Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 98/1975
ECLI:IT:COST:1975:98
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il pretore di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa il 28 aprile
1973 nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 94, secondo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui esige, a pena di inammissibilità, dal danneggiato dal
reato che esercita l'azione civile nel processo penale, la elezione di
domicilio nel comune dove è in corso l'istruzione o il giudizio.
Secondo il giudice a quo, la grave sanzione della inammissibilità,
collegata alla mancata elezione di domicilio nella dichiarazione di
costituzione di parte civile, realizza una disparità di trattamento
rispetto ad analoghe situazioni che possono verificarsi nel sistema
processuale civile, in cui, invece, la mancata elezione di domicilio
comporta esclusivamente che le notificazioni e le comunicazioni durante
il procedimento possano essere fatte presso la cancelleria, salvo
contraria disposizione di legge (art. 58, r.d. 18 dicembre 1941, n.
1368).
L'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e
pubblicata.
In mancanza di costituzione di parti, la causa viene discussa e
decisa in camera di consiglio.
:
1. - L'ordinanza di rimessione propone questione di legittimità
costituzionale dell'art. 94, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui stabilisce che la costituzione di parte
civile deve contenere la indicazione dell'elezione di domicilio nel
comune ove è in corso l'istruzione o il giudizio e, per il caso che
tale indicazione sia omessa, commina la inammissibilità della stessa
costituzione. Tale inammissibilità determina, per la parte civile,
l'esclusione dalla partecipazione al giudizio; esclusione che, per
l'art. 99 dello stesso codice, può poi essere dichiarata con ordinanza
non impugnabile in qualsiasi stato del procedimento di primo grado,
sino all'inizio della discussione finale nel dibattimento, con
l'ulteriore implicita conseguenza che la costituzione non può più
essere rinnovata se la esclusione è intervenuta oltre il termine
massimo stabilito per la sua proposizione (cfr. art. 93, c.p.p.).
La declaratoria di inammissibilità, collegata alla mancata
elezione di domicilio è sembrata al giudice a quo sanzione troppo
grave e sproporzionata, anche perché lo stesso adempimento, nel
giudizio civile, viene configurato semplicemente come un onere della
parte, tanto che la sua omissione produce la sola conseguenza di
autorizzare la notifica degli atti presso la cancelleria del giudice
avanti il quale pende il processo (artt. 366, 480, 638, 660, cod. proc.
civ.).
2. - La questione è fondata.
La norma denunziata, in effetti, risulta priva di razionalità,
perché collega la produzione di un effetto grave ed irreparabile,
quale l'esclusione dal giudizio penale della parte lesa costituita
parte civile, alla mera omissione di un adempimento formale. Questa
omissione, che certamente deve comportare per l'interessato qualche
effetto negativo sulle modalità di svolgimento del processo, senza
compromettere la partecipazione della parte al giudizio, ha già
trovato, nell'ordinamento processuale civile una semplice ed adeguata
sanzione nel deposito in cancelleria dei vari atti da notificarsi: la
stessa sanzione, anche all'istituto della costituzione di parte civile,
senza alterare la peculiare situazione processuale che si realizza con
l'inserimento dell'azione civile nel processo penale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 94, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce la
inammissibilità della costituzione di parte civile per la omissione
della elezione di domicilio, anziché disporre che, a seguito e per
effetto di tale omissione, gli atti del processo vadano alla stesa
parte civile notificati nella cancelleria del giudice avanti al quale
pende il processo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
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- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere