia di Finanza; in particolare, il Tribunale avrebbe ordinato un sequestro per una cifra superiore al doppio del beneficio individuato dalla Guardia di Finanza, secondo cui il vantaggio economico per la [OSCURATO:SOCIETA]. non era pari ai contributi previdenziali, ma era notevolmente inferiore, tanto che il risparmio annuo è stato quantificato per il 2018 in 48.393,10 euro, per cui, ferma restando la illegittimità del sequestro, quest'ultimo in subordine andava ridotto al predetto importo.Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sul periculum in mora, rilevandosi che la Sardo S.r.I., sin dal 1° gennaio 2022, dopo aver scoperto il meccanismo fraudolento volto a sottrarre le somme destinate al pagamento dei contributi, ha provveduto ad assumere i dipendenti, pagando gli stipendi e gli altri oneri.

La valutazione del periculum in mora effettuata dal Tribunale non avrebbe tenuto poi conto dei due anni successivi di «totale fedeltà fiscale» e della circostanza che l'impresa continui ad operare, essendosi, invece, basata unicamente sulla gravità del reato e sulla previsione della confisca per il reato "riqualificato", senza tuttavia considerare che, come stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36959 del 2021, il provvedimento che dispone il sequestro deve spiegare per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca.

3.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa ha dedotto la violazione del ne bis in idem cautelare, rilevandosi che, come era stato osservato dal G.I.P., in relazione a tutte le operazioni di compensazione per cui si procede, è stata già esercitata l'azione penale in altre sedi giudiziarie, non avendo il P.M. fornito alcun dato certo, in forza del quale possa escludersi una duplicazione del presente procedimento.

Il Tribunale del riesame, aderendo in maniera illogica alla prospettazione accusatoria, quanto alla posizione dell'odierno ricorrente, avrebbe omesso di considerare l'esistenza (prima presso la Procura della Repubblica di Roma e poi presso la Procura di Torino dove il fascicolo fu trasmesso per competenza) del procedimento penale R.G.N.R. n. 16240/2022 iscritto a carico di «[OSCURATO:PERSONA] + altri», evincendosi dai capi di incolpazione provvisoria che [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 16 gennaio 2019 al 29 gennaio 2020 e dal 31 agosto 2020 alla data odierna, per cui tale circostanza indurrebbe a ritenere che tra i citati altri coindagati vi sia anche [OSCURATO:PERSONA], che è stato anch'egli legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].

3.3. [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato due motivi.

Con il primo, la difesa censura la valutazione del fumus commisi delicti, osservando che l'indagata ha rivestito il ruolo di amministratrice della BM Serviei s.r.I., società costituita nel 2017, dal 27 gennaio al 12 marzo 2020, ossia per soli 44 giorni, nei quali la ricorrente non ha compiuto alcuna operazione riconducibile alle contestazioni, non sottoscrivendo contratti di appalto e non compensando debiti tributari, essendo proseguita la gestione amministrativa solo con l'elaborazione delle buste paga, delle fatture e con il pagamento degli stipendi.

Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non avendo i giudici cautelari indicato le ragioni che avrebbero reso necessario anticipare l'effetto ablativo prima della definizione del giudizio in termini di periculum in mora, che deve essere attuale e concreto, e per aver fornito 4 G2--Z un'erronea interpretazione della nozione di profitto del reato, ritenendo soddisfatto solo in via presuntiva l'onere di accertare il profitto del reato concretamente riconducibile alla ricorrente, atteso che nessun rapporto diretto, di natura personale o economica, sarebbe emerso tra i coindagati, specie per [OSCURATO:PERSONA], che ha ricoperto per soli 44 giorni l'incarico di amministratrice della società.

3.3.1. Con memoria del 17 maggio 2024, il difensore della [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso, richiamando sia le considerazioni del Procuratore generale, sia l'esito favorevole del procedimento n. 302 del 2024 definito da questa Sezione in data 12 aprilé 2024, a seguito di ricorso della medesima indagata. [OSCURATO:PERSONA] È fondato e assorbente il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.

1. Iniziando dal ricorso della [OSCURATO:PERSONA], deve premettersi che le censure difensive investono la sola posizione soggettiva della ricorrente e la sua responsabilità concorsuale, non anche la ricostruzione del più generale contesto in cui si inseriscono i fatti, riferiti a un articolato meccanismo fraudolento incentrato sulla stipula di numerosi contratti di appalto di servizi che mascheravano illecite somministrazioni di personale.

Tale espediente, al di là del suo rilievo penale ai sensi ex art. 38 bis del d.

Igs. 81 del 2005 (titolo di reato non deducibile in sede cautelare, stante la natura contravvenzionale della relativa violazione), consentiva alle società committenti di evadere gli oneri contributivi e previdenziali e alle società appaltatrici di opporre in compensazione crediti fittizi.

Ribadito che lo scenario complessivo della vicenda non è oggetto di doglianza, occorre evidenziare che, quanto alla posizione dell'indagata, il Tribunale del Riesame ha ripercorso le risultanze investigative da cui è emersa la natura fittizia dei crediti portati in compensazione, in quanto derivanti da fraudolente annotazioni nelle scritture contabili e dalla falsa annotazione di fatture emesse per operazioni inesistenti.

Ciò posto, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno osservato che, una volta appurata l'oggettiva sussistenza della frode, l'assunzione della gestione, anche solo da un punto di vista formale, delle società coinvolte (come, ad esempio, nel caso della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA].) e, conseguentemente, della supervisione delle operazioni illecite dalle stesse poste in essere implicava evidentemente la piena consapevolezza, in capo ai soggetti agenti, del sistema fraudolento complessivo, alla ali realizzazione era, del resto, finalizzata la previa assunzione del debito fiscale mediante fittizi contratti di appalto.

1.1. Orbene, il percorso argomentativo del Tribunale del Riesame non si sottrae alle censure difensive, non potendosi sottacere che nel provvedimento 5 E< impugnato sono rimaste prive di risposta, integrando ciò un profilo di violazione di legge, le obiezioni difensive volte a rimarcare la circostanza, di per sé non proprio irrilevante, che la [OSCURATO:PERSONA] è stata amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]. solo nel breve periodo compreso tra il 27 gennaio e il 12 marzo 2020, non essendo stato chiarito se in questo circoscritto arco temporale siano stati stipulati contratti di appalto o siano stati comunque portati in compensazione crediti fittizi.

Tale accertamento avrebbe dovuto invece assumere carattere pregnante, non potendosi desumere, in via automatica e apodittica, il coinvolgimento nell'attività illecita dal mero status di legale rappresentante ricoperto in un periodo così limitato nell'ambito di una delle società inserite nel meccanismo fraudolento.

In tal senso, non può non rimarcarsi che le date di utilizzazione dei falsi crediti in compensazioni non sono specificate, per cui non può affermarsi con ragionevole certezza che la [OSCURATO:PERSONA], sia pure indirettamente, abbia avuto un ruolo nella vicenda, come pure non è proprio irrilevante il dato che i contratti di appalto di cui si discute sembrano essere stati stipulati in epoca non coincidente con quella in cui in cui l'indagata ha ricoperto la carica di amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società che risulta attiva già dal 2017, ossia dal ben prima del 27 gennaio 2020, in cui ha avuto luogo l'assunzione della carica da parte della [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Alla luce di tali considerazioni, si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con conseguente rinvio al Tribunale del Riesame di Caltanissetta per nuovo giudizio, dovendosi approfondire in sede di merito, ai fini della valutazione sul fumus commisi delicti, se, al di là della formale assunzione della legale rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA] nel breve periodo prima indicato (45 giorni), la ricorrente abbia compartecipato attivamente, sia pure in maniera indiretta, alla commissione delle condotte penalmente rilevanti, condotte di cui andranno conseguentemente chiarite le coordinate temporali, ciò al fine di stabilire un eventuale collegamento tra la veste dell'indagata e la commissione degli atti (stipula dei contratti di appalto, utilizzo in compensazione dei crediti fittizi o altro) integranti, nelle loro diverse fasi, la progressione criminosa dei reati contestati.

L'accoglimento delle censure in punto di fumus commissi delicti deve ritenersi assorbente rispetto alla valutazione delle doglianze sul periculum in mora.

2. Venendo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], se ne deve rimarcare l'inammissibilità, posto che le censure sulla violazione del divieto di bis in idem, fondate sul rilievo che i fatti oggetto di questo procedimento sono gli stessi che costituiscono oggetto del procedimento penale pendente a Torino, risultano manifestamente infondate.

Sul punto deve rilevarsi che il divieto di bis in idem non derivante da giudicato, come afferma ripetutamente la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (così Sez.

Un., n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01, nonché Sez. 6, n. 41380 del 19/09/2023, Libutti, Rv. 285354 - 01, e Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, Catapano, Rv. 269422 - 01).

Le Sezioni Unite, in particolare, hanno precisato che: «il riferimento alle regole sui conflitti risulta indubbiamente corretto nei casi di duplicazione del processo dinanzi a sedi giudiziarie diverse, dato che la contemporanea cognizione dell'identica regiudicanda ad opera di giudici differenti, uno dei quali è certamente incompetente, integra un "conflitto positivo proprio" risolubile mediante l'applicazione delle disposizioni degli art. 28 e segg.

In simili casi, il criterio di risoluzione della litispendenza deve essere costituito dall'applicazione delle disposizioni del codice che regolano la competenza, che devono sempre prevalere sui parametri empirici della progressione o della maggiore ampiezza della regiudicanda, il cui impiego può considerarsi consentito a condizione che la concentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice "precostituito per legge" in base alle norme sulla competenza» (Sez.

Un., n. 34655 del 28/06/2005, cit., in motivazione, § 3.2).

Ed hanno aggiunto: «l'operatività del principio generale del ne bis in idem presuppone proprio la pluralità di procedimenti ed è subordinata alle sole condizioni della perfetta coincidenza della regiudicanda (stesso imputato e medesimo fatto), dell'identità dell'ufficio del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale e dell'identità dell'ufficio del giudice chiamato a pronunciare una decisione rispetto alla quale, avendo già provveduto sul medesimo oggetto, ha definitivamente esaurito il suo compito» (Sez.

Un., n. 34655 del 28/06/2005, cit., in motivazione, § 5.2).

Sembra utile rappresentare, inoltre, che, nel caso di procedimenti pendenti davanti ad uffici giudiziari diversi, l'applicazione del principio del ne bis in idem e non delle disposizioni sui conflitti positivi di competenza finirebbe per infrangere il complesso sistema procedurale apprestato dal legislatore per la salvaguardia degli ambiti di giurisdizione riconosciuti a ciascun giudice, sostituendolo arbitrariamente con quello della priorità della procedura (cfr. Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, cit.).

In applicazione del principio precedentemente indicato, risulta evidente che, nel caso di specie, non è in alcun modo ipotizzabile l'applicazione del divieto di bis in idem, atteso che il procedimento asseritamente relativo ai medesimi fatti e nei confronti della stata persona è pendente in una sede giudiziaria, Torino, ben distinta da quella in cui è radicato il presente procedimento, Caltanissetta.

Per nessuno di essi, inoltre, si è pervenuti a una sentenza irrevocabile.

Di conseguenza, allo stato, in considerazione di quanto esposto in precedenza, il ricorrente, per contestare l'asserita indebita duplicazione dei procedimenti, è ammesso a fruire dei rimedi previsti per i conflitti di competenza, ma non può certo invocare una pronuncia di non luogo a procedere per violazione del principio del ne bis in idem.

Di qui l'infondatezza manifesta della doglianza difensiva.

2.1. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

3. Residua il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].

3.1. Partendo per ragioni di priorità logica dal secondo motivo, deve osservarsi che il rigetto dell'eccezione di competenza per territorio non presenta vizi di legittimità deducibili in questa sede, avendo l'ordinanza impugnata richiamato, in maniera pertinente, la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 285747 - 02 e Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Rv. 284057), secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente nell'anno interessato, mediante inoltro del modello F24 ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen.

Ora, premesso che nel caso di specie non è emerso in maniera chiara il luogo in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente, legittimamente i giudici cautelari hanno fatto riferimento al luogo di accertamento del reato, individuato in Caltanissetta, dove la locale Procura della Repubblica ha provveduto a dirigere e a portare avanti le attività investigative, impostazione questa coerente con il principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Rv. 260992), secondo cui il luogo dell'accertamento nei reati tributari va individuato nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica.

Ne consegue che la censura difensiva si palesa come manifestamente infondata.

3.2. Non meritevoli di accoglimento sono invece le doglianze in punto di fumus commisi delicti sollevate con il primo e il terzo motivo, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili.3.3.

In via preliminare, occorre richiamare in proposito la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett.

E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez.

Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

3.4. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, non sia configurabile, avuto riguardo alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione.

In particolare, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della Sardo s.r.I., società committente, abbia concorso nelle compensazioni di crediti inesistenti materialmente effettuate dal soggetto appaltatore per il pagamento degli oneri previdenziali e fiscali relativi ai lavoratori formalmente assunti dall'appaltatore, ma in realtà in servizio presso la [OSCURATO:SOCIETA].

A fondamento di questa conclusione, il Tribunale ha richiamato gli accertamenti investigativi da cui è emersa l'esistenza di una fitta rete di enti variamente dislocati sul territorio nazionale che, assumendo la veste formale di soggetto appaltatore, simulavano contratti di appalto di servizi con i rappresentanti di alcune imprese committenti locali al fine di dissimulare una fraudolenta somministrazione di lavoratori dalla società appaltatrice a quella committente, di modo che le imprese locali, gestendo il personale senza assumere la veste formale di datori di lavoro, realizzavano un ingiusto arricchimento, omettendo di assolvere all'obbligo di versamento dei contributi all'Inps e delle imposte relative ai rapporti di lavoro, mentre le imprese appaltatrici, quali formali datori di lavoro, pur assumendo il debito fiscale, previdenziale e contributivo, eludevano l'effettivo versamento dei relativi importi, opponendo crediti fittizi all'Agenzia delle Entrate e all'Inps.

In questo contesto, i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], grazie alla intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] e del consulente del lavoro [OSCURATO:PERSONA], sono entrati in particolare in contatto con [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della 9 Frk società nissena Sardo s.r.I., società committente, in ultimo beneficiaria delle compensazioni indebite direttamente realizzate dalle società appaltatrici.

Nel calcolare la somma algebrica degli importi delle indebite compensazioni, i giudici cautelari hanno ritenuto superata la soglia di punibilità del reato di cui all'art. 10 quater del d.

Igs. n. 74 del 2000, per cui, in assenza di censure specifiche sul punto, la riqualificazione giuridica del fatto operata dal G.I.P. prima e dal Tribunale poi non può ritenersi lesiva delle prerogative difensive, e ciò anche in ragione della fluidità che spesso connota le imputazioni della fase cautelare.

Con riferimento alla posizione dell'odierna ricorrente, l'ordinanza impugnata ha sottolineato che in capo alla stessa era ravvisabile il dolo richiesto ai fini della configurabilità del reato, ciò in ragione del fatto che il meccanismo dell'opposizione al Fisco di crediti inesistenti rappresentava uno stratagemma essenziale per la riuscita della frode, atteso che chi agiva in nome e per conto della società committente non poteva accontentarsi del solo trasferimento ai coindagati che rappresentavano le società appaltatrici dei loro debiti fiscali, ma doveva pretendere necessariamente che questi ultimi provvedessero, sia pur fittiziamente, ad assolvere al pagamento del debito medesimo, non potendo quindi disinteressarsi delle modalità attraverso le quali ciò sarebbe accaduto, rientrando dunque evidentemente la compensazione del debito fiscale nell'accordo criminoso.

In tal senso, è stato altresì ricordato il meccanismo della responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, nel caso di appalto di servizi, per il trattamento retributivo, per i contributi previdenziali e per i premi assicurativi dovuti dall'appaltatore e da eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto di servizi, ed entro il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto, da ciò ricavandosi che l'impresa beneficiaria, perché potesse effettivamente liberarsi del debito tributario, non doveva limitarsi a trasferirlo sul terzo appaltatore, ma doveva assicurarsi che quest'ultimo riuscisse a simularne il pagamento, incorrendo in caso contrario nell'azione di recupero dello Stato, che avrebbe potuto agire anche nei confronti del soggetto committente.

Il Tribunale del Riesame ha inoltre sottolineato (pag. 13 dell'ordinanza impugnata) la sostanziale irrilevanza della documentazione prodotta dalla difesa, in quanto avente ad oggetto quietanze di versamento relative ad anni successivi a quelli per cui si procede, mentre il fatto che le imprese appaltatrici fossero in regola con il Durc è stato ragionevolmente ritenuto recessivo rispetto delle evidenze indiziarie riguardanti il meccanismo fraudolento in cui è risultata inserita la [OSCURATO:SOCIETA].

3.5. Orbene, rimarcato il differente standard valutativo richiesto ai fini dell'adozione delle misure personali e di quelle reali, deve osservarsi che il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, in quanto fondato su una disamina non manifestamente illogica delle fonti investigative disponibili, non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa circa il concreto ruolo assunto nella vicenda dalla Sardo ben potranno essere eventualmente approfondite anche a livello probatorio nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che, per quanto in questa sede rileva, il provvedimento impugnato risulta sorretto da un corpus argomentativo non definibile come apparente, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.

3.6. Parimenti immune da censure è la valutazione sull'individuazione del profitto e sulla sussistenza del periculum in mora, valutazione rispettivamente contestata con il quarto e il quinto motivo, anch'essi suscettibili di esame unitario.

E invero i giudici cautelari hanno correttamente individuato l'importo da sequestrare in 53.100,92 euro, somma corrispondente al risparmio di spesa conseguito in virtù del mancato pagamento dell'obbligazione tributaria derivante dall'indebita compensazione di cui al capo 19, avente ad oggetto tale importo.

Tale impostazione è del resto coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, Rv. 274561 - 03), secondo cui, in tema di indebita compensazione di crediti di imposta, il profitto del reato di cui all'art. 10 quater del d.

Igs. n. 74 del 2000, che può essere oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, è costituito dall'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità, dovendosi a ciò aggiungere, da un lato, che risultano non specifiche le deduzioni difensive volte a sollecitare un computo differente dell'importo oggetto di cautela reale, e, dall'altro, che il Tribunale, nell'individuare l'ordine con cui procedere all'apprensione dei beni, ha altresì fatto buon governo del principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258647, Gubert), ribadito dalla giurisprudenza successiva (cfr. Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rv. 272238, Sez. 3, n. 43816 del 01/12/2016, dep. 2017, Rv. 271254 e Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014, dep. 2015, Rv. 262770), secondo cui, in tema di reati tributari commessi dall'amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato.Quanto poi al periculum in mora, l'ordinanza impugnata, nel richiamare e nell'applicare correttamente i dettami delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) in ordine all'onere di motivare, in caso di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, ha valorizzato, in modo non improprio, il concreto rischio che i legali rappresentanti delle società coinvolte nelle indebite compensazioni possano far disperdere le somme conseguite tramite manovre fraudolenti, rendendo così impraticabile una successiva confisca, dovendosi tenere conto in tal senso delle modalità elusive con cui sono stati commessi i reati, peraltro in un ambito territoriale non circoscritto.

Anche in tal caso, invero, le doglianze difensive sostanzialmente evocano vizi motivazionali del provvedimento impugnato che, come si è precisato, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità in materia cautelare reale.

3.7. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della Sardo s.r.I., deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Sardo s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nata ad Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Sardo s.r.I., che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 ottobre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta rigettava la richiesta di applicazione di misure personali e reali avanzata nei confronti di 21 persone indagate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, di truffa aggravata e del reato ex art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015. Il G.I.P., in particolare, escludeva la gravità indiziaria rispetto al reato associativo, riteneva configurabile, quanto ai capi 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26, il reato ex art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015, per il quale non era stata avanzata alcuna richiesta cautelare, trattandosi di fattispecie contravvenzionale, mentre, quanto ai capi 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25, il G.I.P. riteneva configurabile non il contestato delitto di truffa aggravata, ma quello di indebita compensazione, da considerarsi speciale, e rigettava la richiesta cautelare, in base al rilievo secondo cui le risultanze delle verifiche fiscali eseguite in capo alle imprese appaltatrici avevano già formato oggetto di denuncia presso le rispettive sedi giudiziarie, integrando ciò un ne bis in idem cautelare. 2. Con ordinanza del 30 novembre 2023, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto dal P.M., disponeva, in relazione al capo 19 della provvisoria imputazione, il sequestro preventivo diretto, fino alla concorrenza dell'importo di 53.100,92 euro, di somme di denaro giacenti su conti correnti o depositi o su qualsiasi altro tipo di rapporti bancari intestati o cointestati, riconducibili o comunque nella disponibilità della Sardo s.r.I.; il sequestro preventivo diretto e per equivalente, fino alla concorrenza dell'importo di 53.100,92 euro, di beni mobili e immobili, somme di denaro giacenti su conti correnti o depositi o su qualsiasi altro tipo di rapporti bancari intestati o cointestati, riconducibili o comunque nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., o, in via subordinata, in caso di incapienza parziale o totale dei beni riconducibili alla società, il sequestro per equivalente, fino alla concorrenza dell'importo di 53.100,92 euro, di beni mobili e immobili, di somme di denaro giacenti su conti correnti o depositi o su qualsiasi altro tipo di rapporti bancari intestati o cointestati, riconducibili o comunque nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale nisseno, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della Sardo s.r.I., tramite l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato cinque motivi. Con il primo, la difesa contesta la valutazione indiziaria, evidenziando che il Tribunale ha erroneamente ritenuto la Sardo concorrente nel reato di indebita compensazione, quando in realtà la stessa è persona offesa del reato di truffa; si evidenzia in proposito che il decreto legge n. 25 del 2017, convertito dalla legge n. 49 del 2017, ha modificato l'art. 29 del d. Igs. n. 276 del 2003 in tema di appalto di lavoro, estendendo l'operatività della già esistente responsabilità solidale ed eliminando la possibilità per il committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore o del subappaltatore, per cui, a seguito di tale modifica, lavoratori ed enti possono liberamente scegliere di agire in giudizio direttamente nei confronti del committente, spesso più solvibile del soggetto appaltatore, e di chiedere direttamente a lui il pagamento, con la conseguenza che, nel caso di specie, la Sardo, dopo aver pagato il costo dell'appalto, è rimasta debitrice nei confronti dell'Inps per l'intero importo dei contributi previdenziali dovuto, risultando persona danneggiata dal reato. Con il secondo motivo, si contesta l'individuazione della competenza territoriale, avendo i giudici cautelari erroneamente utilizzato il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato e non quello corretto del iocus commissi delicti, che, rispetto al reato ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, va individuato nel luogo di presentazione dei modelli F24 mediante i quali si è proceduto alle indebite compensazioni; nel caso di specie, tale luogo va individuato in Torino, città dove insistono le sedi delle ditte appaltatrici ritenute autrici materiali del delitto contestato, con conseguente competenza del Tribunale di Torino. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 310 e 322 bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale riqualificato il reato di truffa aggravata ' ai danni dello Stato nel reato di concorso in indebita compensazione, reato per il quale il capo di imputazione indica che la Procura sta procedendo separatamente. Si evidenzia al riguardo che il G.I.P. e il Tribunale hanno condiviso la medesima qualificazione giuridica contraria a quella richiesta della Procura, pervenendo tuttavia a esiti opposti sulla possibilità di procedere al sequestro; ciò tuttavia avrebbe imposto di considerare la rilevanza della pendenza degli altri procedimenti che lo stesso P.M. nel capo 17 ammette essere pendenti presso altre Procure. Con il quarto motivo, è stata eccepita la violazione dell'art. 322 bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale riconosciuto il sequestro diretto nei confronti della Sardo s.r.I., senza tenere conto dei costi sostenuti e del profitto individuato dalla Guardia di Finanza; in particolare, il Tribunale avrebbe ordinato un sequestro per una cifra superiore al doppio del beneficio individuato dalla Guardia di Finanza, secondo cui il vantaggio economico per la [OSCURATO:SOCIETA]. non era pari ai contributi previdenziali, ma era notevolmente inferiore, tanto che il risparmio annuo è stato quantificato per il 2018 in 48.393,10 euro, per cui, ferma restando la illegittimità del sequestro, quest'ultimo in subordine andava ridotto al predetto importo.Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sul periculum in mora, rilevandosi che la Sardo S.r.I., sin dal 1° gennaio 2022, dopo aver scoperto il meccanismo fraudolento volto a sottrarre le somme destinate al pagamento dei contributi, ha provveduto ad assumere i dipendenti, pagando gli stipendi e gli altri oneri. La valutazione del periculum in mora effettuata dal Tribunale non avrebbe tenuto poi conto dei due anni successivi di «totale fedeltà fiscale» e della circostanza che l'impresa continui ad operare, essendosi, invece, basata unicamente sulla gravità del reato e sulla previsione della confisca per il reato "riqualificato", senza tuttavia considerare che, come stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36959 del 2021, il provvedimento che dispone il sequestro deve spiegare per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca. 3.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa ha dedotto la violazione del ne bis in idem cautelare, rilevandosi che, come era stato osservato dal G.I.P., in relazione a tutte le operazioni di compensazione per cui si procede, è stata già esercitata l'azione penale in altre sedi giudiziarie, non avendo il P.M. fornito alcun dato certo, in forza del quale possa escludersi una duplicazione del presente procedimento. Il Tribunale del riesame, aderendo in maniera illogica alla prospettazione accusatoria, quanto alla posizione dell'odierno ricorrente, avrebbe omesso di considerare l'esistenza (prima presso la Procura della Repubblica di Roma e poi presso la Procura di Torino dove il fascicolo fu trasmesso per competenza) del procedimento penale R.G.N.R. n. 16240/2022 iscritto a carico di «[OSCURATO:PERSONA] + altri», evincendosi dai capi di incolpazione provvisoria che [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 16 gennaio 2019 al 29 gennaio 2020 e dal 31 agosto 2020 alla data odierna, per cui tale circostanza indurrebbe a ritenere che tra i citati altri coindagati vi sia anche [OSCURATO:PERSONA], che è stato anch'egli legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. 3.3. [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa censura la valutazione del fumus commisi delicti, osservando che l'indagata ha rivestito il ruolo di amministratrice della BM Serviei s.r.I., società costituita nel 2017, dal 27 gennaio al 12 marzo 2020, ossia per soli 44 giorni, nei quali la ricorrente non ha compiuto alcuna operazione riconducibile alle contestazioni, non sottoscrivendo contratti di appalto e non compensando debiti tributari, essendo proseguita la gestione amministrativa solo con l'elaborazione delle buste paga, delle fatture e con il pagamento degli stipendi. Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non avendo i giudici cautelari indicato le ragioni che avrebbero reso necessario anticipare l'effetto ablativo prima della definizione del giudizio in termini di periculum in mora, che deve essere attuale e concreto, e per aver fornito 4 G2--Z un'erronea interpretazione della nozione di profitto del reato, ritenendo soddisfatto solo in via presuntiva l'onere di accertare il profitto del reato concretamente riconducibile alla ricorrente, atteso che nessun rapporto diretto, di natura personale o economica, sarebbe emerso tra i coindagati, specie per [OSCURATO:PERSONA], che ha ricoperto per soli 44 giorni l'incarico di amministratrice della società. 3.3.1. Con memoria del 17 maggio 2024, il difensore della [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso, richiamando sia le considerazioni del Procuratore generale, sia l'esito favorevole del procedimento n. 302 del 2024 definito da questa Sezione in data 12 aprilé 2024, a seguito di ricorso della medesima indagata. [OSCURATO:PERSONA] È fondato e assorbente il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Iniziando dal ricorso della [OSCURATO:PERSONA], deve premettersi che le censure difensive investono la sola posizione soggettiva della ricorrente e la sua responsabilità concorsuale, non anche la ricostruzione del più generale contesto in cui si inseriscono i fatti, riferiti a un articolato meccanismo fraudolento incentrato sulla stipula di numerosi contratti di appalto di servizi che mascheravano illecite somministrazioni di personale. Tale espediente, al di là del suo rilievo penale ai sensi ex art. 38 bis del d. Igs. 81 del 2005 (titolo di reato non deducibile in sede cautelare, stante la natura contravvenzionale della relativa violazione), consentiva alle società committenti di evadere gli oneri contributivi e previdenziali e alle società appaltatrici di opporre in compensazione crediti fittizi. Ribadito che lo scenario complessivo della vicenda non è oggetto di doglianza, occorre evidenziare che, quanto alla posizione dell'indagata, il Tribunale del Riesame ha ripercorso le risultanze investigative da cui è emersa la natura fittizia dei crediti portati in compensazione, in quanto derivanti da fraudolente annotazioni nelle scritture contabili e dalla falsa annotazione di fatture emesse per operazioni inesistenti. Ciò posto, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno osservato che, una volta appurata l'oggettiva sussistenza della frode, l'assunzione della gestione, anche solo da un punto di vista formale, delle società coinvolte (come, ad esempio, nel caso della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA].) e, conseguentemente, della supervisione delle operazioni illecite dalle stesse poste in essere implicava evidentemente la piena consapevolezza, in capo ai soggetti agenti, del sistema fraudolento complessivo, alla ali realizzazione era, del resto, finalizzata la previa assunzione del debito fiscale mediante fittizi contratti di appalto. 1.1. Orbene, il percorso argomentativo del Tribunale del Riesame non si sottrae alle censure difensive, non potendosi sottacere che nel provvedimento 5 E< impugnato sono rimaste prive di risposta, integrando ciò un profilo di violazione di legge, le obiezioni difensive volte a rimarcare la circostanza, di per sé non proprio irrilevante, che la [OSCURATO:PERSONA] è stata amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]. solo nel breve periodo compreso tra il 27 gennaio e il 12 marzo 2020, non essendo stato chiarito se in questo circoscritto arco temporale siano stati stipulati contratti di appalto o siano stati comunque portati in compensazione crediti fittizi. Tale accertamento avrebbe dovuto invece assumere carattere pregnante, non potendosi desumere, in via automatica e apodittica, il coinvolgimento nell'attività illecita dal mero status di legale rappresentante ricoperto in un periodo così limitato nell'ambito di una delle società inserite nel meccanismo fraudolento. In tal senso, non può non rimarcarsi che le date di utilizzazione dei falsi crediti in compensazioni non sono specificate, per cui non può affermarsi con ragionevole certezza che la [OSCURATO:PERSONA], sia pure indirettamente, abbia avuto un ruolo nella vicenda, come pure non è proprio irrilevante il dato che i contratti di appalto di cui si discute sembrano essere stati stipulati in epoca non coincidente con quella in cui in cui l'indagata ha ricoperto la carica di amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società che risulta attiva già dal 2017, ossia dal ben prima del 27 gennaio 2020, in cui ha avuto luogo l'assunzione della carica da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Alla luce di tali considerazioni, si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con conseguente rinvio al Tribunale del Riesame di Caltanissetta per nuovo giudizio, dovendosi approfondire in sede di merito, ai fini della valutazione sul fumus commisi delicti, se, al di là della formale assunzione della legale rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA] nel breve periodo prima indicato (45 giorni), la ricorrente abbia compartecipato attivamente, sia pure in maniera indiretta, alla commissione delle condotte penalmente rilevanti, condotte di cui andranno conseguentemente chiarite le coordinate temporali, ciò al fine di stabilire un eventuale collegamento tra la veste dell'indagata e la commissione degli atti (stipula dei contratti di appalto, utilizzo in compensazione dei crediti fittizi o altro) integranti, nelle loro diverse fasi, la progressione criminosa dei reati contestati. L'accoglimento delle censure in punto di fumus commissi delicti deve ritenersi assorbente rispetto alla valutazione delle doglianze sul periculum in mora. 2. Venendo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], se ne deve rimarcare l'inammissibilità, posto che le censure sulla violazione del divieto di bis in idem, fondate sul rilievo che i fatti oggetto di questo procedimento sono gli stessi che costituiscono oggetto del procedimento penale pendente a Torino, risultano manifestamente infondate. Sul punto deve rilevarsi che il divieto di bis in idem non derivante da giudicato, come afferma ripetutamente la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (così Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01, nonché Sez. 6, n. 41380 del 19/09/2023, Libutti, Rv. 285354 - 01, e Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, Catapano, Rv. 269422 - 01). Le Sezioni Unite, in particolare, hanno precisato che: «il riferimento alle regole sui conflitti risulta indubbiamente corretto nei casi di duplicazione del processo dinanzi a sedi giudiziarie diverse, dato che la contemporanea cognizione dell'identica regiudicanda ad opera di giudici differenti, uno dei quali è certamente incompetente, integra un "conflitto positivo proprio" risolubile mediante l'applicazione delle disposizioni degli art. 28 e segg. In simili casi, il criterio di risoluzione della litispendenza deve essere costituito dall'applicazione delle disposizioni del codice che regolano la competenza, che devono sempre prevalere sui parametri empirici della progressione o della maggiore ampiezza della regiudicanda, il cui impiego può considerarsi consentito a condizione che la concentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice "precostituito per legge" in base alle norme sulla competenza» (Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005, cit., in motivazione, § 3.2). Ed hanno aggiunto: «l'operatività del principio generale del ne bis in idem presuppone proprio la pluralità di procedimenti ed è subordinata alle sole condizioni della perfetta coincidenza della regiudicanda (stesso imputato e medesimo fatto), dell'identità dell'ufficio del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale e dell'identità dell'ufficio del giudice chiamato a pronunciare una decisione rispetto alla quale, avendo già provveduto sul medesimo oggetto, ha definitivamente esaurito il suo compito» (Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005, cit., in motivazione, § 5.2). Sembra utile rappresentare, inoltre, che, nel caso di procedimenti pendenti davanti ad uffici giudiziari diversi, l'applicazione del principio del ne bis in idem e non delle disposizioni sui conflitti positivi di competenza finirebbe per infrangere il complesso sistema procedurale apprestato dal legislatore per la salvaguardia degli ambiti di giurisdizione riconosciuti a ciascun giudice, sostituendolo arbitrariamente con quello della priorità della procedura (cfr. Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, cit.). In applicazione del principio precedentemente indicato, risulta evidente che, nel caso di specie, non è in alcun modo ipotizzabile l'applicazione del divieto di bis in idem, atteso che il procedimento asseritamente relativo ai medesimi fatti e nei confronti della stata persona è pendente in una sede giudiziaria, Torino, ben distinta da quella in cui è radicato il presente procedimento, Caltanissetta. Per nessuno di essi, inoltre, si è pervenuti a una sentenza irrevocabile. Di conseguenza, allo stato, in considerazione di quanto esposto in precedenza, il ricorrente, per contestare l'asserita indebita duplicazione dei procedimenti, è ammesso a fruire dei rimedi previsti per i conflitti di competenza, ma non può certo invocare una pronuncia di non luogo a procedere per violazione del principio del ne bis in idem. Di qui l'infondatezza manifesta della doglianza difensiva. 2.1. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 3. Residua il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1. Partendo per ragioni di priorità logica dal secondo motivo, deve osservarsi che il rigetto dell'eccezione di competenza per territorio non presenta vizi di legittimità deducibili in questa sede, avendo l'ordinanza impugnata richiamato, in maniera pertinente, la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 285747 - 02 e Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Rv. 284057), secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente nell'anno interessato, mediante inoltro del modello F24 ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. Ora, premesso che nel caso di specie non è emerso in maniera chiara il luogo in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente, legittimamente i giudici cautelari hanno fatto riferimento al luogo di accertamento del reato, individuato in Caltanissetta, dove la locale Procura della Repubblica ha provveduto a dirigere e a portare avanti le attività investigative, impostazione questa coerente con il principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Rv. 260992), secondo cui il luogo dell'accertamento nei reati tributari va individuato nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica. Ne consegue che la censura difensiva si palesa come manifestamente infondata. 3.2. Non meritevoli di accoglimento sono invece le doglianze in punto di fumus commisi delicti sollevate con il primo e il terzo motivo, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili.3.3. In via preliminare, occorre richiamare in proposito la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 3.4. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, non sia configurabile, avuto riguardo alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione. In particolare, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della Sardo s.r.I., società committente, abbia concorso nelle compensazioni di crediti inesistenti materialmente effettuate dal soggetto appaltatore per il pagamento degli oneri previdenziali e fiscali relativi ai lavoratori formalmente assunti dall'appaltatore, ma in realtà in servizio presso la [OSCURATO:SOCIETA]. A fondamento di questa conclusione, il Tribunale ha richiamato gli accertamenti investigativi da cui è emersa l'esistenza di una fitta rete di enti variamente dislocati sul territorio nazionale che, assumendo la veste formale di soggetto appaltatore, simulavano contratti di appalto di servizi con i rappresentanti di alcune imprese committenti locali al fine di dissimulare una fraudolenta somministrazione di lavoratori dalla società appaltatrice a quella committente, di modo che le imprese locali, gestendo il personale senza assumere la veste formale di datori di lavoro, realizzavano un ingiusto arricchimento, omettendo di assolvere all'obbligo di versamento dei contributi all'Inps e delle imposte relative ai rapporti di lavoro, mentre le imprese appaltatrici, quali formali datori di lavoro, pur assumendo il debito fiscale, previdenziale e contributivo, eludevano l'effettivo versamento dei relativi importi, opponendo crediti fittizi all'Agenzia delle Entrate e all'Inps. In questo contesto, i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], grazie alla intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] e del consulente del lavoro [OSCURATO:PERSONA], sono entrati in particolare in contatto con [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della 9 Frk società nissena Sardo s.r.I., società committente, in ultimo beneficiaria delle compensazioni indebite direttamente realizzate dalle società appaltatrici. Nel calcolare la somma algebrica degli importi delle indebite compensazioni, i giudici cautelari hanno ritenuto superata la soglia di punibilità del reato di cui all'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, per cui, in assenza di censure specifiche sul punto, la riqualificazione giuridica del fatto operata dal G.I.P. prima e dal Tribunale poi non può ritenersi lesiva delle prerogative difensive, e ciò anche in ragione della fluidità che spesso connota le imputazioni della fase cautelare. Con riferimento alla posizione dell'odierna ricorrente, l'ordinanza impugnata ha sottolineato che in capo alla stessa era ravvisabile il dolo richiesto ai fini della configurabilità del reato, ciò in ragione del fatto che il meccanismo dell'opposizione al Fisco di crediti inesistenti rappresentava uno stratagemma essenziale per la riuscita della frode, atteso che chi agiva in nome e per conto della società committente non poteva accontentarsi del solo trasferimento ai coindagati che rappresentavano le società appaltatrici dei loro debiti fiscali, ma doveva pretendere necessariamente che questi ultimi provvedessero, sia pur fittiziamente, ad assolvere al pagamento del debito medesimo, non potendo quindi disinteressarsi delle modalità attraverso le quali ciò sarebbe accaduto, rientrando dunque evidentemente la compensazione del debito fiscale nell'accordo criminoso. In tal senso, è stato altresì ricordato il meccanismo della responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, nel caso di appalto di servizi, per il trattamento retributivo, per i contributi previdenziali e per i premi assicurativi dovuti dall'appaltatore e da eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto di servizi, ed entro il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto, da ciò ricavandosi che l'impresa beneficiaria, perché potesse effettivamente liberarsi del debito tributario, non doveva limitarsi a trasferirlo sul terzo appaltatore, ma doveva assicurarsi che quest'ultimo riuscisse a simularne il pagamento, incorrendo in caso contrario nell'azione di recupero dello Stato, che avrebbe potuto agire anche nei confronti del soggetto committente. Il Tribunale del Riesame ha inoltre sottolineato (pag. 13 dell'ordinanza impugnata) la sostanziale irrilevanza della documentazione prodotta dalla difesa, in quanto avente ad oggetto quietanze di versamento relative ad anni successivi a quelli per cui si procede, mentre il fatto che le imprese appaltatrici fossero in regola con il Durc è stato ragionevolmente ritenuto recessivo rispetto delle evidenze indiziarie riguardanti il meccanismo fraudolento in cui è risultata inserita la [OSCURATO:SOCIETA]. 3.5. Orbene, rimarcato il differente standard valutativo richiesto ai fini dell'adozione delle misure personali e di quelle reali, deve osservarsi che il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, in quanto fondato su una disamina non manifestamente illogica delle fonti investigative disponibili, non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa circa il concreto ruolo assunto nella vicenda dalla Sardo ben potranno essere eventualmente approfondite anche a livello probatorio nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che, per quanto in questa sede rileva, il provvedimento impugnato risulta sorretto da un corpus argomentativo non definibile come apparente, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 3.6. Parimenti immune da censure è la valutazione sull'individuazione del profitto e sulla sussistenza del periculum in mora, valutazione rispettivamente contestata con il quarto e il quinto motivo, anch'essi suscettibili di esame unitario. E invero i giudici cautelari hanno correttamente individuato l'importo da sequestrare in 53.100,92 euro, somma corrispondente al risparmio di spesa conseguito in virtù del mancato pagamento dell'obbligazione tributaria derivante dall'indebita compensazione di cui al capo 19, avente ad oggetto tale importo. Tale impostazione è del resto coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, Rv. 274561 - 03), secondo cui, in tema di indebita compensazione di crediti di imposta, il profitto del reato di cui all'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, che può essere oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, è costituito dall'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità, dovendosi a ciò aggiungere, da un lato, che risultano non specifiche le deduzioni difensive volte a sollecitare un computo differente dell'importo oggetto di cautela reale, e, dall'altro, che il Tribunale, nell'individuare l'ordine con cui procedere all'apprensione dei beni, ha altresì fatto buon governo del principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258647, Gubert), ribadito dalla giurisprudenza successiva (cfr. Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rv. 272238, Sez. 3, n. 43816 del 01/12/2016, dep. 2017, Rv. 271254 e Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014, dep. 2015, Rv. 262770), secondo cui, in tema di reati tributari commessi dall'amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato.Quanto poi al periculum in mora, l'ordinanza impugnata, nel richiamare e nell'applicare correttamente i dettami delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) in ordine all'onere di motivare, in caso di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, ha valorizzato, in modo non improprio, il concreto rischio che i legali rappresentanti delle società coinvolte nelle indebite compensazioni possano far disperdere le somme conseguite tramite manovre fraudolenti, rendendo così impraticabile una successiva confisca, dovendosi tenere conto in tal senso delle modalità elusive con cui sono stati commessi i reati, peraltro in un ambito territoriale non circoscritto. Anche in tal caso, invero, le doglianze difensive sostanzialmente evocano vizi motivazionali del provvedimento impugnato che, come si è precisato, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità in materia cautelare reale. 3.7. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della Sardo s.r.I., deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impug
Sentenza Cassazione n. 33873/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris