CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 13616/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5473/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 5480/2019 depositata il24/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.la srl [OSCURATO:PERSONA] ricorreva con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe cui la CTR della Campania, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto il ricorso originario avverso avviso di accertamento per maggior TARI e sanzioni su immobile destinato ad attività alberghiera in [OSCURATO:PERSONA]; 2.il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; considerato che; 1. con atto in data 26 gennaio 2023, la ricorrente ha rinunciato al ricorso per essere intervenuto, da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento dell’avviso oggetto di causa; 3. in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. con compensazione delle spese del giudizio; 4. non vi è luogo ad applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma, “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass.12 novembre 2015, n. n.23175); PQM dichiara estinto il giudizio, spese compensate.