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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 11775/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28882/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 583/2022 depositatoi l 17/06/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] domandò alla Corte d’appello di Napoli la corresponsione di un equo indennizzo, ai sensi della legge n. 689/1981, allegando l’avvenuto deposito, nel procedimento civile presupposto, di apposita istanza di decisione, a seguito di trattazione orale.

Con decreto n. 401/2022 il giudice adito dichiarò l’inammissibilità del ricorso sostanzialmente per l’omesso deposito dell’istanza di pronunzia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. in tempo utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso.

La conseguente opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/01 proposta dal Luciano fu respinta dalla Corte d’appello di Napoli, sulla considerazione che le parti ben avrebbero potuto attivare il rimedio previsto dalla prima parte del secondo comma dell’art. 1 ter della legge n. 89/2001, ossia l’istanza di mutamento del rito da ordinario a sommario.

Ricorre in cassazione il Luciano con due motivi, illustrati da successiva memoria.

Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo, adducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, § 1, e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, in combinato disposto con gli artt. 10 e 11 Cost., nonché degli artt. 1 ter comma 1° e 2 comma 1° della legge n. 89/2001, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia che la Corte d’appello non avrebbe tenuto in debita considerazione il fatto che l’odierno ricorrente aveva proposto “appena possibile e puntualmente” apposita istanza di decisione a seguito di trattazione orale, quale rimedio preventivo previsto dall’art. 1 ter della legge n. 89/2001.

In ogni caso, l’istanza di mutamento del rito non avrebbe avuto alcuna prevalenza, rispetto agli altri rimedi previsti dall’art. 1 ter, posto che il legislatore li avrebbe collocati tutti sullo stesso piano e definiti quali modelli procedimentali alternativi.

D’altra parte, alla data di decorrenza dei due anni e sei mesi il procedimento si sarebbe trovato in piena fase istruttoria ed al termine per l’attivazione dei rimedi preventivi non avrebbe potuto riconoscersi natura perentoria. 1.a) Col secondo motivo viene posta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 ter, comma 1° e 2 comma 1° della legge 24 marzo 2001 n. 89 per contrasto con gli artt. 10, 11 e 117 Cost. con riferimento agli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, così come interpretati dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo.

Le norme della legge n. 89/01 non garantirebbero, infatti, in modo efficace ed effettivo l’accelerazione della decisione, non corrispondendo alla presentazione delle stesse alcuna effettiva diversa considerazione della vicenda processuale, sicché si tradurrebbero in un inutile adempimento formale privo di conseguenze favorevoli, ma in grado di ostacolare l’accesso al procedimento di equo indennizzo.

Il primo motivo è immeritevole di accoglimento. 2) L’art. 1 ter della legge n. 81/2001 recita al primo comma: Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agliarticoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.

Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

Nelle cause in cui non si applica il rito semplificato di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma degli articoli 275, commi secondo, terzo e quarto, 281-sexies e 350-bis del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.”. 2.a) È dunque corretto sostenere, come afferma il ricorrente, che il legislatore non abbia introdotto alcun criterio di priorità all’interno dei rimedi preventivi, esperibili entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis” si riferisce evidentemente ad un limite che non può essere se non tassativo.

In altre parole, una volta che la legge – pur senza indicare espressamente la natura perentoria del termine (art. 152 comma 2° c.p.c.) – ne abbia ricollegato la consumazione ad un effetto di inammissibilità, ne consegue che il termine stesso non possa che essere regolato attraverso la stessa disciplina processuale di un termine stabilito a pena di decadenza.

Del resto, una volta pacifica la natura perentoria del termine di due anni e sei mesi oltre il quale il rimedio preventivo non può essere più esperito, è la disposizione letta nel suo insieme inscindibile a porre un termine decadenziale (Sez. 2, n. 16801 del 13 giugno 2023). 2.c) Ed allora, si applica il principio per cui i termini di decadenza decorrono per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive ed oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, atteso che, mentre il fondamento della prescrizione consiste nella presunzione di abbandono di un diritto per inerzia del titolare, il fondamento della decadenza si coglie nell'esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati.

Ne deriva che detti termini non devono essere intesi in modo elastico e che la loro violazione rileva comunque, anche se è di modesta entità (Sez. 3, n. 3078 dell’11 febbraio 2010). 3) Il secondo motivo è inammissibile. 3.a) Il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 1 ter, comma 1 e 2 comma 1° della legge 24 marzo 2001 n. 89 per contrasto con gli artt. 10, 11 e 117 Cost. con riferimento agli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, è stato dichiarato infondato dalla Consulta (con sentenza n. 121 del 20 maggio 2020), giacché “La sanzione censurata non è irragionevole o non proporzionata, valendo a richiamare la parte del processo all'osservanza dell'onere di diligenza di cui all'art. 1- ter , ovvero alla proposizione dei suddetti modelli, ritenuti preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, anche dalla giurisprudenza europea.

La normativa censurata richiede, pertanto, alla parte del processo in corso un comportamento collaborativo con il giudicante, ferma l'ammissibilità del successivo esperimento dell'azione indennitaria se l'eccessiva durata si fosse poi comunque verificata.

L'eventuale limitato margine di compressione della tutela giurisdizionale - peraltro con riguardo alle sole modalità del suo esercizio e non alla qualità del relativo approfondimento, che possa derivare alla parte dal passaggio al rito semplificato - riflette una legittima opzione del legislatore nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale, quali il diritto di difesa e il valore del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata delle liti, che trova ostacolo nella già abnorme mole del contenzioso”. 3.b) In questo modo, i rimedi preventivi, introdotti nella legge n. 89/01 dalle modifiche apportatevi dall’art. 1, comma 777, lett. a) legge n. 208/15, con decorrenza dal 1°.1.2016, hanno superato indenni (eccetto nell’ambito penale: v.

Corte cost. n. 175/21) il vaglio di legittimità costituzionale, anche con riguardo ai parametri interposti degli artt. 6 e 13 CEDU (Sez. 2, n. 16801 del 16 giugno 2023), senza che con tale decisione si sia confrontato il ricorrente.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite del controricorrente, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Ministero

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28882/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 583/2022 depositatoi l 17/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] domandò alla Corte d’appello di Napoli la corresponsione di un equo indennizzo, ai sensi della legge n. 689/1981, allegando l’avvenuto deposito, nel procedimento civile presupposto, di apposita istanza di decisione, a seguito di trattazione orale. Con decreto n. 401/2022 il giudice adito dichiarò l’inammissibilità del ricorso sostanzialmente per l’omesso deposito dell’istanza di pronunzia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. in tempo utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso. La conseguente opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/01 proposta dal Luciano fu respinta dalla Corte d’appello di Napoli, sulla considerazione che le parti ben avrebbero potuto attivare il rimedio previsto dalla prima parte del secondo comma dell’art. 1 ter della legge n. 89/2001, ossia l’istanza di mutamento del rito da ordinario a sommario. Ricorre in cassazione il Luciano con due motivi, illustrati da successiva memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo, adducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, § 1, e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, in combinato disposto con gli artt. 10 e 11 Cost., nonché degli artt. 1 ter comma 1° e 2 comma 1° della legge n. 89/2001, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia che la Corte d’appello non avrebbe tenuto in debita considerazione il fatto che l’odierno ricorrente aveva proposto “appena possibile e puntualmente” apposita istanza di decisione a seguito di trattazione orale, quale rimedio preventivo previsto dall’art. 1 ter della legge n. 89/2001. In ogni caso, l’istanza di mutamento del rito non avrebbe avuto alcuna prevalenza, rispetto agli altri rimedi previsti dall’art. 1 ter, posto che il legislatore li avrebbe collocati tutti sullo stesso piano e definiti quali modelli procedimentali alternativi. D’altra parte, alla data di decorrenza dei due anni e sei mesi il procedimento si sarebbe trovato in piena fase istruttoria ed al termine per l’attivazione dei rimedi preventivi non avrebbe potuto riconoscersi natura perentoria. 1.a) Col secondo motivo viene posta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 ter, comma 1° e 2 comma 1° della legge 24 marzo 2001 n. 89 per contrasto con gli artt. 10, 11 e 117 Cost. con riferimento agli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, così come interpretati dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo. Le norme della legge n. 89/01 non garantirebbero, infatti, in modo efficace ed effettivo l’accelerazione della decisione, non corrispondendo alla presentazione delle stesse alcuna effettiva diversa considerazione della vicenda processuale, sicché si tradurrebbero in un inutile adempimento formale privo di conseguenze favorevoli, ma in grado di ostacolare l’accesso al procedimento di equo indennizzo. Il primo motivo è immeritevole di accoglimento. 2) L’art. 1 ter della legge n. 81/2001 recita al primo comma: Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agliarticoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito semplificato di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma degli articoli 275, commi secondo, terzo e quarto, 281-sexies e 350-bis del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.”. 2.a) È dunque corretto sostenere, come afferma il ricorrente, che il legislatore non abbia introdotto alcun criterio di priorità all’interno dei rimedi preventivi, esperibili entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis” si riferisce evidentemente ad un limite che non può essere se non tassativo. In altre parole, una volta che la legge – pur senza indicare espressamente la natura perentoria del termine (art. 152 comma 2° c.p.c.) – ne abbia ricollegato la consumazione ad un effetto di inammissibilità, ne consegue che il termine stesso non possa che essere regolato attraverso la stessa disciplina processuale di un termine stabilito a pena di decadenza. Del resto, una volta pacifica la natura perentoria del termine di due anni e sei mesi oltre il quale il rimedio preventivo non può essere più esperito, è la disposizione letta nel suo insieme inscindibile a porre un termine decadenziale (Sez. 2, n. 16801 del 13 giugno 2023). 2.c) Ed allora, si applica il principio per cui i termini di decadenza decorrono per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive ed oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, atteso che, mentre il fondamento della prescrizione consiste nella presunzione di abbandono di un diritto per inerzia del titolare, il fondamento della decadenza si coglie nell'esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati. Ne deriva che detti termini non devono essere intesi in modo elastico e che la loro violazione rileva comunque, anche se è di modesta entità (Sez. 3, n. 3078 dell’11 febbraio 2010). 3) Il secondo motivo è inammissibile. 3.a) Il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 1 ter, comma 1 e 2 comma 1° della legge 24 marzo 2001 n. 89 per contrasto con gli artt. 10, 11 e 117 Cost. con riferimento agli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, è stato dichiarato infondato dalla Consulta (con sentenza n. 121 del 20 maggio 2020), giacché “La sanzione censurata non è irragionevole o non proporzionata, valendo a richiamare la parte del processo all'osservanza dell'onere di diligenza di cui all'art. 1- ter , ovvero alla proposizione dei suddetti modelli, ritenuti preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, anche dalla giurisprudenza europea. La normativa censurata richiede, pertanto, alla parte del processo in corso un comportamento collaborativo con il giudicante, ferma l'ammissibilità del successivo esperimento dell'azione indennitaria se l'eccessiva durata si fosse poi comunque verificata. L'eventuale limitato margine di compressione della tutela giurisdizionale - peraltro con riguardo alle sole modalità del suo esercizio e non alla qualità del relativo approfondimento, che possa derivare alla parte dal passaggio al rito semplificato - riflette una legittima opzione del legislatore nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale, quali il diritto di difesa e il valore del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata delle liti, che trova ostacolo nella già abnorme mole del contenzioso”. 3.b) In questo modo, i rimedi preventivi, introdotti nella legge n. 89/01 dalle modifiche apportatevi dall’art. 1, comma 777, lett. a) legge n. 208/15, con decorrenza dal 1°.1.2016, hanno superato indenni (eccetto nell’ambito penale: v. Corte cost. n. 175/21) il vaglio di legittimità costituzionale, anche con riguardo ai parametri interposti degli artt. 6 e 13 CEDU (Sez. 2, n. 16801 del 16 giugno 2023), senza che con tale decisione si sia confrontato il ricorrente. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite del controricorrente, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Ministero
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