CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 08285/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 1249/2017 depositata il 15/05/2017.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Dato atto che, in prossimità della pubblica udienza, le parti hannorichiamato la “istanza congiunta di rinvio” depositata in prossimità dellapubblica udienza.Udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, insubordine non opponendosi al rinvio.Numero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/2026Uditi l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Avvocata dello Stato FrancescaD’Ambrosio, che hanno richiamato l’istanza di rinvio, in subordinerinnovando le richieste già in atti formulate.1. Come si apprende dagli atti di causa, in data 20/12/2011, a seguitodi una verifica fiscale generale effettuata dalla Guardia di Firenze, venivanotificato alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi [OSCURATO:SOCIETA]., in seguito nuovamente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nelprosieguo indicata anche come NPH) un processo verbale di constatazionecon il quale, relativamente agli anni di imposta 2007/2008/2009, venivanosollevati vari rilievi attinenti ad operazioni poste in essere dalla Societàcon altre società dalla stessa controllate, operazioni che nella loroconcreta concatenazione ed articolazione venivano ritenute dai verificatoricompiute in abuso del diritto, in quanto riconducibili a fattispecie difinanziamento infragruppo, soggette alle presunzioni tributarie di cui agliartt. 45, 46 e 110, comma 7, Tuir.1.1. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, preso atto dei rilievi iviformulati e ad esito di contraddittorio con la società, notificava l'avviso diaccertamento n. TZB080100121/2011 per l'anno di imposta 2008, con cuiveniva recuperata a tassazione, ai sensi degli artt. 39, 41-bis e 40-bisd.P.R. n. 600/1973, una maggiore imposta ai fini Ires pari ad euro10.054.165,00 oltre interessi, con irrogazione di sanzioni per infedeledichiarazione pari ad euro 10.054.165,00.1.2. Tale avviso di accertamento si fondava su due rilievi: i) interessidella GEIFI Ltd.), qualificati come derivanti da un'operazione compiuta inabuso del diritto, ai fini di evitare l’applicazione dell’art. 110, comma 7,del d.P.R. n. 917/86, con accertamento di un maggior imponibile di euro36.559.561,00; ii) interessi attivi non contabilizzati e non dichiaratiNumero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/2026(relativi al finanziamento in favore della GEEE B. V.), con accertamento diun maggior imponibile di euro 1.039,00.1.3. Sulla base delle medesime risultanze di verifica la DirezioneProvinciale di Firenze notificava l'avviso di accertamento n.T8B082104858/2012 per l'anno 2007, recuperando a tassazione interessi8.001.370,00.1.4. Secondo l'Amministrazione finanziaria, mediante unaconcatenazione di operazioni, analiticamente descritte negli atti impositivi,la società avrebbe utilizzato la riserva “sovraprezzo azioni” per effettuarefinanziamenti alle società del gruppo al fine di sfruttare le opportunità diinvestimento da queste offerte, senza peraltro prevedere alcuna forma diremunerazione del capitale, così ponendo in essere una condottacontrastante con il divieto di abuso del diritto.1.5. In sintesi, il Gruppo GE, nella prospettazione dell’Agenzia,avrebbe abusato dello strumento del conferimento in conto futuroaumento di capitale, piegandone le naturali caratteristiche e finalità alproprio specifico fine contingente, che non era quello di meglio allocare lerisorse finanziarie all'interno del gruppo in modo tendenzialmente stabile eduraturo, bensì quello di finanziare un'operazione a breve-medio termine(due anni circa), integralmente eterodiretta dal soggetto investitore, cheavrebbe beneficiato sin dall'inizio anche della certezza dei tempi e modi dirientro del proprio capitale di investimento.Il tutto senza dover contabilizzare la percezione di interessi attivi daparte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che avrebbero concorso allaformazione dell'utile di esercizio e conseguentemente del redditoimponibile della società di diritto interno.1.6. Il vantaggio fiscale si era quindi realizzato come differenza tra leimposte che NPH avrebbe dovuto corrispondere all'erario sugli interessiNumero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/2026oneroso e le imposte dalla stessa effettivamente versate sui dividendipercepiti dalla controllata GEIFI Ltd., rilevandosi altresì da partedell’[OSCURATO:PERSONA] che nell’anno 2007 la controllata GEIFI Ltd. non avevadistribuito dividendi, e dunque il risparmio di imposta per tale annoammontava al totale dell'imposta non versata sugli interessi attivi che lasocietà NPH avrebbe dovuto percepire.Il risparmio fiscale veniva dunque quantificato per l’esercizio 2007 conapplicazione del tasso legale del 2,5 %, e per l’esercizio 2008 conapplicazione del tasso del 3,29% estrapolato da altro finanziamentoinfragruppo fruttifero.2. La società proponeva ricorso avverso entrambi gli avvisi diaccertamento, contestando le motivazioni dei recuperi effettuati, nonchéla liquidazione degli interessi sulle somme dovute a titolo provvisorio el’irrogazione delle sanzioni per incompatibilità con le ipotesi di abuso deldiritto.2.1. La società sintetizzava le operazioni esaminate valorizzando laprima fase di capitalizzazione della controllata al 100% GEIFI Ltd., equalificando la fase del successivo disinvestimento come slegata dallaprecedente, in quanto finalizzata a reperire i mezzi finanziari da distribuireall'azionista di controllo della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cosìcontestando in radice l’esistenza del disegno elusivo.2.2. In particolare, secondo la difesa della società: i) l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbeletto in modo arbitrario i documenti, giungendo erroneamente adindividuare una precisa volontà della ricorrente di effettuarefinanziamenti; ii) l'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rilevato l'ingente perdita su cambi(molto maggiore dei menzionati interessi attivi) che la società avrebbesubito se avesse direttamente erogato alle società operative del gruppo ifinanziamenti di cui si discute; iii), in radice, l'operazione contestata nonavrebbe comportato alcun risparmio di imposte né alcun reddito per sé eNumero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/2026per le sue consociate, bensì sarebbe stata dettata da prevalenti ragionieconomiche consistenti nel finanziamento di società del Gruppo.3. La CTP di Firenze, con sentenza n. 897/04/15 depositata il28/07/2015, disposta la riunione dei giudizi, aderiva alle tesi della societàcontribuente ed accoglieva i ricorsi, annullando gli avvisi di accertamento.4. Quindi, l’appello dell’Amministrazione finanziaria veniva accoltodalla Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza inepigrafe indicata.5. Avverso la predetta sentenza ricorre la società [OSCURATO:SOCIETA]. con cinque motivi, illustrati con il deposito di successivamemoria ex art. 378 c.p.с., e resiste con controricorso l’Agenzia delleentrate.6. Il pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigettodel ricorso.7. Infine, in prossimità della pubblica udienza, la ricorrente hadepositato “istanza congiunta di rinvio”, sottoscritta da entrambe le parti,nella quale si dà atto che «la Società e gli uffici dell’Agenzia delle Entratesopra menzionati hanno avviato un contraddittorio finalizzato ad unadefinizione concordata della complessa vicenda oggetto del presentegiudizio mediante l’istituto della conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 delD.Lgs. n. 546/1992 applicabile anche al presente giudizio».RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente si dà atto che, in assenza di qualsivogliadocumentazione attestante lo stadio raggiunto dalle prospettate trattativetra le parti, non può essere accolta l’istanza congiunta di rinvio, e ciòanche in relazione alla risalente pendenza del procedimento.1.1. Ancora in via preliminare, si rileva che l’Amministrazionecontroricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazionepresentato per conto della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., inNumero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/2026persona del suo legale rappresentante pro tempore, ing. [OSCURATO:PERSONA],contestando i poteri rappresentativi di quest’ultimo.1.2. Osserva la ricorrente che, dalle risultanze presenti nella bancadati della Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura di[OSCURATO:DATA_NASCITA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], Presidente del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la controricorrente che è pur vero che tra i poteriche possono essere conferiti dal [OSCURATO:PERSONA] al Vicepresidente ing.[OSCURATO:PERSONA] vi è anche quello di «32) rappresentare la società dinanzia qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria e speciale, nazionale e regionale,anche locale, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi chepassivi», ma che agli atti non verrebbe dato conto di una tale delegaespressamente conferita al Vicepresidente ing. [OSCURATO:PERSONA]. Nediscenderebbe, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione perdifetto di legittimazione attiva del ricorrente.1.3. L’eccezione è infondata, rilevandosi che dalla documentazioneprodotta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 372 c.p.с. risulta: i) che condelibera dell’Assemblea ordinaria dei soci del 28 giugno 2016, l’ing.[OSCURATO:PERSONA] è stato nominato [OSCURATO:PERSONA] Presidente del Consiglio diAmministrazione; ii) che con delibera del Consiglio di Amministrazione del28 luglio 2016 sono stati attribuiti all’ing. [OSCURATO:PERSONA] i poteri, tral’altro, di «Rappresentare la Società dinanzi a qualsiasi AutoritàGiudiziaria, ordinaria e speciale, nazionale e regionale, anche locale, inqualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi; neiprocedimenti possessori, nei procedimenti d'urgenza e in quelli per atticonservativi ed esecutivi; nelle procedure concorsuali, inclusal'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ivi compresal'insinuazione di crediti nello stato passivo e la rappresentanza dellaSocietà negli eventuali giudizi di impugnazione e di opposizione allo statopassivo; con il potere di instaurare singole controversie, rinunciare e/oNumero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/2026accettare rinunzie sia all'azione che agli atti del giudizio e di rispondereall'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa; con facoltà di farsisostituire, limitatamente ai singoli giudizi, da suoi procuratori speciali perl'esercizio dei poteri conferitigli. Presentare querele o denunce penali ecostituirsi parte civile nei processi stessi» e di «nominare avvocati eprocuratori alle liti in qualsiasi giudizio, anche esecutivo, in ogni stato egrado, anche dinanzi alle giurisdizioni superiori od in fase di revocazione,dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, speciale ed amministrativa;nominare avvocati e procuratori per la costituzione di parte civile inprocessi penali; nominare procuratori speciali per i procedimenti dinanzialle commissioni tributarie»; iii) che dalla visura camerale del 5 dicembre2017, estratta dal Registro delle Imprese della Camera di CommercioIndustria Artigianato e Agricoltura di Firenze, risultano sia la nominadell’ing. [OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA] Presidente del Consigliod’Amministrazione con atto del 28 giugno 2016, sia i poteri allo stessoconferiti.2. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza per vizio di motivazione apparente, in violazione dell'art. 36,comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/92, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111Cost.La ricorrente eccepisce la nullità della gravata sentenza per anomaliamotivazionale, ovvero per motivazione apparente, in considerazione delleargomentazioni assunte a base della decisione rassegnata, che – sostiene- risulterebbero contraddistinte da una grave inconsistenza, nonché svoltecon esclusivo riguardo alle deduzioni articolate dall’appellante [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora lasua intrinseca illogicità, implicano una violazione di leggecostituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error inNumero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/2026procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimitàai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle normeposte a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo puòdar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleofondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale diesplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza.Va ancora rammentato che «La riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053;Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).2.3. Nessuna di queste ipotesi è ravvisabile nella motivazione dellasentenza impugnata, e quindi nemmeno quella della motivazioneapparente, prova ne sia che le censure della ricorrente si concentranosulla mancata considerazione delle argomentazioni poste a fondamentodell’appello e quindi, se mai, sono intese a segnalare carenzemotivazionali inerenti a determinati profili. Senonché, non inerendo questiultimi a questioni specifiche in relazione alla quali potrebbe ipotizzarsiNumero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/2026un’omessa pronuncia, e quindi un error in procedendo, il motivo si risolve,esclusivamente, nella contestazione, inammissibile, del percorsomotivazionale.3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme e deiprincipi in materia di "divieto di abuso del diritto" ovvero dell'art. 10-bisdella legge 27 luglio 2000, n. 212.3.1. La ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione dellenorme e dei principi invocati in rubrica laddove l'adito organo giudicante,in thesi errando sugli elementi costitutivi della fattispecie di abuso deldiritto, ha ritenuto che nella fattispecie dovessero considerarsi soddisfattele condizioni per poter configurare l'operazione di cui si discute come"elusiva".3.2. In primo luogo la società ricorrente invoca l’applicazione delladisposizione di cui all'art. 10-bis della legge n. 212/2000, introdotto cond.lgs. 128/2015, quale norma che dovrebbe «ritenersi valida anche conriferimento a condotte poste in essere prima della sua traduzione in normadel diritto positivo» e che, conseguentemente, ritiene violata «in quantol'indagine circa l'elusività dell'operazione è stata condotta esclusivamentesull'apprezzamento – peraltro carente e immotivato - della presenza omeno di valide ragioni extrafiscali ovvero sulla presenza o meno di unoscopo che non fosse volto essenzialmente all'ottenimento di vantaggifiscali e senza alcuna indagine circa la configurabilità o meno di uncontrasto con le norme e i principi dell'ordinamento tributario».3.3. Il motivo, con riguardo a tale profilo, e segnatamente ove siinvoca l’applicazione retroattiva dell’art. 10-bis cit., è inammissibile,trattandosi di questione nuova, che la società neppure allega di averededotto nei precedenti gradi di merito.3.4. E, d’altronde, la tesi propugnata è infondata, come emerge dallapiana lettura dell’'art. 1, comma 5, d.lgs. 128/2015, ove si prevede cheNumero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/2026«Le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212,hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla datadi entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alleoperazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali,alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo». Lenuove disposizioni si applicano, quindi, ai soli avvisi di accertamentonotificati dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 128/2015, vale a dire dopoil 10 ottobre 2015; talché la disciplina di cui all'art. 10-bis cit. non èapplicabile ai rapporti pendenti a tale data davanti alle CommissioniTributarie, come pacificamente risulta nel caso di specie.3.5. La questione dell’applicabilità della specifica disposizione di leggeinvocata inoltre non riveste, in relazione alla controversia in esame,valenza dirimente, dovendosi a tale riguardo ricordare che questa Corteha più volte affermato che in materia tributaria, il divieto di abuso deldiritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude alcontribuente di conseguire vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur senon contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridiciidonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto diragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione,diverse dalla mera aspettativa di quei benefici; tale principio trovafondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionalidi capacità contributiva e di progressività dell'imposizione e non contrastacon il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione diobblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimentodegli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eluderel'applicazione di norme fiscali, con la conseguenza che questi ultimi sonoinopponibili all'Amministrazione finanziaria (da ultimo v. ancora Cass. Sez.5, 27/05/2024, n. 14674, Rv. 671421 - 01). E ciò in applicazione del piùgenerale principio, predicato dalle S.U. di questa Corte, secondo cui «Inmateria tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principioNumero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/2026generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento divantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastantecon alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenereun'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragionieconomicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dallamera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in temadi tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principicostituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, enon contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosinell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì neldisconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopodi eludere l'applicazione di norme fiscali. Esso comporta l'inopponibilità delnegozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebitovantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discenderedall'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presiin considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore inepoca successiva al compimento dell'operazione. (Cass. Sez. U.,23/12/2008, n. 30055, Rv. 605850 - 01).3.6. Tanto precisato, il motivo può dunque ritenersi ammissibile edeve essere esaminato nella parte in cui la società contribuente lamenta laerrata qualificazione in termini di abuso, da parte della CTR, delleoperazioni poste in essere con le società controllate.3.7. Anche se così recuperato, purtuttavia il motivo è infondato.3.8. I giudici di appello, in applicazione dei principi elaborati da questaSuprema Corte in materia di abuso del diritto, di cui hanno richiamatoesplicitamente numerosi pertinenti arresti, hanno correttamente delineatola nozione di “indebito vantaggio fiscale” ed individuato il relativo onereprobatorio incombente sulle parti.3.9. E dunque la sentenza impugnata, nel contesto dell'attività svoltadalla contribuente, ha posto in relazione, cronologica e logica, ilNumero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/2026conferimento «in futuro aumento di capitale» nella GEIFI Ltd. qualenegozio strumentale, allo scopo ultimo di finanziamento delle societàcollegate scozzesi ed inglesi, con il successivo rientro dei capitali, a merarichiesta, senza che fosse stato realizzato lo scopo, apparente, dipatrimonializzazione della predetta GEIFI, di fatto meramente interposta.La CTR ha inoltre rilevato che si era nel frattempo generato un illogicoindebitamento di NPH, che aveva dovuto sostenere ingenti costi finanziaripassivi, ed ha logicamente concluso per l'assenza nel caso di specie divalide giustificazioni economiche e ravvisato, quale scopo esclusivo dellacomplessiva operazione, il solo conseguimento di un indebito risparmio diimposta.3.10. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha, quindi, puntualmente dato contodel complessivo disegno perseguito dalla società ricorrente e dei passaggiin cui esso si era articolato, nonché del percorso logico-argomentativoseguito dai giudici dell’appello, motivando esaurientemente in ordine aglielementi costitutivi della fattispecie abusiva, e richiamando pertinentegiurisprudenza di legittimità. Merita evidenziare a tale proposito che, infattispecie che, pur non essendo sovrapponibile a quella qui in esame inqualche modo ne rievoca il meccanismo elusivo, in tempi recenti questaCorte ha ribadito che «In tema di redditi d'impresa, l'art. 37-bis del d.P.R.n. 600 del 1973, sostituito dall'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, noncontiene un'elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma costituisceuna norma aperta che trova applicazione, alla stregua del generaleprincipio antielusivo rinvenibile nella Costituzione e nelle indicazioni dellaraccomandazione n. 2012/772/UE, in presenza di una o più costruzioni dipuro artificio che, realizzate al fine di eludere l'imposizione, siano prive disostanza commerciale ed economica, ma produttive di vantaggi fiscali.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che avevaritenuto elusiva la trasformazione di un prestito infruttifero in prestitoobbligazionario, avendo consentito alla società di dedurre gli interessiNumero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/2026passivi, prima non deducibili, ed ai soci di conseguire l'utile finanziarioderivante dagli interessi attivi, sottoposti ad un trattamento fiscale piùfavorevole rispetto ai dividendi) (Cass. Sez. 5, 13/12/2024, n. 32303, Rv.673276 - 01).4. Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di divieto di abuso deldiritto, ovvero dell'art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, nonchédell'art. 53 Cost., e, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti.4.1. Con il motivo in esame la ricorrente eccepisce la violazione e lafalsa applicazione delle norme e dei principi in tema di divieto di abuso deldiritto in uno con l'omesso esame circa un fatto rilevante per il giudizioladdove i giudici del gravame, nell'avallare l'operato dell'[OSCURATO:PERSONA] circa larideterminazione dei tributi secondo le norme eluse, non avrebbero tenutoconto di fatti e circostanze, oggetto di discussione tra le parti, tese adimostrare l'assenza di qualsivoglia "altrimenti" indebito vantaggio fiscale.4.2. La società contribuente ricorda di avere censurato sin dal primogrado l'operato dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale, nel rettificare in aumento la baseimponibile per effetto degli interessi attivi che sarebbero maturati nel casodi effettuazione di finanziamenti, avrebbe dovuto tenere in considerazioneil fatto che la società medesima aveva comunque conseguito una perditasu cambi (per effetto dell'andamento avverso del cambio euro/sterlina) diportata tale da sterilizzare qualsivoglia componente positiva tassabile. Aparere della ricorrente il giudice del gravame non avrebbe, quindi,scrutinato detto profilo.4.3. Il motivo è, sotto tale profilo, ammissibile, previa rettifica dellaerronea intitolazione in rubrica, che non osta alla riqualificazione della suasussunzione in altra fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., néNumero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/2026determina l’inammissibilità del ricorso, rilevandosi che, dall’articolazionedel motivo, è chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (arg. daCass., 10 settembre 2020 n. 18770; Cass. 20 febbraio 2014 n. 4036).4.4. Il motivo in discorso va dunque ricondotto esclusivamente al viziodi cui all’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c.: la violazione di leggedenunciata, integrata dall’asserita erronea sussunzione della fattispecienell’ipotesi dell’abuso del diritto, non è che una conseguenza, secondo lastessa prospettazione della ricorrente, dell’omessa considerazione di undeterminato fatto, e segnatamente del fattore avverso rappresentato dallaperdita sui cambi, donde la dimostrazione che nessun diverso indebitovantaggio fiscale sarebbe conseguito all’operazione per cui è causa.4.5. La doglianza è, tuttavia, inammissibile per altra ragione.4.6. Come noto, l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.с., riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispettodelle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", ilcui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.Numero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/2026Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831 – 01; Cass. Sez. 2,20/06/2024, n. 17005, Rv. 671706 - 01).4.7. La ricorrente, invero, non ha indicato un preciso fatto storico nonconsiderato nella pronuncia impugnata, ma un argomento a dimostrazioneche la tesi sostenuta nell’atto impositivo sia infondata; di qui lariconducibilità del motivo ad una contestazione del merito della pretesaimpositiva, e quindi l’inammissibilità anche di tale motivo.4.8. Inoltre, non risponde al vero che la circostanza in parola sia stataignorata dalla pronuncia impugnata, che invece la esamina, contestandonela valenza probatoria, nel primo periodo di pag. 6, laddove si evidenzia,testualmente: «Quanto poi alle asserite perdite su cambi non tenute inconsiderazione dall'[OSCURATO:PERSONA] nel caso in esame, va condivisal'argomentazione dell'[OSCURATO:PERSONA], non seriamente revocata in dubbiodall'odierna appellante, che i relativi oneri sono stati sopportati in largamisura dalle società collegate proprio a causa dell'andamento del cambioeuro/sterlina; perdita che peraltro avrebbe dovuto e potuto essere oggettodi valutazione in ordine all'intero gruppo, il cui bilancio consolidato non èstato oggetto di produzione nel processo né di primo né di secondogrado.». Ed in effetti, non appare casuale che la stessa società ricorrentefaccia salva la contestazione di motivazione perplessa di cui al primomotivo di ricorso, il che rileva, inoltre, una contraddittorietà nell'impiantodel primo e terzo motivo del ricorso per cassazione: o la CTR ha del tuttoomesso l'esame del fatto decisivo oggetto di discussione delle parti, o hareso una motivazione, sebbene bollata come “perplessa".5. Con il quarto strumento di impugnazione la ricorrente lamenta, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell'art. 115, primo comma, c.p.с., per omessa valutazione diuna principale prova documentale.5.1. Con il suddetto motivo si eccepisce l'omesso esame di unelemento di prova ritenuto dirimente, proposto all'esame dei giudici diNumero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/2026appello a supporto della infondatezza della tesi dell'[OSCURATO:PERSONA], chedimostrerebbe l’intento della società di porre in essere operazioni difinanziamento.5.2. A parere della società ricorrente i giudici non avrebbero in alcunmodo preso in considerazione il contenuto del verbale del Consiglio diamministrazione della società ricorrente del 26.07.2006, dal quale sarebbeper tabulas smentito l'intento di NPH di finanziare le altre società delGruppo. Ciò avrebbe comportato la violazione dell'art. 115 c.p.c. a normadel quale «Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre afondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblicoministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla partecostituita».5.3. Il motivo è inammissibile.5.4. Una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una, reputata, erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghiche quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependolisenza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n. 1229 del17/01/2019; Cass. n. 27000 del 27/12/2016). Nel caso di specie, ilricorrente si duole esclusivamente di una omessa specifica valutazione diallegazioni istruttorie e, dunque, formula una censura di insufficientemotivazione, non più sollevabile in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8053del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del25/09/2018).Numero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/20266. Con il quinto e ultimo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 6,comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, denunciando l’illegittimitàdell’irrogazione delle sanzioni in una fattispecie di contestato abuso deldiritto.6.1. La sentenza, da un lato, violerebbe il principio di legalità perillegittima applicazione dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000, introdottonell'ordinamento successivamente alle condotte di cui trattasi, dall'altro,avrebbe riconosciuto l'applicabilità delle sanzioni in assenza di accertatodolo o colpa della società.6.2. Il motivo è infondato.6.3. Con riguardo al primo profilo di censura, quando l'avviso diaccertamento fiscale discende dall'individuazione di una fattispecie diabuso del diritto, l'amministrazione finanziaria è pienamente legittimataad erogare sanzioni amministrative, le quali sono applicabili, secondo iprincipi generali, sul maggiore imponibile accertato in conseguenza deldisconoscimento dei vantaggi fiscali ritenuti indebiti.Ed infatti si è affermato che, in materia tributaria, il divieto di abusodel diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che trovafondamento nell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo il qualel'Amministrazione finanziaria disconosce e dichiara non opponibili leoperazioni e gli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti solo aconseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali gli organi accertatoriemettono avviso di accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo lesanzioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, comminatedalla legge per il solo fatto di avere il contribuente indicato indichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendocosì evidente come il legislatore non ritenga gli atti elusivi quale criterioscriminante per l'applicazione delle sanzioni, che, al contrario, sonoNumero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/2026irrogate quale naturale conseguenza dell'esito dell'accertamento volto acontrastare il fenomeno l'abuso del diritto (Cass. Sez. 5, 31/12/2019, n.34750, Rv. 656427 - 01).6.4. Ancora, con riguardo alla censura afferente al difetto di provadell’elemento soggettivo, va rammentato che «In tema di sanzioniamministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generaledall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la meravolontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche laconsapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di avertenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomenonegligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà dellacondotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, laquale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essereofferta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, cherileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile,per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunquenon superabile con l'uso della normale diligenza» (Cass. Sez. 5,30/01/2020, n. 2139, Rv. 656818 - 02). E tale prova la ricorrente non haofferto.7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 30.000,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delNumero registro generale 30238/2017Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 8285/2026Data pubblicazione 02/04/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/03/2026.Il Consigliere est.[OSCURATO:PERSONA] MacagnoLa PresidenteRoberta Crucitti