CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06267/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila nel procedimento a carico di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale dell'Aquila; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo esame; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della D'Amico, che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale dell'Aquila ha accolto l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA]Amico e ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. Secondo l'ipotesi di accusa, [OSCURATO:PERSONA]Amico, funzionaria dell'A.S.L. L'[OSCURATO:PERSONA]Sulmona e R.U.P. della gara oggetto di indagine, avrebbe commesso il reato di cui all'art. 353 cod. pen., in quanto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dirigente dell'unità di chirurgia vascolare dell'ospedale [OSCURATO:PERSONA] dell'Aquila e [OSCURATO:PERSONA], dirigente dell'ASL dell'Aquila, avrebbe turbato il procedimento per l'aggiudicazione di una fornitura di presidi per chirurgia vascolare, colludendo con t' la [OSCURATO:SOCIETA] . e stabilendo nel bando per il lotto 14, relativo all'acquisto di neuro stimolatori per euro 1.412.760,00 requisiti tecnici tali da condizionare la scelta del contraente in favore della predetta società, fatto commesso in L'Aquila il 30 agosto 2022. Il Tribunale dell'Aquila nell'ordinanza impugnata ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. 2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale dell'Aquila ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Deduce il ricorrente che il Tribunale, affermando una pretesa inconsapevolezza da parte della D'Amico dell'accordo collusivo finalizzato alla If turbativa della gara (citando l'assenza di mail dirette con la [OSCURATO:SOCIETA]. e la sua incompetenza, quale RUP, a scegliere nel merito le specifiche caratteristiche tecniche della fornitura), non avrebbe considerato alcune condotte direttamente imputabili all'indagata (come quella del frazionamento della gara, deciso dalla D'Amico in epoca successiva ai rilievi manifestati dalla concorrente /Boston ( Scientific, al fine di potere procedere all'affidamento diretto dell'appalto alla it jq [OSCURATO:SOCIETA].) o le dichiarazioni accusatorie dei correi sul ruolo dell'indagata nella vicenda (cfr. interrogatorio di garanzia del funzionario A.s.l. [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. Con il secondo motivo il Pubblico Ministero ricorrente censura la violazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto il Tribunale dell'Aquila avrebbe riconosciuto al R.U.P. un ruolo meramente notarile, non confrontandosi con la normativa di settore (d.lgs. 163/2006, ora d.lgs. 36/2023), che individua in questo soggetto la figura centrale nei procedimenti amministrativi di evidenza pubblica nel sistema dei contratti pubblici. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione in ordine all'insussistenza delle esigenze cautelari, in quanto la domanda di pensionamento proposta dall'indagata non eliderebbe il rischio di recidiva; tale evenienza, infatti, non precluderebbe il permanere dei rapporti con altri dipendenti dell'A.s.l. che, come il Fruttaldo, avrebbero concorso con la stessa. Ad avviso del Pubblico Ministero ricorrente, inoltre, non si farebbe alcun cenno all'esistenza di altro procedimento penale a carico dell'indagata per reati di calunnia, abuso d'ufficio e falso ideologico ai danni dell'Asl, nonché al fatto che la medesima sia tutt'ora incardinata nel dipartimento che cura le procedure di evidenza pubblica. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 11 dicembre 2023, il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo esame. In data 22 dicembre 2023, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della D'Amico, ha depositato una memoria, chiedendo il rigetto del ricorso e ha documentato che la propria assistita ha rassegnato le dimissioni dall'ASL dell'Aquila, ritualmente accettate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Il Pubblico Ministero del Tribunale dell'Aquila, con i tre motivi proposti, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro comune radice concettuale, deduce una generale forma di travisamento delle risultanze investigative. Queste censure, tuttavia, si risolvono, come lo stesso pubblico ministero, a più riprese evidenzia, nella proposizione di una «lettura alternativa» delle risultanze delle indagini. 3. I motivi sono, dunque, inammissibili. Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, la sussistenza o l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in Cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di questa Corte, infatti, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o la concludenza dei dati probatori, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, che lo rendono incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex plurimis: Sez. F, n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 261400, Contarini; Sez. 1, n. 1769 del 28/04/95, Ciraolo, Rv. 201177; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/96, Marseglia, Rv. 206104). La valutazione del peso probatorio degli indizi è, infatti, compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione. Sono, dunque, inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice ed è, parimenti, preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il controllo di logicità deve, pertanto, rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.