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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21226/2026

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orrenticontroe difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Camozzi e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Corvino, domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];intimati[OSCURATO:PERSONA].

I – RG 7735/2025camera di consiglio 21.5.2026 1Numero registro generale 7735/2025Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 21226/2026Data pubblicazione 22/06/2026avverso la sentenza n. 838/2024 della Corte di appello di Salerno,pronunciata il 30 settembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ È impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appellodi Salerno con cui sono stati respinti i gravami proposti, da [OSCURATO:PERSONA] eRaffaella Troiano, appellanti principali, e da [OSCURATO:PERSONA],appellante incidentale, avverso la pronuncia resa in primo grado dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva agitonei confronti di UBI Banca, poi IW [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ondeottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza di una serie dioperazioni poste in essere sul proprio conto corrente da soggetti nonlegittimati.

La banca convenuta aveva chiesto e ottenuto la chiamata incausa dei supposti beneficiari delle rimesse, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e, appunto, Risi e Troiano; gli ultimi due, nelcostituirsi in giudizio, avevano proposto a loro volta domanda neiconfronti dell’istituto di credito per l’illegittimo operare del promotorefinanziario che aveva eseguito operazioni non autorizzate su di un loroconto corrente, pure intrattenuto con UBI Banca.

Il Tribunale avevaaccolto la domanda principale di Ganbardella e quella di regressospiegata dalla banca nei confronti dei suoi correntisti e aveva dichiaratoinammissibile, siccome relativa a rapporto diverso da quello fatto valerein giudizio dall’attore, la domanda di Risi e Troiano.2. ─ Il ricorso per cassazione di questi ultimi si fonda su duemotivi.

Hanno depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta a IW [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., eMoccaldi.

Quest’ultimo, nel proprio controricorso, ha svoltoun’impugnazione incidentale su due motivi.Sez.

I – RG 7735/2025camera di consiglio 21.5.2026 2Numero registro generale 7735/2025Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 21226/2026Data pubblicazione 22/06/20263. ― È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allospoglio, una proposta di definizione del giudizio con riguardo al ricorsoprincipale, a norma dell’art. 380-bis c.p.c..

A fronte di essa, partericorrente ha domandato la decisione della causa.

Sono state depositatememorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― La proposta ha il tenore che segue.«[I]l primo motivo, con cui si denuncia per violazione dell’art. 112c.p.c., stante l’omessa pronuncia «sull’eccezione ritualmente introdottain giudizio relativa alla mancata legittimazione passiva della signoraTroiano Raffaella» è inammissibile;«l'eccezione in questione attiene, in realtà, alla riferibilità dellaposizione creditoria — azionata in manleva dalla banca — alla personadi [OSCURATO:PERSONA], e quindi alla titolarità a quest’ultima del rapportoobbligatorio dedotto in giudizio a fondamento della domanda digaranzia;«si legge nella sentenza impugnata (pag. 3) che tale domanda,declinata come domanda di ripetizione dell’indebito, era stata accolta dalTribunale, nei confronti dei due terzi chiamati, ‘in ragione delle sommeda ciascuno percepite’;poiché il punto della decisione circa la percezione dell’indebito daparte di entrambi gli odierni ricorrenti non è stato fatto oggetto diappello, la questione basata sulla mancata apprensione della sommaportata dall’assegno da parte di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essereefficacemente proposta negli scritti conclusionali del giudizio digravame, essendosi formato, sul punto, il giudicato interno: l’eccezioneafferente la titolarità del rapporto, per quanto sia proponibile in ognistato e grado del giudizio, trova infatti ostacolo, come ogni altra difesadella parte, nel formarsi del detto giudicato (cfr. anche Cass. Sez.

U. 16febbraio 2016, n. 2951, in motivazione, ove è spiegato che la difesarelativa alla titolarità del rapporto è proponibile perfino in cassazione,Sez.

I – RG 7735/2025camera di consiglio 21.5.2026 3Numero registro generale 7735/2025Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 21226/2026Data pubblicazione 22/06/2026ma ‘sempre che non si sia formato il giudicato’);«il secondo mezzo di censura, con cui si lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 2033 c.c., è manifestamente infondato;«i ricorrenti evocano, come hanno fatto in appello, il precedentedi Cass. Sez.

U. 4 febbraio 2005, n. 2207, che non ha attinenza allafattispecie che interessa; va invece fatta applicazione del principio,elaborato dalla giurisprudenza della S.C., per cui la falsità della firma diemittenza di un assegno bancario non crea alcuna obbligazionecartolare a carico dell'autore apparente di essa, né ordine o delega dipagamento alla banca trattaria: questa, venuta a conoscenza dellafalsità della firma, se non può riversare il corrispondente importo sulconto del correntista estinguendone la corrispondente provvista, benpuò, avendone la legittimazione in qualità di solvens, ripetere l'indebitooggettivo dall'accipiens, salvo poi, se del caso, rivalersi degli eventualidanni nei confronti del correntista (Cass. 31 luglio 2017, n. 18950;Cass. 29 settembre 2004, n. 19565); come è evidente, l’accreditodell’assegno al non legittimato integra un indebito, onde la banca che,obbligata nei confronti del soggetto di cui sia stata contraffatta la firma,abbia trasferito la somma a chi non aveva titolo a riceverla, ben puòpretenderne la restituzione in base alla disciplina dettata dagli artt.2033 ss. c.c.: diversamente l’accipiens finirebbe per arricchirsi, senzaalcuna giustificazione, di un versamento cui non ha alcun diritto, aidanni della banca stessa».2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni, cheresistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente.Richiamate le considerazioni svolte nella proposta, si osserva nonessere stato accertato in sede di merito che l’odierna parte ricorrenteavesse concorso nell’illecito consistente nella falsificazionedell’assegno: non si vede, in conseguenza, come possa attagliarsi allaposizione dei ricorrenti l’affermazione, svolta nel ricorso per cassazione,secondo cui «[l]addove la domanda alleghi […] un fatto illecito non vaSez.

I – RG 7735/2025camera di consiglio 21.5.2026 4Numero registro generale 7735/2025Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 21226/2026Data pubblicazione 22/06/2026esperita l’azione restitutoria ex art. 2033 c.c. pena l’inammissibilità, maquella risarcitoria».3. — Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.I mezzi di censura non risultano redatti in modo rituale, avendol’istante per un verso dedotto l’«inammissibilità dell’azione direstituzione» e l’«estromissione dal giudizio» e un generico vizio dinorme di diritto, invocando, da ultimo, il «riconoscimento delle speselegali».

Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifichecensure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno deicinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c.,sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali ol'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabileche le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelliinquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. Sez.

U. 8 novembre2021, n. 32415).I motivi mancano, peraltro, di confrontarsi con la sentenzaimpugnata, in quanto ignorano il passaggio della decisione in cui laCorte territoriale ha osservato che le questioni prospettate da Moccaldiin via incidentale circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] «ineriscono ad altravicenda e non possono essere scrutinate».4. ― Il ricorso principale va quindi respinto, mentre quelloincidentale va dichiarato inammissibile.5. ― Riguardo al ricorso principale, che vede contrapposti Risi eTroiano, da un lato, e Fideuram, dall’altro, va fatta applicazione delprincipio di soccombenza, onde i ricorrenti sono tenuti alla rifusionedelle spese processuali in favore della controricorrente.

Vanno inoltreadottate le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.,giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA], parimentisoccombente, e le altre parti del giudizio le spese di giudizio possonoinvece compensarsi, visto che né i ricorrenti principali, né lacontroricorrente hanno svolto difese nei confronti di lui.Sez.

I – RG 7735/2025camera di consiglio 21.5.2026 5Numero registro generale 7735/2025Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 21226/2026Data pubblicazione 22/06/2026 P.Q.MLa Corterigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quelloincidentale; condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favoredella controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, edagli accessori di legge; condanna i ricorrenti principali al pagamentodella somma di euro 5.000,00 in favore della stessa Fideuram e alpagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassadelle ammende; compensa le spese di giudizio tra il ricorrenteincidentale e le altre parti; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellostabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 7735/2025camera di consiglio 21.5.2026 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrenticontroe difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Camozzi e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Corvino, domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];intimati[OSCURATO:PERSONA]. I – RG 7735/2025camera di consiglio 21.5.2026 1Numero registro generale 7735/2025Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 21226/2026Data pubblicazione 22/06/2026avverso la sentenza n. 838/2024 della Corte di appello di Salerno,pronunciata il 30 settembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ È impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appellodi Salerno con cui sono stati respinti i gravami proposti, da [OSCURATO:PERSONA] eRaffaella Troiano, appellanti principali, e da [OSCURATO:PERSONA],appellante incidentale, avverso la pronuncia resa in primo grado dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva agitonei confronti di UBI Banca, poi IW [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ondeottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza di una serie dioperazioni poste in essere sul proprio conto corrente da soggetti nonlegittimati. La banca convenuta aveva chiesto e ottenuto la chiamata incausa dei supposti beneficiari delle rimesse, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e, appunto, Risi e Troiano; gli ultimi due, nelcostituirsi in giudizio, avevano proposto a loro volta domanda neiconfronti dell’istituto di credito per l’illegittimo operare del promotorefinanziario che aveva eseguito operazioni non autorizzate su di un loroconto corrente, pure intrattenuto con UBI Banca. Il Tribunale avevaaccolto la domanda principale di Ganbardella e quella di regressospiegata dalla banca nei confronti dei suoi correntisti e aveva dichiaratoinammissibile, siccome relativa a rapporto diverso da quello fatto valerein giudizio dall’attore, la domanda di Risi e Troiano.2. ─ Il ricorso per cassazione di questi ultimi si fonda su duemotivi. Hanno depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta a IW [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., eMoccaldi. Quest’ultimo, nel proprio controricorso, ha svoltoun’impugnazione incidentale su due motivi.Sez. I – RG 7735/2025camera di consiglio 21.5.2026 2Numero registro generale 7735/2025Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 21226/2026Data pubblicazione 22/06/20263. ― È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allospoglio, una proposta di definizione del giudizio con riguardo al ricorsoprincipale, a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, partericorrente ha domandato la decisione della causa. Sono state depositatememorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― La proposta ha il tenore che segue.«[I]l primo motivo, con cui si denuncia per violazione dell’art. 112c.p.c., stante l’omessa pronuncia «sull’eccezione ritualmente introdottain giudizio relativa alla mancata legittimazione passiva della signoraTroiano Raffaella» è inammissibile;«l'eccezione in questione attiene, in realtà, alla riferibilità dellaposizione creditoria — azionata in manleva dalla banca — alla personadi [OSCURATO:PERSONA], e quindi alla titolarità a quest’ultima del rapportoobbligatorio dedotto in giudizio a fondamento della domanda digaranzia;«si legge nella sentenza impugnata (pag. 3) che tale domanda,declinata come domanda di ripetizione dell’indebito, era stata accolta dalTribunale, nei confronti dei due terzi chiamati, ‘in ragione delle sommeda ciascuno percepite’;poiché il punto della decisione circa la percezione dell’indebito daparte di entrambi gli odierni ricorrenti non è stato fatto oggetto diappello, la questione basata sulla mancata apprensione della sommaportata dall’assegno da parte di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essereefficacemente proposta negli scritti conclusionali del giudizio digravame, essendosi formato, sul punto, il giudicato interno: l’eccezioneafferente la titolarità del rapporto, per quanto sia proponibile in ognistato e grado del giudizio, trova infatti ostacolo, come ogni altra difesadella parte, nel formarsi del detto giudicato (cfr. anche Cass. Sez. U. 16febbraio 2016, n. 2951, in motivazione, ove è spiegato che la difesarelativa alla titolarità del rapporto è proponibile perfino in cassazione,Sez. I – RG 7735/2025camera di consiglio 21.5.2026 3Numero registro generale 7735/2025Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 21226/2026Data pubblicazione 22/06/2026ma ‘sempre che non si sia formato il giudicato’);«il secondo mezzo di censura, con cui si lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 2033 c.c., è manifestamente infondato;«i ricorrenti evocano, come hanno fatto in appello, il precedentedi Cass. Sez. U. 4 febbraio 2005, n. 2207, che non ha attinenza allafattispecie che interessa; va invece fatta applicazione del principio,elaborato dalla giurisprudenza della S.C., per cui la falsità della firma diemittenza di un assegno bancario non crea alcuna obbligazionecartolare a carico dell'autore apparente di essa, né ordine o delega dipagamento alla banca trattaria: questa, venuta a conoscenza dellafalsità della firma, se non può riversare il corrispondente importo sulconto del correntista estinguendone la corrispondente provvista, benpuò, avendone la legittimazione in qualità di solvens, ripetere l'indebitooggettivo dall'accipiens, salvo poi, se del caso, rivalersi degli eventualidanni nei confronti del correntista (Cass. 31 luglio 2017, n. 18950;Cass. 29 settembre 2004, n. 19565); come è evidente, l’accreditodell’assegno al non legittimato integra un indebito, onde la banca che,obbligata nei confronti del soggetto di cui sia stata contraffatta la firma,abbia trasferito la somma a chi non aveva titolo a riceverla, ben puòpretenderne la restituzione in base alla disciplina dettata dagli artt.2033 ss. c.c.: diversamente l’accipiens finirebbe per arricchirsi, senzaalcuna giustificazione, di un versamento cui non ha alcun diritto, aidanni della banca stessa».2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni, cheresistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente.Richiamate le considerazioni svolte nella proposta, si osserva nonessere stato accertato in sede di merito che l’odierna parte ricorrenteavesse concorso nell’illecito consistente nella falsificazionedell’assegno: non si vede, in conseguenza, come possa attagliarsi allaposizione dei ricorrenti l’affermazione, svolta nel ricorso per cassazione,secondo cui «[l]addove la domanda alleghi […] un fatto illecito non vaSez. I – RG 7735/2025camera di consiglio 21.5.2026 4Numero registro generale 7735/2025Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 21226/2026Data pubblicazione 22/06/2026esperita l’azione restitutoria ex art. 2033 c.c. pena l’inammissibilità, maquella risarcitoria».3. — Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.I mezzi di censura non risultano redatti in modo rituale, avendol’istante per un verso dedotto l’«inammissibilità dell’azione direstituzione» e l’«estromissione dal giudizio» e un generico vizio dinorme di diritto, invocando, da ultimo, il «riconoscimento delle speselegali». Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifichecensure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno deicinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c.,sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali ol'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabileche le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelliinquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. Sez. U. 8 novembre2021, n. 32415).I motivi mancano, peraltro, di confrontarsi con la sentenzaimpugnata, in quanto ignorano il passaggio della decisione in cui laCorte territoriale ha osservato che le questioni prospettate da Moccaldiin via incidentale circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] «ineriscono ad altravicenda e non possono essere scrutinate».4. ― Il ricorso principale va quindi respinto, mentre quelloincidentale va dichiarato inammissibile.5. ― Riguardo al ricorso principale, che vede contrapposti Risi eTroiano, da un lato, e Fideuram, dall’altro, va fatta applicazione delprincipio di soccombenza, onde i ricorrenti sono tenuti alla rifusionedelle spese processuali in favore della controricorrente. Vanno inoltreadottate le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.,giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA], parimentisoccombente, e le altre parti del giudizio le spese di giudizio possonoinvece compensarsi, visto che né i ricorrenti principali, né lacontroricorrente hanno svolto difese nei confronti di lui.Sez. I – RG 7735/2025camera di consiglio 21.5.2026 5Numero registro generale 7735/2025Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 21226/2026Data pubblicazione 22/06/2026 P.Q.MLa Corterigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quelloincidentale; condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favoredella controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, edagli accessori di legge; condanna i ricorrenti principali al pagamentodella somma di euro 5.000,00 in favore della stessa Fideuram e alpagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassadelle ammende; compensa le spese di giudizio tra il ricorrenteincidentale e le altre parti; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellostabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 7735/2025camera di consiglio 21.5.2026 6
Sentenza Cassazione n. 21226/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris