CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 dicembre 2022
Cassazione n. 30553/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento in data 10/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10/01/2023, il Tribunale di Trento, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'impugnazione proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento in data 22/12/2022, con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione, stabilita a pena di nullità, del combinato disposto degli artt. 178, lett. c), 179 e 309 cod. proc. pen. per non essere stata disposta la traduzione dell'indagato detenuto al fine di consentirne la partecipazione all'udienza del riesame. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione, stabilita a pena di nullità, del combinato disposto degli artt. 292 e 649 cod. proc. pen. in relazione alla duplicazione degli interventi cautelari per i medesimi fatti e per le medesime esigenze, a dispetto del principio di consunzione e del divieto di bis in idem. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla concretezza e attualità del pericolo di recidiva specifica. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al criterio di extrema ratio che consente la applicazione della custodia in carcere solo «quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate». 2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 291 e 292 cod. proc. pen. nella parte in cui l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata dal Tribunale del riesame, aveva applicato la custodia cautelare in carcere anche per reati non attinti dalla richiesta cautelare del Pubblico ministero. 3. In data 18 aprile 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente rispetto agli ulteriori profili di doglianza dedotti con gli altri quattro motivi articolari con l'odierna impugnazione. 2. Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a una misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparirvi personalmente soltanto se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, Rv. 278491-01). 3. Orbene, nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA], essendo detenuto, aveva formulato, per il tramite del suo difensore, una richiesta di comparire all'udienza del riesame; richiesta formalizzata in data 30/12/2022 con la stessa istanza di riesame, allegata in copia all'odierno ricorso. Nondimeno, dal verbale d'udienza redatto del 10/01/2023 si evince che l'indagato non era presente: e in assenza di attestazione di una sua espressa rinuncia a comparire e di qualunque ulteriore motivazione sul punto nell'ordinanza impugnata, deve ritenersi che non ne fosse stata disposta la traduzione dal Tribunale. Ciò determina la nullità assoluta e insanabile del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv. 282923 - 02; Sez. 5, n. 32156 del 18/02/2016, Halilaj, Rv. 267494 - 01). Fermo restando che, in ogni caso, dalla declaratoria di nullità non consegue l'inefficacia della misura cautelare adottata (Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015, Farina, Rv. 263630 - 01; Sez. 6, n. 44415 del 17/10/2013, Blam, Rv. 256689 - 01; Sez. 2, n. 22959 del 16/05/2012, Dissegna, Rv. 253190 - 01; Sez. 6, n. 10319 del 22/01/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239084 - 01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Trento, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. 4.1. Dall'accoglimento del primo motivo di doglianza deriva che gli ulteriori motivi di censura devono ritenersi assorbiti ma non preclusi. 4.2. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così